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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 36267/2023

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sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30534/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] D’ARCE, in persona del Sindaco in carica; rappresentato e difes o da ll ’ [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura su foglio separato congiunto al ricorso; -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenteal ricorso principale e ricorrente incidentale- C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani per la cassazione della sentenza n. 4213/2020 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 14 settembre 2020, notificata il 24 settembre 2020; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 2 novembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di Rocca d’Arce – premess o che era proprietario di un terreno sito in Rocca d’Arce, località Castello, alla p.lla 153, fg.4, abusivamente occupato con opere, antenne e impianti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva; e che tale occupazione gli aveva recato danno, a causa del mancato percepimento dei canoni che avrebbe potuto percepire a seguito di locazione del terreno per il medesimo uso –convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino la [OSCURATO:SOCIETA], presunta occupante, domandandola declaratoria del suo diritto di proprietà, l’ordine di cessazione dell’occupazione senza titolo con rimozione delle opere, delle antenne e degli impianti, e il risarcimento del danno.

Costituitasi la società convenuta, il Tribunale, assunta una prova per testimoni edespletata una CTU, accolse parzialmente le domande , dichiarando il diritto di proprietà del Comune e condannando Voce del Lazios.r.l. alla rimozione degli impianti e al rilascio del l’area , nonché al risarcimentodel danno, liquidato in Euro 500,00 mensili a far tempo dal 14 marzo 2002 sino al rilascio, oltre interessi e rivalutazione. 2.Avverso la decisione del Tribunale, [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello, al quale resistéil Comune di Rocca d’Arce.

La Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, ha eliminato la sola statuizione di condanna al risarcimento del danno, confermando le altre statuizioni contenute nella decisione impugnata.

C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani 3.Propone ricorso per cassazione il Comune di Rocca d’Arce , sulla base di cinquemotivi.

Rispondecon controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo anche ricorso incidentale sorretto da quattro motivi.

Al ricorso incidentale resiste, con proprio controricorso, il ricorrente principale.

La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentatoconclusioni scritte.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] A.1.Con il primo motivo del ricorso principale v i e ne denunciata , ai sensi dell’art.360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 345, primo e secondo comma, cod. proc. civ..

L’ente ricorrente deduce che la società Voce del lazio s.r.l., originaria convenuta, costituendosi nel primo grado di giudizio, avrebbe riconosciuto il suo diritto ad un “giusto” canone; essa,dunque, non avrebbe chiesto il rigetto della domanda di indennizzo formulata dalComune ma avrebbe soltanto invocato una limitazione del quantum dello stesso; pertanto la statuizione della Corte territoriale di totale eliminazione della condanna risarcitoria emessa dal primo giudice, per un verso, avrebbe violato per ultra-petizione l’art.112 cod. proc. civ., andando «oltre e al di là di quanto richiesto e voluto dalla [OSCURATO:SOCIETA].»; per altro verso, avrebbe altresì violato l’art.345, primo e secondo comma, cod. proc. civ., in ragione dell’inammissibilità di nuove domande ed eccezioni in appello.

Aggiunge, peraltro, il ricorrente che, anche in appello , la società convenuta avrebbe riconosciuto l’esistenza della sua obbligazione risarcitoria per l’ipotesi in cui fosse accertatal’occupazione dell’area da C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani parte sua, invocando soltanto una limitazione del quantum del risarcimento.

A.1.1.Il motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che, dalle trascrizionidegli stralcidegli atti processuali di primo grado e di appello, contenute nel controricorso (pp.6 - 8) , risulta che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva resistito in toto alla domanda proposta nei suoi confronti , negando di essere l’ occupante abusiv a dell’area rivendicata dal Comune e di avere dei propri impianti in situ, ed aveva invocato il contenimento della p restazione indennitaria o risarcitoriaentro i limiti di legge soltanto per l’ipotesi in cui fosse stata accertatal’occupazione e fosse dichiarato dovuto un risarcimento .

Tanto premesso, va anzituttorilevata l’infondatezza della censura diviolazione de l l’art.345 cod. proc. civ., atteso che – come s i è già in altra sede evidenziato con riferimento ad una controversia introdotta dallo stesso Comune di Rocca d’Arce in ordine all’occupazione abusiva della medesima area rivendicata nel presente giudizio (Cass.23/06/2023, n. 18050)– il divieto di nuove eccezioni attien e a quelle che non siano rilevabili d’ufficio e, a fortiori , non si estende alle mere difese, che sono quelle che rilevano nellacircostanza, dal momento che la convenuta non ha allegato fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato dall’attore(eccezioni in senso proprio), men che meno fatti, rientranti nelle dette tipologie, deducibili solo dalla parte entro la prevista barriera preclusiva (eccezioni in senso proprio e stretto), ma ha dedotto la mancanza dei fatti costitutividi quel diritto, certamente rilevabileanche d’ufficio.

Del pari infondata è la censura di violazione dell’art.112 cod. proc. civ., poiché il vizio di ultra-petizione,attenendo ai limiti della pronuncia officiosa del giudice , può determinarsi in ordine alla domanda e alle eccezioniin senso proprio e stretto , non anche in ordine alle eccezioni rilevabili anche d’ufficio e, a fortiori, alle difese volte a paralizzare la C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani pretesa attorea , per mancanza dei fatti costitutivi della medesima ; mancanza rilevabile, per l’appunto, anche ex officio.

A.2.Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione degliartt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ..

Il Comune ricorrente, svolgendo le medesime argomentazioni formulate con riguardo al precede n te motivo e traendone ulteriori implicazioni, sostiene che, avendola società convenutariconosciuto sin dal primo gradoil diritto del Comune al risarcimentoe/o all’indennizzo, la circostanza che l’occupazione obbligasse l’occupante a tale prestazione in favore del proprietario doveva reputarsi co perta da giudicato.

A.2.1.Anche questo motivo è manifestamente infondato.

Già dalla descrizionedei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata, risulta che la convenuta-appellante aveva gravato tutte le statuizionisfavorevoli contenute nella sentenza di primo grado , vale a dire sia quella dichiarativa del diritto di proprietà del Comune, sia quelladi accertamento dell’occupazione e di condanna alla rimozione degli impianti e al rilascio dell’area, sia, infine, quella di condanna al risarcimentodel danno.

Dalla trascrizione dell’atto di appello, contenuta nel controricorso (p.10), risulta, inoltre,che la società appellante aveva anche censurato la decisione di primo grado diretta a reputare che l’accertamento del danno (e del conseguente diritto al risarcimento ) derivasse automaticamente d a quello dell’occupazione abusiva (quale danno in re ipsa), in assenza di allegazione e prova della perdita patrimoniale subìta.

Pertanto, nessun giudicato era sceso sulla circostanza che l’occupazione –ove provata – obbligasse l’ occupante al risarcimento ; d’altra parte, nelle stesse conclusioni dell’atto di appello, la società aveva invocato il contenimento della prestazione risarcitoria nei limiti C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani della normativa di legge,non già p e r l’ipotesi che fosse stata accertata l’occupazione dell’area da parte sua, bensì perl’ipotesi, più complessa, che fosse stata accertata l’occupazione da parte sua e fosse stato altresì dichiarato dovuto un risarcimento (cfr . la trascrizione a p.8 del controricorso).

A.3.

Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciato l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggettodi discussione tra le parti, ai sensi dell’art.360 n.5 cod. proc.civ . . [OSCURATO:PERSONA] osserva che la Corte d’appello ha eliminato la condanna risarcitoriaemessa dal primo giudice sui rilievi: che il valore locativo dell’area, preso a parametro per la quantificazione del danno, era stato determinato facendo riferimento a contratti aventi un contenuto più complesso rispetto al la mera locazione del terreno e riferiti ad aree diverse da quella oggetto di causa; che l’assenza di ulteriori postazioni destinate allaripetizione del segnale radiotelevisivo evidenziava la difficoltà di sfruttamento commerciale del fondo, peraltrototalmente intercluso e di modestissime dimensioni; e che la destinazione del medesimo alla locazione era smentita dalle stesse allegazioni del Comune, che avevano evidenziato la vocazione naturalisticaed archeologica dell’area.

Deduce che, con tale motivazione,il giudice d’appello non avrebbe tenutoconto delle circostanze di cui si era dato atto nella relazione di CTU, ovverosia del fatto che sullo stesso sito vi erano, in realtà , molteplici altre postazioni destinate alla trasmissione e diffusione radiotelevisiva, nonché del fatto che il Comune aveva già concesso ad altre società sia una locazione avente ad oggetto il medesimo sito (locazione stipulata con l’El ettrotecnica [OSCURATO:SOCIETA].) , sia una locazione avente ad oggetto un sito simile ( locazione stipulata con la [OSCURATO:SOCIETA].).

A.3.1.Il motivo è fondato.

C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] riguardo, giova ricordare che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, deve essere un fatto storico vero e proprio, avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere “decisivo” (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di “discussione” tra le parti (Cass. Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761).

In tale ambito non è di per sé inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio, ma deve ritenersi rilevante, ai fini della deduzione del novellato mezzo di ricorso, il fatto storico oggettivo che si pone in relazione con essa,sia che si tratti di fatto dedotto o emerso aliunde e fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all’elaborato del perito (Cass. 26/07/2017, n. 18391; Cass.24/06/2020, n. 12387; Cass. 16/03/2022, n. 8584), sia che si tratti di fatto storico emerso nell’ambito dell’accertamento peritale, purché discusso ed avente rilevanza decisiva.

Nella fattispecie, il giudice d’appellonon ha preso posizione né su lla circostanza relativa al la pluralità di postazioni esistenti sul sito né su quella relativa ai contratti di locazione aventi il medesimo oggetto conclusi dal Comune, pur escludendo la prova del potenziale sfruttamento commerciale del terreno oggetto di causa su i contrari assuntiche l’area avesse caratteristiche diverse rispetto a quelle che avrebberoformato oggetto dei contratti presi a riferimento dal giudice di primo grado per determinarne il valore locativo e chenon vi erano C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani in essa altre postazioni destinate alla trasmissione e diffusione radiotelevisiva.

Vengono dunque in rilievo circostanze oggetto di discussione nel corso del giudizio (per esserestate dedotte sin dagli atti introduttivi: cfr. le relative trascrizionia p.17 del ricorso) e aventi valenza decisiva, delle quali, peraltro, indebitamente è stata omessa ogni considerazione.

L’esame di tali circostanze dovrà pertanto essere effettuato dal giudice del rinvio.

A.4.Con il quar to motivo del ricorso principale è denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 cod. civ..

Il Comune ricorrentededuce che, prescindere dalla dimostrazione della assoggettabilità del terreno ad uso locativo e della sua disponibilità a darlo in locazione , avreb be dovuto ugualmente riconoscersi il propriodiritto al risarcimento per l’illecita occupazione di un bene di sua proprietà, in applicazione dei principi del danno in re ipsae della utilità teorica derivante dalla suscettibilità di uso diretto del beneda parte del proprietario.

A.4.1.Il motivo è manifestamente infondato.

Le SezioniUnite di questa Corte hanno infatti chiarito che, i n caso dioccupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo(restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale); e che il fatto cos titutivo del diritto al risarcimento del lucro cessante è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.

Entrambe le voci di danno, inoltre , devono formare oggetto di allegazione, dovendosi dedurre, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, l’attore è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozionidi fatto rientranti nella comune esperienza ( Cass., Sez.

Un., 15/11/2022, n. 33645).

Il quarto motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.

A.5.

Con il quinto motivo del ricorso principale è denunciata la nullità della sentenzaimpugnata e del procedimento di appello , nonché violazionee/o falsa applicazione degli artt. 345 e 346 cod. proc. civ..

Il Comune ricorrente –dopo aver ricordato che la Corte d’appello, nell’accogliereil motivo di gravame diretto a censurare la statuizione risarcitoria emessa dal Tribunale, aveva evidenziato che esso motivo non poteva «essere contrastato,in assenza di appello incidentale , dalle avverse deduzioni in ordine ad ulteriori voci di danno non pr e se in considerazionedal primo giudice » – deduce la nullità di tale statuizione per la «denegata» ipotesi in cui si ritenesse che la stessa s ia riferita anche agli «aspetti di danno» considerati nel motivo precedente, ovverosia il danno in re ip s a e il pregiudizio desumibile dall’utilità teorica derivantedall’uso diretto del bene.

A.5.1.

Il motivo è manifestamente inammissibile , atteso che la statuizione impugnata ha riferito la necessità dell’appello incidentale, non al pregiudizio del proprietario per la perditasubìta o per il mancato C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani guadagno conseguenti all’occupazione senza titolo del bene immobile d parte di un terzo, bensì alle « ulteriori voci di danno non prese in considerazione dal primo giudice », ovverosia, il « danno ambientale, da inquinamentoelettromagnetico, all’immagine dell’ente pubblico » (p. 4 della sentenza impugnata).

B.1.Con il primo motivo del ricorso incidentale viene denunciata la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ.

La società ricorrenteincidentale deduce che con il primo motivo di appello aveva censurato l’assenza di prova sia di « qualsivoglia occupazione di aree » da parte sua, sia « della prese n za di propri impianti trasmissivi » ; aggiunge che la Corte territoriale avrebbe pronunciato solo sulla seconda censura, ritenendola infondata per omessa osservanza dell’onere di tempestiva contestazione della contraria circostanza affermata dalla controparte; conclude che, pertanto, il giudice del merito non avrebbe pro nunciato sulla censura di mancata prova dell’occupazione, in tal modo incorrendo nella violazionesia dell’art.112 cod. proc. civ. che dell’art.2697 cod. civ..

B.1.1.Il motivo è infondato.

Poiché,nella fattispecie, la posizione di opere, impianti e antenne costituiva il presupposto stesso dell’occupazionedell’area comunale da parte di unasocietà avente per oggetto lo svolgimento dell’attività di trasmissionee diffusione radiotelevisiva, è evidente che, nel pre ndere posizione sulla avvenuta dimostrazione della prima circostanza da parte dell’amministrazione attri ce, la Corte territoriale ha preso posizione anche sulla prova della seconda,in quanto dalla circostanza che gli impianti erano stati posizionati s i desumeva la circostanza dell’occupazione.

Al riguardo il giudice di appello ha anche precisato che la circostanza che gli impianti non fossero più attivi o che il loro uso fosse stato ceduto a t e rzi non valeva ad eliminare il fatto dell’occupazione indebita dell’area.

C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani B.2.con il secondo motivo del ricorso incidentale viene denunciata ancora la violazionedell’art.2697 cod. civ..

La società ricorrenteincidentale deduce che con il secondo motivo di appello aveva censurato il rigetto dell’ eccezione di difetto di legittimazione passiva, da essa sollevata sin dal primo atto difensivo sul presupposto di essere ospite di tal e [OSCURATO:PERSONA], cui avrebbe dovuto attribuirsi la qualità di o c cupante ; aggiunge che il giudice di appello aveva rigettato tale censura sul presupposto che essa non aveva prodotto documentazioneche dimostrasse il possesso dell’area da parte del privato da cui sarebbe derivato il proprio titolo di detenzione; conclude che, in tal modo , sarebbe stato indebitamente invertito l’onere della prova , richiedendosi all’ eccipiente la dimostrazionedel proprio titolo senza che l’attore avesse dimostrato l’occupazione.

B.2.1.

Anche questo motivo è infondato, dal momento che il giudice d’appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, ha ritenuto provata l’occupazione sine titulo allegata dall’attore, spettando dunque alla convenuta l’o nere di provare il dedotto contrario fatto impeditivo della commissione della condotta illecitada parte di altro soggetto.

B.3.Con il terzo motivo del ricorso incidentale viene denuncia ta la violazionee falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 cod. civ.. [OSCURATO:SOCIETA]. osservache la C orte d’appello, nel rigettare il motivo di gravame con cui essa aveva dedotto la mancanza di prova del diritto di proprietà sull’area vantato dal Comune, ha escluso la natura reale dell’azione esercitatadalla pubblica amministrazione, così indebitamente sollevando l’attore dal rigoroso onere di provare il suo diritto di proprietà,dimostrandone l’acquisto a titolo originario, oppure a titolo derivativo sulla base di una sequenza di atti validi che consentisserounivocamente di risalire ad un titolo originario .

C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani B.3.1.Il motivo è fondato.

Come si è già in altra sede evidenziato con riferimento ad una controversia introdottadallo steso Comune di Rocca d’Arce in relazione all’occupazione abusiva della medesima are a rivendicata nel presente giudizio(Cass. 23/06/2023, n. 18050, cit.), l a domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ.surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento -un'azione di spoglio ormai impraticabile(Cass., Sez.

Un., 28/03/2014, n. 7305; Cass. 14/01/2013, n.705).

Il giudicedel rinvio dovrà dunque procedere ad un riesame della domanda formulata dal Comune di Rocca d’ A rce, ten endo pre sente la sua natura di azione reale petitoria ( anziché d i azione personale restitutoria), applicando il relativo onereprobatorio.

Al riguardo, peraltro, dovrà tenere conto, della circostanza – infondatamente posta a base dei due motivi di ricorsoprincipale ( come si è sopra veduto) ma comunque incontroversa tra le parti – che la società convenutasi era detta disponibile a pagare un “ giusto ” canone per l’occupazionedel suolo ove questa fosse stata provata.

Va infatti ribadito, anche in questa sede, il già affermatoprincipio (Cass. 23/06/2023, n. 18050, cit.), se condo cui il rigoroso onere C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani probatorio cui è soggetto l'attore (cosiddetta probatio diabolica) - che consiste nella prova della proprietà del bene, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus - si attenua in relazione al comportamento ed alla linea difensiva della controparte (cfr., ad es., Cass. 18/08/1990, n. 8394 ; Cass. 17/04/2002, n.5487; Cass.23/09/2021, n. 25865).

Il giudice del rinvio, dunque, terrà conto delle deduzioni svolte al riguardo Comune ricorrente, ai fini dell’attenuazione dell’onere probatorio incombente sul rivendicante.

B.4.Con il quarto motivo del ricorso incidentale, viene denunciata l’errata applicazione del principio di non contestazione , nonch é il malgoverno delleregole probatorie.

Vene censurata la statuizionecon cui la Corte territoriale avreb be ritenuto non contestata la circostanza dell’occupazione per avere la societàconvenuta ammesso, sin dalla costituzione in p rimo grado , che sul terreno insisteva un casotto e un palo meccanico destinati al serviziodi ripetizione radiotelevisiva.

B.4.1.

I l motivo è inammissibile sia perché attinge un accertamentodi merito, sia perché non attinge la reale ratio decidendi della statuizione impugnata: la Corte territoriale, in fatti, ha ritenuto che l’ammissionecontenuta nella comparsa di costituzione valesse a ritenere « congruamente determinata in 10 metri quadrati l’estensione dell’area occupata », in funzione del risarcimento del danno (risarcimento,peraltro, ritenuto non dovuto sulla base degli altri rilievi illustrati sub A.3.), laddove l’ avvenuta dimostrazione dell’occupazione sine tituloera già stata ribadita attraverso la statuizione di rigetto del primo motivo di appello.

C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani C.In definitiva, va a ccolto il terzo motivo del ricorso principale e il terzomotivo del ricorso incidentale; vanno rigettati ilprimo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale e il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale; vanno dichiarati inammissibili il quinto motivo del ricorso principale e il quarto motivo del ricorso incidentale.

La sentenzaimpugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvioalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale tornerà ad esaminare nel merito la domanda del Comune di Rocca d’Arce, tenendo conto della sua natura di azione di rivendicazione ex art.948 cod. civ. e facendo applicazione del re lativo onere probatorio, pur attenuatoin ragione della linea difensiva assunta da [OSCURATO:SOCIETA].;e, per l’ i potesi in cui risulti provato il diritto di proprietà dell’ente rivendicante a fronte dell’o cc upazione sine titulo della società convenuta, liquiderà il danno risarcibileprevio esame dei fatti storici di cui il precedentegiudice del merito ha indebitamente omesso l’esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).

