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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 17846/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso Ritenuto in fatto

1. Con sentenza n. 48934 del 30/09/2019, la I sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del 21 - [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione aveva accolto l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione in sede esecutiva della disciplina della continuazione fra i reati giudicati con la sentenza emessa il 26/11/2014 dalla suddetta Corte di appello, irrevocabile il 26/06/2015, con cui Ieni era stato condannato alla pena di anni tredici, mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Catania, fino al settembre 2005, e con la sentenza resa il 02/10/ 2014 dalla medesima Corte di appello, irrevocabile il 14/01/2016, con cui Ieni era stato condannato alla pena di anni venti di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 cl.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Catania, Napoli e Bologna, dal 2007 fino al giugno 2008.

Per l'effetto, la Corte di appello aveva rideterminato la pena complessiva per il più vasto reato continuato così ritenuto in quella di anni ventisei, mesi quattro di reclusione.

La sentenza rescindente ha posto a fondamento dell'annullamento l'assenza di giustificazione degli aumenti in continuazione, osservando che il giudice dell'esecuzione, al di là della mera riproposizione dell'entità degli aumenti inerenti ai reati già satellite nel precedente assetto sanzionatorio, non aveva fornito alcuna considerazione giustificativa della quantificazione dell'aumento di anni sei di reclusione, afferente al pur grave reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 accertato con la prima sentenza

2. Con ordinanza del 22-23/12/2021 la Corte d'appello di Catania, ha determinato: a) l'aumento per siffatto reato in quattro anni di reclusione, tenuto conto della particolare gravità del reato commesso, concernente il traffico di sostanza particolarmente dannosa per la salute, quale la cocaina, e del ruolo di capo e promotore dell'associazione riconosciuto allo Ieni; b) ha confermato l'aumento per il delitto di traffico di stupefacenti di cui al capo B) della rubrica della medesima prima sentenza (quattro mesi di reclusione); c) ha, in definitiva, rideterminato la pena complessiva in anni ventiquattro e mesi quattro di reclusione, ferme restando le pene accessorie e le misure di sicurezza.

3. Nell'interesse dello Ieni è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorso lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, lamentando l'assenza di uno specifico percorso argomentativo nonostante che i coimputati nei medesimi procedimenti avesse fruito, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, di un più mite aumento.3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato, dal momento che la Corte territoriale, valorizzando sia la gravità del delitto commesso, avente ad oggetto cocaina, sia il ruolo di capo e promotore dell'associazione dello Ieni ha puntualmente dato conto delle ragioni che sorreggono la concreta determinazione dell'aumento in c:ontinuazione, in piena aderenza al vincolo della sentenza rescindente.

2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefa iP CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 48934 del 30/09/2019, la I sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del 21 - [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione aveva accolto l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione in sede esecutiva della disciplina della continuazione fra i reati giudicati con la sentenza emessa il 26/11/2014 dalla suddetta Corte di appello, irrevocabile il 26/06/2015, con cui Ieni era stato condannato alla pena di anni tredici, mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Catania, fino al settembre 2005, e con la sentenza resa il 02/10/ 2014 dalla medesima Corte di appello, irrevocabile il 14/01/2016, con cui Ieni era stato condannato alla pena di anni venti di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 cl.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Catania, Napoli e Bologna, dal 2007 fino al giugno 2008. Per l'effetto, la Corte di appello aveva rideterminato la pena complessiva per il più vasto reato continuato così ritenuto in quella di anni ventisei, mesi quattro di reclusione. La sentenza rescindente ha posto a fondamento dell'annullamento l'assenza di giustificazione degli aumenti in continuazione, osservando che il giudice dell'esecuzione, al di là della mera riproposizione dell'entità degli aumenti inerenti ai reati già satellite nel precedente assetto sanzionatorio, non aveva fornito alcuna considerazione giustificativa della quantificazione dell'aumento di anni sei di reclusione, afferente al pur grave reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 accertato con la prima sentenza 2. Con ordinanza del 22-23/12/2021 la Corte d'appello di Catania, ha determinato: a) l'aumento per siffatto reato in quattro anni di reclusione, tenuto conto della particolare gravità del reato commesso, concernente il traffico di sostanza particolarmente dannosa per la salute, quale la cocaina, e del ruolo di capo e promotore dell'associazione riconosciuto allo Ieni; b) ha confermato l'aumento per il delitto di traffico di stupefacenti di cui al capo B) della rubrica della medesima prima sentenza (quattro mesi di reclusione); c) ha, in definitiva, rideterminato la pena complessiva in anni ventiquattro e mesi quattro di reclusione, ferme restando le pene accessorie e le misure di sicurezza. 3. Nell'interesse dello Ieni è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorso lamenta vizi motivazionali e violazione di legge, lamentando l'assenza di uno specifico percorso argomentativo nonostante che i coimputati nei medesimi procedimenti avesse fruito, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, di un più mite aumento.3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato, dal momento che la Corte territoriale, valorizzando sia la gravità del delitto commesso, avente ad oggetto cocaina, sia il ruolo di capo e promotore dell'associazione dello Ieni ha puntualmente dato conto delle ragioni che sorreggono la concreta determinazione dell'aumento in c:ontinuazione, in piena aderenza al vincolo della sentenza rescindente. 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefa iP CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSI