CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 1978
Cassazione n. 46932/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 30/01/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] (RINUNICIANTE) e [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI, come da nomina già depositata in carcere, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 gennaio 2023, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce disponeva - per quanto rileva in questa sede - l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avendo ritenuto la sussistenza a loro carico, in presenza di esigenze cautelari, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e a vari reati inerenti a tali sostanze. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per saltum, ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen., con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la difesa, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamenta violazione di legge per inosservanza dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente afferma che nella citata ordinanza manca una valutazione autonoma - rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero - della specifica esigenza cautelare ravvisata in concreto. Ad avviso della difesa, il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe formulato alcun giudizio critico sulla sussistenza delle esigenze cautelari, che tenesse conto anche del consistente lasso temporale in cui sarebbero avvenuti i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari avrebbe affermato la pericolosità sociale dell'indagato esponendo mere clausole di stile che ripercorrono le argomentazioni contenute nella richiesta del Pubblico Ministero, ma non avrebbe fornito alcuna propria valutazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la difesa, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., censura la motivazione dell'ordinanza impugnata in merito alle valutazioni circa la sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta la totale assenza di una motivazione sull'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, in particolare sulla sussistenza, in concreto, dei requisiti di attualità e concretezza dell'esigenza cautelare, perché mancherebbero specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne la sussistenza. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non avrebbe tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra la data di commissione dei presunti reati, risalenti a tre anni prima, e l'applicazione della misura coercitiva. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha depositato memoria con` produzione documentale. ) 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con atto articolato in due motivi. 4.1. Con il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per assenza di autonoma valutazione della specifica esigenza cautelare ravvisata in concreto dal Giudice per le indagini preliminari nel disporre la misura coercitiva. 4.2. Con il secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 292, comma 2, lett. c), e 274, lett. c), cod. proc. pen., per assenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'attualità e della concretezza del pericolo di recidiva. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, con atto del 28 marzo 2023 ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e risultano inammissibili, né la memoria contenente produzione documentale è idonea a far superare tale valutazione. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso diretto per cassazione (c.d. per saltum) avverso l'ordinanza applicativa di una misura coercitiva non è consentito per vizi della motivazione, ma solo per violazione di legge, ipotesi in cui rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mancanza di uno degli elementi previsti, a pena di nullità, dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen.; ne consegue che, ove il Giudice per le indagini preliminari abbia specificamente esposto le esigenze cautelari, nonché gli indizi che giustificano in concreto la misura coercitiva disposta, indicandone la genesi, il contenuto e la rilevanza, è improponibile in sede di legittimità ogni censura diretta a rilevare eventuali illogicità o contraddizioni del provvedimento impugnato, sia con riferimento alla gravità dei fatti, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari (Sez. 4, n. 45611, del 28/10/2021; Rv. 282548 - 02). È stato precisato, inoltre, che per il ricorso diretto per cassazione contro ordinanza che dispone misura coercitiva, proposto per motivi non consentiti e quindi inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non può operare la sua conversione in richiesta di riesame, avendo il ricorrente già consumato, con esso, la facoltà di scelta tra i diversi mezzi di impugnazione a sua disposizione (Sez. 4, n. 45611, del 28/10/2021; Rv. 282548 - 01). 1.2. Nel caso ora in esame, le doglianze difensive si rivelano inerenti a vizi di motivazione, pur se presentate come attinenti ai vizi di violazione di legge, gli unici consentiti in caso di ricorso diretto per cassazione ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen. In particolare, la difesa sostiene l'assenza di un'autonoma valutazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero, e deduce la mancanza, nel provvedimento cautelare, di un vaglio critico circa il lasso temporale intercorso tra la fine delle indagini e l'applicazione della misura cautelare. In realtà, il Giudice per le indagini preliminari ha reso valutazioni critiche autonome, anche con riferimento alla rilevanza dell'elemento temporale, come emerge dall'esame complessivo dell'ordinanza impugnata, che reca compiute indicazioni circa gli indizi di colpevolezza e circa le ragioni in base alle quali è stato ritenuto sussistente il rischio di reiterazione dei reati, in modo tale da potersi escludere che la motivazione posta a sostegno dell'ordinanza cautelare sia solo apparente. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, dunque, non è incorso in violazioni di legge, mentre il ricorso difensivo mira, in realtà, a criticare il percorso logico giuridico esposto nell'ordinanza e a chiedere una inammissibile rivalutazione degli argomenti riportati nel provvedimento impugnato. 2. Il ricorso presentato in favore di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in considerazione della rinuncia sopra indicata. 3. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse di Tiziano di Gioia deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Gioia deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento alla Cassa delle ammende della somma che si reputa giusto quantificare nella misura indicata nel seguente dispositivo. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, in applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione, 4 /7/1) al versamento alla Cassa delle ammende della somma che si reputa giusto quantificare nella misura indicata nel seguente dispositivo, anche tenendo conto della rinuncia al ricorso. La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono ristretti, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA] al versamento della somma di euro cinquecento e [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempiment