CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 13185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 16/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 21/10/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648, comma secondo, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., non è consentito poiché non sorretto da alcuna concreta specificità, limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01; si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 Febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]