P. Q. M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale; rigetta il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, nonché il primo e il secondo motivo del ricorso inc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30534/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] D’ARCE, in persona del Sindaco in carica; rappresentato e difes o da ll ’ [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura su foglio separato congiunto al ricorso; -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenteal ricorso principale e ricorrente incidentale- C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani per la cassazione della sentenza n. 4213/2020 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 14 settembre 2020, notificata il 24 settembre 2020; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 2 novembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di Rocca d’Arce – premess o che era proprietario di un terreno sito in Rocca d’Arce, località Castello, alla p.lla 153, fg.4, abusivamente occupato con opere, antenne e impianti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva; e che tale occupazione gli aveva recato danno, a causa del mancato percepimento dei canoni che avrebbe potuto percepire a seguito di locazione del terreno per il medesimo uso –convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino la [OSCURATO:SOCIETA], presunta occupante, domandandola declaratoria del suo diritto di proprietà, l’ordine di cessazione dell’occupazione senza titolo con rimozione delle opere, delle antenne e degli impianti, e il risarcimento del danno. Costituitasi la società convenuta, il Tribunale, assunta una prova per testimoni edespletata una CTU, accolse parzialmente le domande , dichiarando il diritto di proprietà del Comune e condannando Voce del Lazios.r.l. alla rimozione degli impianti e al rilascio del l’area , nonché al risarcimentodel danno, liquidato in Euro 500,00 mensili a far tempo dal 14 marzo 2002 sino al rilascio, oltre interessi e rivalutazione. 2.Avverso la decisione del Tribunale, [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello, al quale resistéil Comune di Rocca d’Arce. La Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, ha eliminato la sola statuizione di condanna al risarcimento del danno, confermando le altre statuizioni contenute nella decisione impugnata. C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 3.Propone ricorso per cassazione il Comune di Rocca d’Arce , sulla base di cinquemotivi. Rispondecon controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo anche ricorso incidentale sorretto da quattro motivi. Al ricorso incidentale resiste, con proprio controricorso, il ricorrente principale. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentatoconclusioni scritte. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] A.1.Con il primo motivo del ricorso principale v i e ne denunciata , ai sensi dell’art.360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 345, primo e secondo comma, cod. proc. civ.. L’ente ricorrente deduce che la società Voce del lazio s.r.l., originaria convenuta, costituendosi nel primo grado di giudizio, avrebbe riconosciuto il suo diritto ad un “giusto” canone; essa,dunque, non avrebbe chiesto il rigetto della domanda di indennizzo formulata dalComune ma avrebbe soltanto invocato una limitazione del quantum dello stesso; pertanto la statuizione della Corte territoriale di totale eliminazione della condanna risarcitoria emessa dal primo giudice, per un verso, avrebbe violato per ultra-petizione l’art.112 cod. proc. civ., andando «oltre e al di là di quanto richiesto e voluto dalla [OSCURATO:SOCIETA].»; per altro verso, avrebbe altresì violato l’art.345, primo e secondo comma, cod. proc. civ., in ragione dell’inammissibilità di nuove domande ed eccezioni in appello. Aggiunge, peraltro, il ricorrente che, anche in appello , la società convenuta avrebbe riconosciuto l’esistenza della sua obbligazione risarcitoria per l’ipotesi in cui fosse accertatal’occupazione dell’area da C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani parte sua, invocando soltanto una limitazione del quantum del risarcimento. A.1.1.Il motivo è manifestamente infondato. Va premesso che, dalle trascrizionidegli stralcidegli atti processuali di primo grado e di appello, contenute nel controricorso (pp.6 - 8) , risulta che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva resistito in toto alla domanda proposta nei suoi confronti , negando di essere l’ occupante abusiv a dell’area rivendicata dal Comune e di avere dei propri impianti in situ, ed aveva invocato il contenimento della p restazione indennitaria o risarcitoriaentro i limiti di legge soltanto per l’ipotesi in cui fosse stata accertatal’occupazione e fosse dichiarato dovuto un risarcimento . Tanto premesso, va anzituttorilevata l’infondatezza della censura diviolazione de l l’art.345 cod. proc. civ., atteso che – come s i è già in altra sede evidenziato con riferimento ad una controversia introdotta dallo stesso Comune di Rocca d’Arce in ordine all’occupazione abusiva della medesima area rivendicata nel presente giudizio (Cass.23/06/2023, n. 18050)– il divieto di nuove eccezioni attien e a quelle che non siano rilevabili d’ufficio e, a fortiori , non si estende alle mere difese, che sono quelle che rilevano nellacircostanza, dal momento che la convenuta non ha allegato fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato dall’attore(eccezioni in senso proprio), men che meno fatti, rientranti nelle dette tipologie, deducibili solo dalla parte entro la prevista barriera preclusiva (eccezioni in senso proprio e stretto), ma ha dedotto la mancanza dei fatti costitutividi quel diritto, certamente rilevabileanche d’ufficio. Del pari infondata è la censura di violazione dell’art.112 cod. proc. civ., poiché il vizio di ultra-petizione,attenendo ai limiti della pronuncia officiosa del giudice , può determinarsi in ordine alla domanda e alle eccezioniin senso proprio e stretto , non anche in ordine alle eccezioni rilevabili anche d’ufficio e, a fortiori, alle difese volte a paralizzare la C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani pretesa attorea , per mancanza dei fatti costitutivi della medesima ; mancanza rilevabile, per l’appunto, anche ex officio. A.2.Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione degliartt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.. Il Comune ricorrente, svolgendo le medesime argomentazioni formulate con riguardo al precede n te motivo e traendone ulteriori implicazioni, sostiene che, avendola società convenutariconosciuto sin dal primo gradoil diritto del Comune al risarcimentoe/o all’indennizzo, la circostanza che l’occupazione obbligasse l’occupante a tale prestazione in favore del proprietario doveva reputarsi co perta da giudicato. A.2.1.Anche questo motivo è manifestamente infondato. Già dalla descrizionedei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata, risulta che la convenuta-appellante aveva gravato tutte le statuizionisfavorevoli contenute nella sentenza di primo grado , vale a dire sia quella dichiarativa del diritto di proprietà del Comune, sia quelladi accertamento dell’occupazione e di condanna alla rimozione degli impianti e al rilascio dell’area, sia, infine, quella di condanna al risarcimentodel danno. Dalla trascrizione dell’atto di appello, contenuta nel controricorso (p.10), risulta, inoltre,che la società appellante aveva anche censurato la decisione di primo grado diretta a reputare che l’accertamento del danno (e del conseguente diritto al risarcimento ) derivasse automaticamente d a quello dell’occupazione abusiva (quale danno in re ipsa), in assenza di allegazione e prova della perdita patrimoniale subìta. Pertanto, nessun giudicato era sceso sulla circostanza che l’occupazione –ove provata – obbligasse l’ occupante al risarcimento ; d’altra parte, nelle stesse conclusioni dell’atto di appello, la società aveva invocato il contenimento della prestazione risarcitoria nei limiti C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani della normativa di legge,non già p e r l’ipotesi che fosse stata accertata l’occupazione dell’area da parte sua, bensì perl’ipotesi, più complessa, che fosse stata accertata l’occupazione da parte sua e fosse stato altresì dichiarato dovuto un risarcimento (cfr . la trascrizione a p.8 del controricorso). A.3. Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciato l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggettodi discussione tra le parti, ai sensi dell’art.360 n.5 cod. proc.civ . . [OSCURATO:PERSONA] osserva che la Corte d’appello ha eliminato la condanna risarcitoriaemessa dal primo giudice sui rilievi: che il valore locativo dell’area, preso a parametro per la quantificazione del danno, era stato determinato facendo riferimento a contratti aventi un contenuto più complesso rispetto al la mera locazione del terreno e riferiti ad aree diverse da quella oggetto di causa; che l’assenza di ulteriori postazioni destinate allaripetizione del segnale radiotelevisivo evidenziava la difficoltà di sfruttamento commerciale del fondo, peraltrototalmente intercluso e di modestissime dimensioni; e che la destinazione del medesimo alla locazione era smentita dalle stesse allegazioni del Comune, che avevano evidenziato la vocazione naturalisticaed archeologica dell’area. Deduce che, con tale motivazione,il giudice d’appello non avrebbe tenutoconto delle circostanze di cui si era dato atto nella relazione di CTU, ovverosia del fatto che sullo stesso sito vi erano, in realtà , molteplici altre postazioni destinate alla trasmissione e diffusione radiotelevisiva, nonché del fatto che il Comune aveva già concesso ad altre società sia una locazione avente ad oggetto il medesimo sito (locazione stipulata con l’El ettrotecnica [OSCURATO:SOCIETA].) , sia una locazione avente ad oggetto un sito simile ( locazione stipulata con la [OSCURATO:SOCIETA].). A.3.1.Il motivo è fondato. C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] riguardo, giova ricordare che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, deve essere un fatto storico vero e proprio, avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere “decisivo” (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di “discussione” tra le parti (Cass. Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761). In tale ambito non è di per sé inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio, ma deve ritenersi rilevante, ai fini della deduzione del novellato mezzo di ricorso, il fatto storico oggettivo che si pone in relazione con essa,sia che si tratti di fatto dedotto o emerso aliunde e fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all’elaborato del perito (Cass. 26/07/2017, n. 18391; Cass.24/06/2020, n. 12387; Cass. 16/03/2022, n. 8584), sia che si tratti di fatto storico emerso nell’ambito dell’accertamento peritale, purché discusso ed avente rilevanza decisiva. Nella fattispecie, il giudice d’appellonon ha preso posizione né su lla circostanza relativa al la pluralità di postazioni esistenti sul sito né su quella relativa ai contratti di locazione aventi il medesimo oggetto conclusi dal Comune, pur escludendo la prova del potenziale sfruttamento commerciale del terreno oggetto di causa su i contrari assuntiche l’area avesse caratteristiche diverse rispetto a quelle che avrebberoformato oggetto dei contratti presi a riferimento dal giudice di primo grado per determinarne il valore locativo e chenon vi erano C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani in essa altre postazioni destinate alla trasmissione e diffusione radiotelevisiva. Vengono dunque in rilievo circostanze oggetto di discussione nel corso del giudizio (per esserestate dedotte sin dagli atti introduttivi: cfr. le relative trascrizionia p.17 del ricorso) e aventi valenza decisiva, delle quali, peraltro, indebitamente è stata omessa ogni considerazione. L’esame di tali circostanze dovrà pertanto essere effettuato dal giudice del rinvio. A.4.Con il quar to motivo del ricorso principale è denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 cod. civ.. Il Comune ricorrentededuce che, prescindere dalla dimostrazione della assoggettabilità del terreno ad uso locativo e della sua disponibilità a darlo in locazione , avreb be dovuto ugualmente riconoscersi il propriodiritto al risarcimento per l’illecita occupazione di un bene di sua proprietà, in applicazione dei principi del danno in re ipsae della utilità teorica derivante dalla suscettibilità di uso diretto del beneda parte del proprietario. A.4.1.Il motivo è manifestamente infondato. Le SezioniUnite di questa Corte hanno infatti chiarito che, i n caso dioccupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo(restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale); e che il fatto cos titutivo del diritto al risarcimento del lucro cessante è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Entrambe le voci di danno, inoltre , devono formare oggetto di allegazione, dovendosi dedurre, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, l’attore è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozionidi fatto rientranti nella comune esperienza ( Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n. 33645). Il quarto motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. A.5. Con il quinto motivo del ricorso principale è denunciata la nullità della sentenzaimpugnata e del procedimento di appello , nonché violazionee/o falsa applicazione degli artt. 345 e 346 cod. proc. civ.. Il Comune ricorrente –dopo aver ricordato che la Corte d’appello, nell’accogliereil motivo di gravame diretto a censurare la statuizione risarcitoria emessa dal Tribunale, aveva evidenziato che esso motivo non poteva «essere contrastato,in assenza di appello incidentale , dalle avverse deduzioni in ordine ad ulteriori voci di danno non pr e se in considerazionedal primo giudice » – deduce la nullità di tale statuizione per la «denegata» ipotesi in cui si ritenesse che la stessa s ia riferita anche agli «aspetti di danno» considerati nel motivo precedente, ovverosia il danno in re ip s a e il pregiudizio desumibile dall’utilità teorica derivantedall’uso diretto del bene. A.5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile , atteso che la statuizione impugnata ha riferito la necessità dell’appello incidentale, non al pregiudizio del proprietario per la perditasubìta o per il mancato C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani guadagno conseguenti all’occupazione senza titolo del bene immobile d parte di un terzo, bensì alle « ulteriori voci di danno non prese in considerazione dal primo giudice », ovverosia, il « danno ambientale, da inquinamentoelettromagnetico, all’immagine dell’ente pubblico » (p. 4 della sentenza impugnata). B.1.Con il primo motivo del ricorso incidentale viene denunciata la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. La società ricorrenteincidentale deduce che con il primo motivo di appello aveva censurato l’assenza di prova sia di « qualsivoglia occupazione di aree » da parte sua, sia « della prese n za di propri impianti trasmissivi » ; aggiunge che la Corte territoriale avrebbe pronunciato solo sulla seconda censura, ritenendola infondata per omessa osservanza dell’onere di tempestiva contestazione della contraria circostanza affermata dalla controparte; conclude che, pertanto, il giudice del merito non avrebbe pro nunciato sulla censura di mancata prova dell’occupazione, in tal modo incorrendo nella violazionesia dell’art.112 cod. proc. civ. che dell’art.2697 cod. civ.. B.1.1.Il motivo è infondato. Poiché,nella fattispecie, la posizione di opere, impianti e antenne costituiva il presupposto stesso dell’occupazionedell’area comunale da parte di unasocietà avente per oggetto lo svolgimento dell’attività di trasmissionee diffusione radiotelevisiva, è evidente che, nel pre ndere posizione sulla avvenuta dimostrazione della prima circostanza da parte dell’amministrazione attri ce, la Corte territoriale ha preso posizione anche sulla prova della seconda,in quanto dalla circostanza che gli impianti erano stati posizionati s i desumeva la circostanza dell’occupazione. Al riguardo il giudice di appello ha anche precisato che la circostanza che gli impianti non fossero più attivi o che il loro uso fosse stato ceduto a t e rzi non valeva ad eliminare il fatto dell’occupazione indebita dell’area. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani B.2.con il secondo motivo del ricorso incidentale viene denunciata ancora la violazionedell’art.2697 cod. civ.. La società ricorrenteincidentale deduce che con il secondo motivo di appello aveva censurato il rigetto dell’ eccezione di difetto di legittimazione passiva, da essa sollevata sin dal primo atto difensivo sul presupposto di essere ospite di tal e [OSCURATO:PERSONA], cui avrebbe dovuto attribuirsi la qualità di o c cupante ; aggiunge che il giudice di appello aveva rigettato tale censura sul presupposto che essa non aveva prodotto documentazioneche dimostrasse il possesso dell’area da parte del privato da cui sarebbe derivato il proprio titolo di detenzione; conclude che, in tal modo , sarebbe stato indebitamente invertito l’onere della prova , richiedendosi all’ eccipiente la dimostrazionedel proprio titolo senza che l’attore avesse dimostrato l’occupazione. B.2.1. Anche questo motivo è infondato, dal momento che il giudice d’appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, ha ritenuto provata l’occupazione sine titulo allegata dall’attore, spettando dunque alla convenuta l’o nere di provare il dedotto contrario fatto impeditivo della commissione della condotta illecitada parte di altro soggetto. B.3.Con il terzo motivo del ricorso incidentale viene denuncia ta la violazionee falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 cod. civ.. [OSCURATO:SOCIETA]. osservache la C orte d’appello, nel rigettare il motivo di gravame con cui essa aveva dedotto la mancanza di prova del diritto di proprietà sull’area vantato dal Comune, ha escluso la natura reale dell’azione esercitatadalla pubblica amministrazione, così indebitamente sollevando l’attore dal rigoroso onere di provare il suo diritto di proprietà,dimostrandone l’acquisto a titolo originario, oppure a titolo derivativo sulla base di una sequenza di atti validi che consentisserounivocamente di risalire ad un titolo originario . C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani B.3.1.Il motivo è fondato. Come si è già in altra sede evidenziato con riferimento ad una controversia introdottadallo steso Comune di Rocca d’Arce in relazione all’occupazione abusiva della medesima are a rivendicata nel presente giudizio(Cass. 23/06/2023, n. 18050, cit.), l a domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ.surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento -un'azione di spoglio ormai impraticabile(Cass., Sez. Un., 28/03/2014, n. 7305; Cass. 14/01/2013, n.705). Il giudicedel rinvio dovrà dunque procedere ad un riesame della domanda formulata dal Comune di Rocca d’ A rce, ten endo pre sente la sua natura di azione reale petitoria ( anziché d i azione personale restitutoria), applicando il relativo onereprobatorio. Al riguardo, peraltro, dovrà tenere conto, della circostanza – infondatamente posta a base dei due motivi di ricorsoprincipale ( come si è sopra veduto) ma comunque incontroversa tra le parti – che la società convenutasi era detta disponibile a pagare un “ giusto ” canone per l’occupazionedel suolo ove questa fosse stata provata. Va infatti ribadito, anche in questa sede, il già affermatoprincipio (Cass. 23/06/2023, n. 18050, cit.), se condo cui il rigoroso onere C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani probatorio cui è soggetto l'attore (cosiddetta probatio diabolica) - che consiste nella prova della proprietà del bene, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus - si attenua in relazione al comportamento ed alla linea difensiva della controparte (cfr., ad es., Cass. 18/08/1990, n. 8394 ; Cass. 17/04/2002, n.5487; Cass.23/09/2021, n. 25865). Il giudice del rinvio, dunque, terrà conto delle deduzioni svolte al riguardo Comune ricorrente, ai fini dell’attenuazione dell’onere probatorio incombente sul rivendicante. B.4.Con il quarto motivo del ricorso incidentale, viene denunciata l’errata applicazione del principio di non contestazione , nonch é il malgoverno delleregole probatorie. Vene censurata la statuizionecon cui la Corte territoriale avreb be ritenuto non contestata la circostanza dell’occupazione per avere la societàconvenuta ammesso, sin dalla costituzione in p rimo grado , che sul terreno insisteva un casotto e un palo meccanico destinati al serviziodi ripetizione radiotelevisiva. B.4.1. I l motivo è inammissibile sia perché attinge un accertamentodi merito, sia perché non attinge la reale ratio decidendi della statuizione impugnata: la Corte territoriale, in fatti, ha ritenuto che l’ammissionecontenuta nella comparsa di costituzione valesse a ritenere « congruamente determinata in 10 metri quadrati l’estensione dell’area occupata », in funzione del risarcimento del danno (risarcimento,peraltro, ritenuto non dovuto sulla base degli altri rilievi illustrati sub A.3.), laddove l’ avvenuta dimostrazione dell’occupazione sine tituloera già stata ribadita attraverso la statuizione di rigetto del primo motivo di appello. C.C. 22.11.2023 N. R.G. 30534/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani C.In definitiva, va a ccolto il terzo motivo del ricorso principale e il terzomotivo del ricorso incidentale; vanno rigettati ilprimo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale e il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale; vanno dichiarati inammissibili il quinto motivo del ricorso principale e il quarto motivo del ricorso incidentale. La sentenzaimpugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvioalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale tornerà ad esaminare nel merito la domanda del Comune di Rocca d’Arce, tenendo conto della sua natura di azione di rivendicazione ex art.948 cod. civ. e facendo applicazione del re lativo onere probatorio, pur attenuatoin ragione della linea difensiva assunta da [OSCURATO:SOCIETA].;e, per l’ i potesi in cui risulti provato il diritto di proprietà dell’ente rivendicante a fronte dell’o cc upazione sine titulo della società convenuta, liquiderà il danno risarcibileprevio esame dei fatti storici di cui il precedentegiudice del merito ha indebitamente omesso l’esame. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.). P. Q. M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale; rigetta il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, nonché il primo e il secondo motivo del ricorso inc
Sentenza Cassazione n. 36267/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris