CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25881/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1214-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 7062/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co tts [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che in sede rescissoria ha apprezzato parzialmente le ragioni della contribuente, accogliendo motivi nuovi, non dedotti nelle precedenti fasi o gradi del giudizio. Più in particolare, il giudice del rinvio ha ritenuto errato il metodo di calcolo del ricarico operato dall'Ufficio, solo sui beni di produzione del contribuente, ma con un metodo di costo del venduto tipico di azienda mercantile e non di un'azienda di produzione, qual essa è, mentre alcuna doglianza in questo senso sarebbe mai stata mossa in alcuna parte del giudizio, tampoco poteva essere considerata nella fase rescissoria. Il ricorso è affidato a due motivi, mentre è rimasta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, divieto di ius novorum in sede di rinvio. Il motivo assolve l'onere di esaustività e completezza, riportando gli stralci degli atti processuali ove si evince la novità dell'argomento. Sul punto è stato affermato che, nel processo tributario il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d'ufficio) posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 riguardano eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, atteso Ric. 2021 n. 01214 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- che le difese, le argomentaziond, e le prospettazioni con cui l'Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto (Cfr. Cass. V, n. 2413/2021). Nel caso in esame, gli argomenti posti a fondamento della gravata sentenza -come sopra illustrati- non possono ritenersi mere argomentazioni difensive, donde il motivo è fondato ed assorbente. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 30 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo, costituito dal metodo di elaborazione del ricarico. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del precedente. In conclusione, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza merita cassazione con rinvio al giudice d'appello perché si uniformi ai prefati principi. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per la Campania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di