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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 dicembre 2022

Cassazione n. 32690/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01P9AVF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'accoglimento del ricorso limitatamente al sesto motivo e per l'annullamento con rinvio.

Rigetto nel resto.

Nessuno avvocato è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma - adito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha accolto parzialmente l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso Io stesso Tribunale e con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante plurime condotte riconducibili a quelle previste dall'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; avendo il GIP medesimo, pur ravvisando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ritenuto insussistenti le esigenze cautelari.

Il Tribunale ha premesso che l'ambito complessivo delle condotte oggetto dell'indagine si inseriva all'interno di una continua attività di spaccio svolta all'interno del centro di accoglienza per rifugiati di via della [OSCURATO:PERSONA] e svolta da parte del coindagato [OSCURATO:PERSONA] che - pur non essendo ospite del centro - vi faceva accesso al fine di svolgere tale attività.

In punto di fatto, il Collegio ha provveduto a una analitica esposizione degli episodi posti alla base dell'imputazione provvisoria, dando atto di come - sulla base del complessivo compendio indiziario - risultasse che il Licaj e il coindagato [OSCURATO:PERSONA] dovessero essere identificat come fornitori abituali del coindagato [OSCURATO:PERSONA],, con una frequenza pressoché giornaliera dal settembre del 2019 sino al 7/1/2020, momento nel quale i rapporti si erano interrotti; nella descrizione dei fatti posti alla base di ciascuna imputazione, il Tribunale ha altresì dato atto degli specifici elementi di indagine raccolti e rappresentati dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, dagli esiti di servizi di osservazione e dagli elementi inerenti all'aggancio delle celle telefoniche da parte degli apparecchi in uso agli indagati.

In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha rilevato che - pur essendo decorsi oltre due anni dalle condotte accertate - doveva ritenersi sussistente un concreto e attuale pericolo di reiterazione di condotte della medesima specie, atteso l'elevato quantitativo di sostanza stupefacente trattata e la presenza di un consolidato modus operandi, tali da denotare uno stabile inserimento in dinamiche criminali in grado di assicurare un approvvigionamento continuo; ha altresì tenuto conto degli specifici precedenti penali degli indagati (e in particolare, per il Licaj, di tre condanne definitive di cui due per fatti di analoga oggettività giuridica); ha quindi ritenuto negativa la prognosi in ordine alla capacità di autocontenimento conseguente all'applicazione eventuale di una misura gradata e ha quindi ritenuto proporzionata e adeguata la sola misura di massimo rigore, a propria ' volta espressamente applicata al Licaj per i reati contestati ai capi 16), e 22) dell'imputazione provvisoria.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando sei motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.267 cod.proc.pen., in ordine alla mancata motivazione dei decreti autorizzativi del RIT n.4635/19, posto che dagli stessi emergeva la valutazione in punto di mera sufficienza degli indizi e che i provvedimenti dovevano ritenersi attenenti a diversi indagati e fattispecie, non emergendo dal testo i necessari elementi individualizzanti ed essendo la motivazione riferita a dati non conosciuti e comunque non riferiti al procedimento in oggetto; ha quindi dedotto la conseguente carenza di adeguata motivazione del provvedimento autorizzativo e di quello di proroga, !;otto il profilo del necessario collegamento tra l'utenza intercettata e l'indagine in corso.

Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione dell'art.268 cod.proc.pen., in ordine al rigetto dell'eccezione di illegittimità ed inutilizzabilità delle attività di registrazione dei colloqui telefonici effettuate presso luoghi diversi dalla Procura della Repubblica.

Ha dedotto che, dalla lettura dei verbali, emergeva che le operazioni di intercettazione erano state effettuate in una sala adibita presso gli uffici dei Carabinieri mediante linea postazione e rernotizzazione del sistema "Integra 4"; ha dedotto che non sarebbe stato dubbio - sulla base dei verbali esaminati - che gli operanti avessero ascoltato presso i propri uffici in remoto le conversazioni che, in relazione all'autorizzazione conferita dal GIP, avrebbero dovuto essere registrate presso la sala della Procura della Repubblica e che in riferimento alle stesse operazioni non era stato redatto il necessario verbale (essendo lo stesso stato predisposto solo nel luogo in cui era avvenuto l'ascolto da remoto); ha pertanto rilevato che la mancata redazione dei verbali integrava un'ipotesi di inutilizzabilità patologica del materiale intercettato.

Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art.405 cod.proc.pen., in ordine alla mancata declaratoria di inutilizzabilità delle attività di intercettazione e delle attività di appostamento e pedinamertto.

Ha dedotto che la mancata iscrizione tempestiva nel registro degli indagati avrebbe determinato la violazione dei principi in tema di giusto processo avendo anche consentito, in assenza della retrodatazione, l'omissione della richiesta di proroga delle indagini.Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dei principi sanciti con la sentenza della Corte di Giustizia 140/2020 in ordine alla legittimità e utilizzabilità dell'acquisizione di tabulati telefonici delle utenze 351280243 e 3510219920, appartenenti a ignoti, in quanto non autorizzata da un'autorità giurisdizionale; con richiesta conseguente di sottoporre una questione pregiudiziale di fronte alla Corte di Giustizia in - punto di compatibilità dell'art.132 del d.lgs. 196/2003 con la normativa unionale ovvero di sollevare incidente di costituzionalità dell'art.3 della

I. 132/2021 per contrasto con gli artt. 7, 8, 11 e 52 della Carta dei diritti dell'Unione europea - in relazione all'art.117 Cost. - alla luce dei principi sanciti dalla Corte EDU con la predetta sentenza.

Ha premesso i profili di fatto e di diritto propedeutici alla pronuncia della Grande Camera della Corte di Giustizia in punto di cornpatibilità della direttiva 2002/58/CE con una normativa nazionale che consentisse l'accesso a un insieme di dati relativi al traffico telefonico per finalità che non fossero quelle di prevenzione di gravi reati e in assenza di un provvedimento di autorità giurisdizionale terza, con esclusione del pubblico ministero, tanto sulla base di una pronuncia da ritenersi direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale e tale da legittimare una richiesta di diretta disapplicazione della normativa interna con essa contrastante.

Con il quinto motivo ha dedotto la violazione dell'art.27:3 cod.proc.pen., in ordine alla mancata declaratoria di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; ha specificamente contestato la valutazione del Tribunale in punto di corretta identificazione dell'indagato, anche in riferimento agli elementi rappresentati dalle vetture il cui uso era stato ricondotto al medesimo; ha dedotto la mancanza di elementi idonei al fine di ricondurre le utenze dialoganti con quella intercettata e asseritamente utilizzate congiuntamente con il coindagato Topuzi.

Con il sesto motivo di ricorso ha dedotto la violazione dell'art.274 cod.proc.pen. in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari; ha evidenziato che, rispetto ai fatti contestati, era trascorso un lasso temporale di circa tre anni e che - nel periodo compreso tra il 2020 e il 2023 - non risultava commessa alcuna condotta illecita, evidenziando comunque - in via gradata - come fossero sussistenti i presupposti per l'applicazione di una misura meno afflittiva rispetto a quella della custodia in carcere.

3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente al sesto motivo.Il difensore dell'indagato ha poi fatto pervenire memoria contenente motivi aggiunti, con i quali ha ribadito le argomentazioni di fatto e di diritto poste alla base del ricorso e ha depositato atti di indagine ivi richiamati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto il vizio motivazionale del decreto autorizzativo e del successivo decreto di proroga delle operazioni di intercettazione telefonica emesso dal GIP presso il Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento n. 16207/2019 RGNR, sotto il, profilo della omessa motivazione, contenendo i relativi provvedimenti delle argomentazioni asseritamente apodittiche e incomprensibili rispetto alle vicende oggetto di contestazione.

Il motivo è infondato. 2.1 Va quindi premesso che - pur non essendo l'odierno ricorrente stato rappresentato nel procedimento di appello cautelare - la correlativa eccezione di inutilizzabilità può essere sollevata nel. corso del giudizio di legittimità e ciò in quanto, in tema di intercettazioni, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga non eccepita dinanzi al tribunale del riesame, può essere dedotta dalle parti per la prima volta nel giudizio di cassazione e rilevata d'ufficio anche dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15828 del 26/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263342; Sez. 6, n. 22808 del 17/07/2020, Salamò, Rv. 279566), rilevando tuttavia che è onere del ricorrente allegare i decreti medesimi, qualora questi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e conseguentemente non siano pervenuti alla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 31046 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 270903). 2.2 Va osservato, nel merito del motivo, che, nell'ambito dell'originario provvedimento autorizzativo come nel successivo provvedimento di proroga, non era stata disposta alcuna intercettazione nei confronti di utenze riconducibili all'odierno indagato, essendo stata disposta la captazione su tre utenze di soggetti di origine albanese (estranei al presente giudizio) nonché sull'utenza intercettata con il RIT 4735/20:19, risultante nel provvedimento intestata a soggetto identificato come in uso a "Nigeriano via Anelli", poi identificato nel coindagato [OSCURATO:PERSONA]; a propria volta, nella motivazione del provvedimento di proroga delle intercettazioni (operata mediante la trascrizione di precedente informativa della polizia giudiziaria), il GIP aveva dato atto che gli esiti della precedente attività di indagine avevano dato atto della sussistenza di un consolidato modus operandi, in base alla quale tale soggetto era solito approvvigionarsi di sostanza stupefacente da parte di soggetti di nazionalità albanese, che avrebbero consegnato la sostanza stessa a domicilio, per poi avvalersi di altri connazionali quali corrieri e destinatari. 2.3 Deve quindi ritenersi che tanto l'originario decreto autorizzativo - facente riferimento alla precedente informativa del 6/9/2019 e agli esiti di attività di indagine ivi compendiati - quanto il successivo decreto di proroga fossero adeguatamente motivati attraverso il riferimento alle attività di acquisto di sostanza stupefacente riconducibili al Saidy; dovendosi quindi ritenere del tutto congrua la valutazione del Tribunale distrettuale in punto di esaustività della motivazione in ordine all'attività svolta dall'indagato e alla conseguente necessità di provvedere alla captazione delle conversazioni intercorse con terzi.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato l'utilizzazione, per le esecuzione delle operazioni di intercettazione, di impianti esterni rispetto a quelli collocati presso la Procura della Repubblica procedente; ha altresì dedotto che presso la Procura della Repubblica, da intendere come unico luogo legittimamente deputato dal GIP allo svolgimento delle operazioni di intercettazione, non era stato redatto alcun verbale, con conseguente violazione dell'art.268, comma 1, cod.proc.pen.. 3.1 Il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Al fine di sostenere la relativa argomentazione, la difesa ha fatto riferimento al contenuto dei verbali redatti dalla [OSCURATO:PERSONA]; nell'ambito dei quali era stato dato atto che le operazioni di ascolto - specificamente relative alla suddetta utenza poi risultata intestata a [OSCURATO:PERSONA] - erano state effettuate presso una sala degli uffici della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] "Lazio", anziché presso i locali della Procura della Repubblica, mediante "linea/postazione remotizzata". 3.2 Sul punto, va peraltro rilevato che, in tema di capiazione di flussi comunicativi, la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione sia avvenuta nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto può avvenire "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria, senza che, in questo caso, sia necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 268, terzo comma, cod. proc. pen., in quanto le intercettazioni non possono essere considerate come eseguite per mezzo di impianti esterni all'ufficio requirente; non rilevando altresì che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati (Sez. li, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260008 Sez. 2, n. 6846 del 21/01/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263430; Sez. 5, n. 1781 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427).

Del tutto rispondente ai detti principi - con la conseguenza che non occorreva la speciale autorizzazione per l'utilizzo di impianti esterni prevista dall'art.268, comma 3, cod.proc.pen. - deve quindi ritenersi il modus operandi adottato nel caso di specie, nel quale le attività di ascolto e di verbalizzazione sono state eseguite presso i locali della Polizia giudiziaria; incidentalmente rilevando che la verbalizzazione può sempre essere eseguita presso gli uffici della polizia giudiziaria anche quando la registrazione avvenga tramite impianti installati presso la Procura della Repubblica (Sez. 3, n. 4111 del 20/11/2007, dep. 2008, Musso, Rv. 238535). 3.3 La difesa del ricorrente ha altresì eccepito - nell'illustrazione del motivo - che non sarebbero stati redatti dei verbali di inizio e di conclusione delle registrazioni, a propria volta da effettuare presso gli uffici della Procura della Repubblica, ulteriori e diversi rispetto ai verbali di ascolto Si tratta tuttavia di un'argomentazione manifestamente infondata in punto di diritto, in quanto nel corpo dell'art.268 cod.proc.pen. non si evince la necessità di dover redigere dei verbali di inizio e di conclusione delle operazioni di registrazione diversi dai verbali di ascolto redatti ai sensi del comma 1 e rilevando comunque che la relativa circostanza non è menzionata tra le tassative ipotesi di inutilizzabilità menzionate dall'art.271 cod.proc.pen..

4. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato la valutazione del Tribunale nel punto in cui non ha dichiarato l'inutilizzabilità delle attività di indagine poste alla base del titolo cautelare e svolte anteriormente rispetto all'iscrizione del ricorrente medesimo nel registro degli indagati.

Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato, dovendosi ritenere corretta la ricostruzione del quadro normativo operata dal Tribunale del riesame.4.1 II tema introdotto dal motivo è quello relativo ai limiti di sindacabilità da parte del giudice in ordine al rispetto dell'onere di procedere all'immediata iscrizione nel registro delle notizie di reato; questione, a propria volta, direttamente conseguente all'omessa previsione di un'ipotesi di sanzione processuale (ricollegandosi quella prevista dall'art.4G7, comma 3, cod.proc.pen., ai soli atti di indagine successivi al termine computato dalla data dell'iscrizione).

Il relativo tema è stato più volte sollevato di fronte alla Corte costituzionale, che peraltro ha espresso sul punto unicamente pronunce di inammissibilità (in un'occasione per contraddittorietà del contenuto della pronuncia additiva sollecitata, Corte cost., 11/11/2006, n.400 e in un'altra invitando il giudice a quo a individuare, in dedotta assenza di un quadro interpretativo consolidato, un'interpretazione adeguatrice delle disposizioni censurate, Corte cost. 7/7/2005, n. 306).

La tematica medesima è stata peraltro affrontata dalle Sezioni Unite, specificamente in due occasioni; in particolare, Sez.

U, n.16 del 21/6/2000, 16, Tamnnaro, RV. 216248 - 01 aveva ritenuto che l'apprezzamento in ordine alla tempestività dell'iscrizione rientri nell'ambito della valutazione discrezionale del pubblico ministero, rimanendo quindi escluso ogni potere di successivo sindacato da parte del giudice (fatta salva la configurabilità di illeciti disciplinari in capo al rappresentante dell'ufficio dell'accusa).

Tale conclusione è stata ulteriormente ribadita da Sez.

U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376, nella quale è stato sottolineato, da un lato, il carattere "fluido" dei parametri posti alla base dell'adempimento all'onere di tempestiva iscrizione - di per sé da configurare quale atto vincolato nell'an e nel quid - e, dall'altro, la carenza di qualsiasi potere di sindacato da parte del GIP (e, conseguentemente, del giudice del riesame) in assenza di espressa previsione normativa - e fatta salva la valutazione prevista dall'art.406 cod.proc.pen. in riferimento alla richiesta eventuale di proroga dei termini - in ordine alla relativa patologia processuale oltre che di uno specifico incidente processuale, dovendo il relativo accertamento prevedere la necessaria partecipazione di tutti i soggetti coinvolti; per l'effetto, la Corte ha escluso quindi che il GIP - con argomentazione evidentemente estensibile al Tribunale adito ai sensi dell'art. 309 ovvero dell'art.310 cod.proc.pen. - possa operare una rimodulazione dei termini di indagine rispetto al ritenuto momento di effettiva insorgenza dell'obbligo di iscrizione e a operare la conseguente dichiarazione di inutilizzabilità sulla scorta della individuazione del dies a quo (in senso successivamente conforme, Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275046;Sez. 2, n. 17214 del 13/02/2020, Santanastaso, Rv. 279409, in motivazione). 4.2 Del tutto inconferente si appalesa altresì il riferimento, peraltro genericamente formulato nel corpo del relativo motivo, alla disciplina inserita dal d.lgs. 10/10/2022, n.150, che (con l'inserimento dell'art.335-quater cod.proc.pen.) ha previsto uno specifico incidente processuale finalizzato ad accertare la tempestiva iscrizione della notizia di reato, ma senza prevedere alcuna sanzione di inutilizzabilità per gli atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione medesima e con disciplina, in ogni caso, applicabile ai soli procedimenti instaurati dopo la sua entrata' in vigore.

5. Con il quarto motivo, il ricorrente ha censurato l'ordinanza per la dedotta violazione dei principi derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia europea n.140/2020 in punto di utilizzabilità dei tabulati telefonici di due utenze, intestate ad ignoti, in quanto oggetto di valutazione indiziaria e non autorizzata dalla competente autorità giurisdizionale e in quanto acquisiti su sola istanza del pubblico ministero.

Il motivo è infondato, in quanto - di fatto - omette di confrontarsi con il quadro interpretativo vigente in materia all'esito dell'entrata in vigore della normativa interna rappresentata dal d.l. 30/9/2021, n.132, convertito con modificazioni nella

I. 23/11/2021, n.178 e in quanto, comunque, da ritenere aspecifico. 5.1 Atteso il tenore del motivo di impugnazione, è necessario muovere da una preliminare ricognizione delle recenti vicende normative della disciplina dell'acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico (c.d. tabulati), in considerazione del fatto che il pubblico ministero ha disposto l'acquisizione delle risultanze dei dati telefonici sulla base della previsione dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 196 del 2003 nel testo applicabile ratione temporis.

Tale disposizione, nella formulazione vigente all'epoca dell'acquisizione dei dati, prevedeva il potere del pubblico ministero, per finalità di accertamento e repressione dei reati, di acquisire con decreto motivato presso il fornitore, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, i dati esterni delle comunicazioni, anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta ad indagini, della persona offesa o delle altre parti private; sul punto, deve essere premesso che per dati esterni del traffico telefonico (sulla base della definizione evincibile da Sez.

U, n. 21 del 13/07/1998, Gallieri, Rv. 211197) devono 'ntendersi quelli che concernono i dati cd.

"esteriori" della conversazione telefonica, comprensivi del luogo della chiamata e quindi riferite a tutti i dati di una conversazione esclusi quelli attinenti al suo contenuto.

Ciò premesso, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 2 marzo 2021„ H.K. c.

Prokunrantuur (causa C- 746/18), pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale formulato dalla Corte Suprema estone in ordine all'interpretazione dell'art. 15, par. 1, dir. 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 25 novembre 2009, ha delineato una serie di condizioni cui gli Stati membri devono subordinare l'accesso ai dati conservati dai fornitori da parte dell'autorità pubblica per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in modo da poter bilanciare tale esigenza con la contrapposta necessità di tutelare il diritto alla riservatezza.

