CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 47637/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 09/05/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 04/12/2018 del G.u.p. del Tribunale di Vercelli, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione aggravata e continuata in concorso. Ritenuto che il primo, il secondo, il quarto, il quinto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo, l'undicesimo, il quattordicesimo, il quindicesimo e il diciassettesimo motivo, con i quali si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputata, sono inammissibili, in quanto appaiono diretti a sollecitare una diversa valutazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, per giungere a conclusioni differenti sulla valenza dimostrativa delle stesse, ciò che non è ammesso in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01), tenuto conto che la Corte d'appello di Torino ha evidenziato, con riguardo alla responsabiltà della Stroppiana, come questa fosse intestataria sia delle carte postepay sulle quali furono accreditate le somme estorte alle vittime sia dell'utenza telefonica tramite la quale le stesse vittime furono contattate, come fossero inverosimili le dichiarazioni dell'imputata (evidentemente considerate dalla Corte) circa il fatto di avere accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di attivare i tre contratti (per la postepay e per l'utenza telefonica), come fosse irrilevante che, con riguardo a tale utenza, la Stroppani fosse in possesso solo della seconda copia della SIM, come anche le dichiarazioni della Vigonti (anch'esse evidentemente considerate dalla Corte) non escludessero affatto il ruolo avuto dalla Stroppiana nella vicenda delittuosa, così fornendo una motivazione del tutto priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste. Ritenuto che il dodicesimo e il sedicesimo motivo, con i quali si lamenta la violazione di legge con riguardo alla mancata riqualificazione dei fatti attribuiti all'imputata come appropriazione indebita o come truffa cosiddetta vessatoria (art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen.), sono manifestamente infondati atteso che - posto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cosiddetta vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen., quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è 1, coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492-01) - la Corte d'appello di Torino ha pienamente rispettato tale principio, avendo evidenziato come le condotte attribuite alla Stroppiana fossero consistite nella prospettazione alle vittime di un pericolo reale e non immaginario, consistente nella diffusione della notizia dell'annuncio fatto dalle vittime nel sito di incontri nella loro sfera privata, sicché si deve ritenere corretta la qualificazione del fatto come estorsione. Ritenuto che il terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione di legge con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4), cod, pen., e l'eccessività della pena irrogata di due anni e sei mesi di reclusione ed C 1.000,00 di multa (così già ridotta per il rito abbreviato), è manifestamente infondato: sia con riguardo alla mancata concessione della menzionata aggravante, a proposito della quale la Corte d'appello di Torino, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto che il danno patito dalle vittime (di C 920,00 per [OSCURATO:PERSONA] e di C 680,00 per [OSCURATO:PERSONA]) non potesse ritenersi di speciale tenuità; sia con riguardo alla commisurazione della pena, avendo la Corte d'appello di Torino dato conto dell'impiego, a tale fine, dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., avendo avuto riguardo alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputata (in quanto già gravata da precedenti per furto, frode erariale, truffa e indebito utilizzo di carte di credito), così esercitando un potere discrezionale che non è sindacabile in questa sede, tenuto anche conto del fatto che la pena irrogata risulta ben al di sotto della media edittale della pena prevista per il reato di estorsione. Ritenuto che il sesto e il tredicesimo motivo di ricorso, con il quali si lamenta violazione di legge con riguardo alla mancata concessione, rispettivamente, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale sono manifestamente infondati atteso che la pena detentiva irrogata superiore a due anni esclude ex lege (art. art. 163 cod. pen. e art. 175 cod. pen.) la possibilità di concedere i predetti benefici. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil