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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29063/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], per l'ingiusta detenzione - in carcere dal 05/10/2011 fino al 11/12/2013 e agli arresti domiciliari dal 12/12/2013 al 08/03/2014 -, patita in forza di ordinanza cautelare del Gip di Napoli per i delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90 e 7 L. 203/91.

La misura è stata revocata dal Tribunale allorché assolveva l'imputato per insussistenza del fatto, con pronuncia successivamente confermata dalla Corte di appello di Napoli.

2. A fondamento della misura cautelare, così come altresì ribadito dal Tribunale del riesame, era la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato in correità da diversi imputati in procedimento connesso, i quali lo indicavano come la persona che, nel contesto di un sodalizio criminoso, si riforniva di stupefacenti da tale [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], che poi portava ad Osimo dove, presso l'abitazione di un congiunto, provvedeva allo spaccio al dettaglio degli stessi.

3. Nel corso del dibattimento, tuttavia, le medesime fonti dichiarative affermavano che [OSCURATO:PERSONA] , pur essendo congiunto delle persone che si occupavano dell'illecito traffico tra [OSCURATO:PERSONA] e Osimo, dimorando talvolta nel stessa casa familiare di Osimo ed essendo presente sia a Trentola, nel corso del rifornimento, sia a Osimo, in occasione della consegna all'ingrosso delle sostanze stupefacenti, non aveva mai partecipato direttamente all'attività di spaccio dei familiari e che il "Ciro 'o biondo", al quale i dichiaranti facevano riferimento, non era l'odierno ricorrente ma altra persona, identificata per [OSCURATO:PERSONA].

4. Il giudice della riparazione ha ravvisato la colpa ostativa dell'invocato indennizzo nel fatto, giudizialmente accertato, che [OSCURATO:PERSONA] era al corrente dell'attività di spaccio familiare perché presente sui luoghi nelle occasioni dell'approvvigionamento e della c:onsegna degli stupefacenti, perché frequentava i propri parenti ed affini che partecipavano alle attività delittuose ed anche [OSCURATO:PERSONA], e con loro si spostava, sebbene per proprie esigenze lecite, tra le case di [OSCURATO:PERSONA] ed Osimo, seguendo lo stesso percorso dei carichi di stupefacenti.

La Corte di appello di Napoli ha così affermato che l'odierno istante, pur essendo innocente del delitto in contestazione, frequentava i propri congiunti responsabili del traffico di stupefacenti, nello stesso contesto spazio-temporale in cui essi davano luogo a tale all'attività delittuosa, pienamente consapevole del fatto che detta attività fosse in corso.5.

Il ricorso si affida ad un unico motivo con il quale si lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla valutazione dei profili ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, reputandosi, in particolare, non provata la consapevolezza, in capo all'odierno ricorrente, dell'illiceità dei fatti.

6. Il 21/12/2021, è pervenuta memoria dell'Avvocatura dello Stato con cui, per conto e nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si chiede che il ricorso sia respinto.

7. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato oltre che del tutto generico. 2.

La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato.

È noto,, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.

Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condol:ta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria.

È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.Va, inoltre, ricordato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ente - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri).

3. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha, in particolare, ravvisato gli indici rilevatori della sussistenza del preciso nesso eziologico tra la condotta tenuta dall'istante - che lo ha posto nella obiettiva situazione di gravità indiziaria - e la misura cautelare emessa.

Indici, di cui si è più sopra dato cenno, che afferiscono a comportamenti, rimasti acquisiti processualmente, i quali apparivano verosimilmente riconducibili ad una situazione che poteva configurarsi come di partecipazione alla commissione dei reati contestati.

In sostanza, nell'ordinanza condivisibilmente si evidenzia che i fatti emergenti dalla vicenda, pur insufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'istante, attestano comunque un comportamento gravemente colposo da parte sua, tale da lasciare supporre agli inquirenti che fosse coinvolto a pieno titolo nel reato ascrittogli e che conseguentemente dovesse essere sottoposto a custodia cautelare.

La motivazione del provvedimento, invero, ha in particolare valorizzato, quale profilo di colpa grave, l'anzidetta frequentazione dell'odierno ricorrente con trafficanti e spacciatori di stupefacenti, correttamente qualificata come connivenza non punibile.

Il giudice della riparazione ha così fatto esatta applicazione del principio, più volte, affermato da questa Corte Suprema (ex multis, Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280391-01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275970 - 02; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139-01) secondo cui la connivenza può in astratto integrare colpa grave ostativa alla riparazione per l'ingiusta detenzione quando, come nel caso di specie: a) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale; b) si concretizzi non solo e non tanto in un comportamento passivo dell'agente rispetto alla consumazione del reato, ma tolleri che tale reato sia consumato e l'agente sila in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della posizione di garanzia; c) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente.

I costituti fattuali della decisione impugnata si fondano sul comportamento tenuto dal ricorrente, come si legge nell'ordinanza, nella piena consapevolezza del traffico di stupefacenti organizzato dai congiunti che accompagnava, come si è già detto, nelle operazioni di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio dello stupefacente.

Una tale vicinanza spazio temporale con le condotte criminose contestate nonché la certa vicinanza materiale con lo spaccio delle sostanze altresì trovate in suo possesso inducono a rilevare un profilo causale direttamente connesso con la limitazione della libertà personale.

