CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 18009/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la omessa pronuncia in data 15/06/2023 del G.I.P. del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Ricorre personalmente per cassazione [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip c/o il Tribunale di Napoli reso in data 15 dicembre 2023. 2.11 ricorso è inammissibile. 1. Il ricorso per cassazione è stato, infatti, irritualmente proposto dall'imputato personalmente: ai sensi dell'art. 613 comma 1 - come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017- a decorrere dal 03 agosto 2017, data di vigenza della predetta legge, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. La conseguenza della irrituale presentazione del ricorso è la sua inammissibilità ( Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018), Aiello, Rv. 272010). 2. La declaratoria di inammissibilità può essere adottata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.. 3. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 13 marzo 2024 f Il Consigliere es