CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 34303/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/1/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa della concreta gravità dei fatti e del giudizio sulla personalità dell'imputato che la Corte di merito ha valutato con aderenza alle risultanze processuali effettuando un giudizio di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]