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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04111/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15149/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, anche in qualità di incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura a margine del controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Toscana n. 2200/05/2015,depositata il 14 dicembre 2015; [OSCURATO:PERSONA] – IRES-IRAP 2006 R.G.

N.15149/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 13 novembre 2024 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. A seguito di verifica fiscale iniziata il 4 giugno 2009, l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Toscana notificava, in data 20 luglio 2009, alla [OSCURATO:SOCIETA]., un processo verbale di constatazione, con il quale, oltre ad un rilievo relativo a costi non deducibili per mancato rispetto del principio di competenza, contestava l’erronea applicazione dell’art. 13, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in quanto la stessa, nell’affrancare il saldo attivo di rivalutazione dei beni dell’impresa e delle partecipazioni (ex art. 1, commi 469-476, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), aveva individuato lo stesso come base imponibile per l’applicazione dell’aliquota del 7% al saldo attivo di rivalutazione decurtato dell’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione, e ciò in contrasto –ad avviso dell’Ufficio – con la predetta norma, in base alla quale la base imponibilesarebbe costituita dal saldo attivo al lordo dell’imposta sostitutiva in questione.

A seguito di tale verifica, l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Toscana – [OSCURATO:PERSONA], in data 21 dicembre 2011 notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché alla società consolidante [OSCURATO:SOCIETA]., l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 n.

TZB080300182/2011 (ai fini IRES), e solo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n.

TZB080300183/2011 ai fini IRAP, con i quali, facendo proprio R.G.

N.15149/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il contenuto del suddetto p.v.c., recuperava a tassazione ai fini II.DD. € 22.666,73 per costi non di competenza ed € 40.919.072,00 corrispondenti alla quota di riserva in sospensione d’imposta non affrancata (in quanto defalcata dal saldo attivo di rivalutazione) e quindi da assoggettare a tassazione ordinaria, con conseguente rideterminazione dell’IRES e dell’IRAP per l’anno d’imposta in oggetto.

2. La consolidante [OSCURATO:SOCIETA]. e la consolidata [OSCURATO:SOCIETA]. impugnavano i predetti atti accertativi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze la quale, con sentenza n. 66/03/2013, accoglieva parzialmente il ricorso, rigettandolo con riferimento al recupero dei costi non deducibili, ed annullando, invece, l’avviso di accertamento, con riferimento al recupero a tassazione della somma di € 40.919.072,00, ritenendo fondata l’eccezione delle contribuenti circa la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva del 7% di cui all’art. 1, comma 472, l. n. 266/2005, da determinarsi «nella misura dell’importo accantonato a riserva, corrispondente alla differenza tra l’importo della rivalutazione e l’imposta sostitutiva del 12% di cui all’art. 1, comma 471, l. n. 266/2005», con conseguente assorbimento delle ulteriori eccezioni di merito sollevate dalle contribuenti.

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, con sentenza n. 2200/05/2015 , pronunciata il 28 settembre 2015 e depositata in segreteria il 14 dicembre 2015 , rigettava l’appello, compensando le spese di lite.

R.G.

N.15149/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 13 giugno2016). [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. , anche quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., resiste con controricorso.

5. Con decreto del 10 luglio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 13 novembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con atto in data 26 aprile 2023, depositato il 28 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha rinunciato al ricorso in oggetto, a seguito di annullamento in autotutela (ex art. 2-quater, comma 1, d.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. dalla l. 30 novembre 1994, n. 656) degli avvisi di accertamento in oggetto, nella parte in cui veniva ripresa a tassazione della somma di € 40.919.072,00, corrispondente alla quota di riserva in sospensione d’imposta non affrancata (v. provvedimento di autotutela in atti).

La rinuncia in questione è stata accettata dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., con compensazione delle spese di lite.

2. Deve quindi essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

Spese compensate.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15149/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, anche in qualità di incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura a margine del controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Toscana n. 2200/05/2015,depositata il 14 dicembre 2015; [OSCURATO:PERSONA] – IRES-IRAP 2006 R.G. N.15149/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 13 novembre 2024 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. A seguito di verifica fiscale iniziata il 4 giugno 2009, l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Toscana notificava, in data 20 luglio 2009, alla [OSCURATO:SOCIETA]., un processo verbale di constatazione, con il quale, oltre ad un rilievo relativo a costi non deducibili per mancato rispetto del principio di competenza, contestava l’erronea applicazione dell’art. 13, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in quanto la stessa, nell’affrancare il saldo attivo di rivalutazione dei beni dell’impresa e delle partecipazioni (ex art. 1, commi 469-476, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), aveva individuato lo stesso come base imponibile per l’applicazione dell’aliquota del 7% al saldo attivo di rivalutazione decurtato dell’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione, e ciò in contrasto –ad avviso dell’Ufficio – con la predetta norma, in base alla quale la base imponibilesarebbe costituita dal saldo attivo al lordo dell’imposta sostitutiva in questione. A seguito di tale verifica, l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Toscana – [OSCURATO:PERSONA], in data 21 dicembre 2011 notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché alla società consolidante [OSCURATO:SOCIETA]., l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 n. TZB080300182/2011 (ai fini IRES), e solo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n. TZB080300183/2011 ai fini IRAP, con i quali, facendo proprio R.G. N.15149/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il contenuto del suddetto p.v.c., recuperava a tassazione ai fini II.DD. € 22.666,73 per costi non di competenza ed € 40.919.072,00 corrispondenti alla quota di riserva in sospensione d’imposta non affrancata (in quanto defalcata dal saldo attivo di rivalutazione) e quindi da assoggettare a tassazione ordinaria, con conseguente rideterminazione dell’IRES e dell’IRAP per l’anno d’imposta in oggetto. 2. La consolidante [OSCURATO:SOCIETA]. e la consolidata [OSCURATO:SOCIETA]. impugnavano i predetti atti accertativi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze la quale, con sentenza n. 66/03/2013, accoglieva parzialmente il ricorso, rigettandolo con riferimento al recupero dei costi non deducibili, ed annullando, invece, l’avviso di accertamento, con riferimento al recupero a tassazione della somma di € 40.919.072,00, ritenendo fondata l’eccezione delle contribuenti circa la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva del 7% di cui all’art. 1, comma 472, l. n. 266/2005, da determinarsi «nella misura dell’importo accantonato a riserva, corrispondente alla differenza tra l’importo della rivalutazione e l’imposta sostitutiva del 12% di cui all’art. 1, comma 471, l. n. 266/2005», con conseguente assorbimento delle ulteriori eccezioni di merito sollevate dalle contribuenti. 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, con sentenza n. 2200/05/2015 , pronunciata il 28 settembre 2015 e depositata in segreteria il 14 dicembre 2015 , rigettava l’appello, compensando le spese di lite. R.G. N.15149/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 13 giugno2016). [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. , anche quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., resiste con controricorso. 5. Con decreto del 10 luglio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 13 novembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Con atto in data 26 aprile 2023, depositato il 28 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha rinunciato al ricorso in oggetto, a seguito di annullamento in autotutela (ex art. 2-quater, comma 1, d.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. dalla l. 30 novembre 1994, n. 656) degli avvisi di accertamento in oggetto, nella parte in cui veniva ripresa a tassazione della somma di € 40.919.072,00, corrispondente alla quota di riserva in sospensione d’imposta non affrancata (v. provvedimento di autotutela in atti). La rinuncia in questione è stata accettata dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., con compensazione delle spese di lite. 2. Deve quindi essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Spese compensate. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del giudizio
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