La motivazione dell'ordinanza impugnata si rivela, pertanto, intrinsecamente coerente e rispettosa dei criteri di valutazione che governano il procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dele spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], per l'ingiusta detenzione - in carcere dal 05/10/2011 fino al 11/12/2013 e agli arresti domiciliari dal 12/12/2013 al 08/03/2014 -, patita in forza di ordinanza cautelare del Gip di Napoli per i delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90 e 7 L. 203/91. La misura è stata revocata dal Tribunale allorché assolveva l'imputato per insussistenza del fatto, con pronuncia successivamente confermata dalla Corte di appello di Napoli. 2. A fondamento della misura cautelare, così come altresì ribadito dal Tribunale del riesame, era la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato in correità da diversi imputati in procedimento connesso, i quali lo indicavano come la persona che, nel contesto di un sodalizio criminoso, si riforniva di stupefacenti da tale [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], che poi portava ad Osimo dove, presso l'abitazione di un congiunto, provvedeva allo spaccio al dettaglio degli stessi. 3. Nel corso del dibattimento, tuttavia, le medesime fonti dichiarative affermavano che [OSCURATO:PERSONA] , pur essendo congiunto delle persone che si occupavano dell'illecito traffico tra [OSCURATO:PERSONA] e Osimo, dimorando talvolta nel stessa casa familiare di Osimo ed essendo presente sia a Trentola, nel corso del rifornimento, sia a Osimo, in occasione della consegna all'ingrosso delle sostanze stupefacenti, non aveva mai partecipato direttamente all'attività di spaccio dei familiari e che il "Ciro 'o biondo", al quale i dichiaranti facevano riferimento, non era l'odierno ricorrente ma altra persona, identificata per [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il giudice della riparazione ha ravvisato la colpa ostativa dell'invocato indennizzo nel fatto, giudizialmente accertato, che [OSCURATO:PERSONA] era al corrente dell'attività di spaccio familiare perché presente sui luoghi nelle occasioni dell'approvvigionamento e della c:onsegna degli stupefacenti, perché frequentava i propri parenti ed affini che partecipavano alle attività delittuose ed anche [OSCURATO:PERSONA], e con loro si spostava, sebbene per proprie esigenze lecite, tra le case di [OSCURATO:PERSONA] ed Osimo, seguendo lo stesso percorso dei carichi di stupefacenti. La Corte di appello di Napoli ha così affermato che l'odierno istante, pur essendo innocente del delitto in contestazione, frequentava i propri congiunti responsabili del traffico di stupefacenti, nello stesso contesto spazio-temporale in cui essi davano luogo a tale all'attività delittuosa, pienamente consapevole del fatto che detta attività fosse in corso.5. Il ricorso si affida ad un unico motivo con il quale si lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla valutazione dei profili ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, reputandosi, in particolare, non provata la consapevolezza, in capo all'odierno ricorrente, dell'illiceità dei fatti. 6. Il 21/12/2021, è pervenuta memoria dell'Avvocatura dello Stato con cui, per conto e nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si chiede che il ricorso sia respinto. 7. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato oltre che del tutto generico. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto,, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condol:ta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.Va, inoltre, ricordato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ente - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri). 3. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha, in particolare, ravvisato gli indici rilevatori della sussistenza del preciso nesso eziologico tra la condotta tenuta dall'istante - che lo ha posto nella obiettiva situazione di gravità indiziaria - e la misura cautelare emessa. Indici, di cui si è più sopra dato cenno, che afferiscono a comportamenti, rimasti acquisiti processualmente, i quali apparivano verosimilmente riconducibili ad una situazione che poteva configurarsi come di partecipazione alla commissione dei reati contestati. In sostanza, nell'ordinanza condivisibilmente si evidenzia che i fatti emergenti dalla vicenda, pur insufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'istante, attestano comunque un comportamento gravemente colposo da parte sua, tale da lasciare supporre agli inquirenti che fosse coinvolto a pieno titolo nel reato ascrittogli e che conseguentemente dovesse essere sottoposto a custodia cautelare. La motivazione del provvedimento, invero, ha in particolare valorizzato, quale profilo di colpa grave, l'anzidetta frequentazione dell'odierno ricorrente con trafficanti e spacciatori di stupefacenti, correttamente qualificata come connivenza non punibile. Il giudice della riparazione ha così fatto esatta applicazione del principio, più volte, affermato da questa Corte Suprema (ex multis, Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280391-01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275970 - 02; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139-01) secondo cui la connivenza può in astratto integrare colpa grave ostativa alla riparazione per l'ingiusta detenzione quando, come nel caso di specie: a) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale; b) si concretizzi non solo e non tanto in un comportamento passivo dell'agente rispetto alla consumazione del reato, ma tolleri che tale reato sia consumato e l'agente sila in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della posizione di garanzia; c) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente. I costituti fattuali della decisione impugnata si fondano sul comportamento tenuto dal ricorrente, come si legge nell'ordinanza, nella piena consapevolezza del traffico di stupefacenti organizzato dai congiunti che accompagnava, come si è già detto, nelle operazioni di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio dello stupefacente. Una tale vicinanza spazio temporale con le condotte criminose contestate nonché la certa vicinanza materiale con lo spaccio delle sostanze altresì trovate in suo possesso inducono a rilevare un profilo causale direttamente connesso con la limitazione della libertà personale. La motivazione dell'ordinanza impugnata si rivela, pertanto, intrinsecamente coerente e rispettosa dei criteri di valutazione che governano il procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dele spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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