La Corte di Giustizia, in particolare, approfondendo i principi già affermati in precedenza in materia di data retention (Corte Giustizia, Grande Sezione, 21 dicembre 2016, cause riunite C-203/15 e C-698/15, Tele2 Sverige AB; Corte Giustizia, Grande Sezione, 8 aprile 2014, cause riunite C- 293/12 e C-594/12, [OSCURATO:PERSONA]), ha affermato che: la direttiva, letta alla luce degli artt. 7, 8 e 11 nonché dell'art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, osta a una normativa nazionale che permetta alle autorità pubbliche l'accesso a dati relativi al traffico o a dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedimenti aventi per scopo la lotta contro forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica; la direttiva, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, osta a una normativa nazionale che investa il pubblico ministero della competenza ad autorizzare l'accesso ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione al fine di condurre un'istruttoria penale, dovendo il controllo preventivo essere rimesso a un giudice o a una autorità amministrativa indipendente, comunque diversa dall'autorità richiedente.

Secondo la Corte di giustizia, dunque, l'accesso ai dati può essere consentito solo: a) in presenza di «forme gravi di criminalità» o per far fronte a «gravi minacce alla sicurezza pubblica»; b) se vi sia la preventiva autorizzazione di un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente e terza rispetto alle parti, pubbliche e private. 5.2 Successivamente alla pronuncia della Corte di giustizia, è stato quindi adottato il d.l. 30 settembre 2021, n. 132, entratci in vigore il 30 settembre 2021, al fine dichiarato di adeguare la disciplina nazionale ai principi enunciati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 2 marzo 2021.

Il preambolo del decreto-legge richiama, infatti, proprio «la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, e in particolare di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale».

L'art. 1 del d.I., intitolato «Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale» ha, dunque, riscritto l'art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che «entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni determinata a norma dell'art. 4 cod. proc. pen., e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private».

Per effetto del d.I., dunque, l'acquisizione dei tabulati telefonici e informatici è stata subordinata a un previo controllo giurisdizionale sulla richiesta del pubblico ministero (o a una convalida successiva, in caso di acquisizione operate in via di urgenza dal pubblico ministero) e il potere di acquisire i tabulati è stato conferito all'autorità giudiziaria solo per reati tassativamente indicati e ritenuti gravi dal legislatore.

Il testo originario del d.I., tuttavia, non ha contemplato una disciplina transitoria relativa ai dati di traffico telefonico e telematico già acquisiti nel corso di procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore cel d.I.; la legge 23 novembre 2021, n. 178, in sede di conversione del d.I., oltre ad apportare alcuni correttivi alla disciplina dell'acquisizione, ha dettato una norma transitoria, volta specificamente a superare i contrasti interpretativi insorti in ordine all'utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti dal pubblico ministero in forza della disciplina previgente.

In particolare, la legge di conversione, con l'inserimento del comma 1- bis all'interno dell'art. 1 del d.l. n. 132 del 2021, ha, dunque, stabilito che i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del d.l. n. 132 del 2021 «possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'art. 4 cod. proc. pen. e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi». 5.3 Il legislatore, pertanto, in deroga al principio del tempus regit actum, ha "convalidato" la pregressa modalità acquisitiva dei tabulati del traffico telefonico, effettuata attraverso il decreto motivato del pubblico ministero, prevedendo che gli stessi possano essere utilizzati come prova a carico dell'imputato solo se rientrano nella categoria già delineata "per il futuro" dal d.l. n. 132 del 2021 ed «unitamente ad altri elementi di prova».

Con questa disposizione il legislatore ha, dunque, sancito una regola di inutilizzabilità del mero elemento rappresentato dai dati esterni della comunicazione acquisiti con decreto motivato dal pubblico ministero sulla base della disciplina previgente, introducendo una deroga al libero convincimento del giudice e, in particolare, delineando una regola legale di valutazione della prova mutuata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in tema di chiamata di correo. 5.4 In relazione alle argomentazioni contenute nel motivo di ricorso, va quindi rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la disciplina transitoria introdotta dal citato art. 1, comma 1-bis, del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, sia compatibile con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, in quanto, in un'ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi, persegue la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone l'utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l'acquisizione a regime e alla sussistenza di «altri elementi di prova», quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisizione stessa, necessario nella disciplina a regime (Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029); derivando da tale conclusione la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa in relazione alla dedotta collisione della normativa sopravvenuta con gli obblighi derivanti dall'art. 117 Cost..

Inoltre, gli «altri elementi di prova» che, sempre ai sensi della norma, devono confortare i cd. dati "esteriori" delle conversazioni ai fini del giudizio di colpevolezza possono essere di qualsiasi tipo e natura„ in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequerizialità logica, a corroborare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989, che riprende sul punto, Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). 5.5 Deve pure rilevarsi, sempre in riferimento ad argomentazioni contenute nel motivo di ricorso, che l'attività ermeneutica della Corte di Giustizia UE in tema di data retention, nel corso del 2022, è stata nuovamente sollecitata per ben due volte (cd.

"caso irlandese", 5 aprile 2022, C-140/20 e cd.

"caso francese", 20 settembre 2022, nelle due cause riunite C-339/20 e C-397/20), ponendosi come obiettivo primario quello di assicurare un'adeguata protezione rispetto alle significative intrusioni nella sfera privata sollecitate dalle crescenti esigenze di conservazione e acquisizione, per finalità di giustizia e di lotta alla criminalità, dei dati generati e trattati nell'ambito dei servizi relativi alle comunicazioni elettroniche, essendo peraltro ragionevole credere che l'attività interpretativa possa proseguire a livello eurounitario per garantire un costante ed oculato adeguamento della normativa alle continue evoluzioni tecnologiche di questo settore e che gli Stati membri saranno conseguentemente tenuti a monitorare nel tempo la conformità della normativa interna con i principi espressi in sede sovranazionale.

In dette pronunce, il richiamo al principio di proporzionalità e stretta necessità quale limite che osta alla conservazione "generalizzata e indifferenziata" dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione delle comunicazioni elettroniche da parte degli operatori di servizi ha consentito alla Corte di Giustizia di fornire un'indicazione chiara e uniforme agli Stati membri per garantire, nella definizione della normativa nazionale, un ragionevole bilanciamento tra le opposte istanze connesse alla protezione dei dati personali e alla vita privata, da un lato, e le esigenze di giustizia dall'altro, pur sempre nel rispetto delle singolarità delle autonomie legislative.Si è affermato in dottrina che le ulteriori enunciazioni dei giudici dell'Unione potrebbero condurre a dover nuovamente rivedere il testo della norma interna vigente per consentirne l'adeguamento alle nuove statuizioni, non sembrando l'attuale regime di conservazione dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche compatibile con i nuovi principi enunciati dai giudici eurounitari, con particolare riferimento ad almeno due profili critici evidenziati dalle citate pronunce: i) la durata di conservazione e ii) l'identificazione preventiva dei soggetti i cui dati sono oggetto di acquisizione.

In attesa di un opportuno intervento di adeguamento del legislatore italiano sul punto, che "ridisegni" il regime giuridico di conservazione dei dati in funzione della tipologia degli stessi e dei soggetti ai quali essi si riferiscono, resta nel frattempo aperta la questione relativa alla possibile immediata operatività delle statuizioni della Corte di Giustizia europea e alle conseguenze che la soluzione a tale questione potrebbe avere in ordine all'utilizzabilità dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche già acquisiti sulla base dell'attuale normativa nazionale.

Con riferimento ai metodi di risoluzione delle antinomie interne, si è ricordato, oltre al potere di "sospensiva" della decisione (con contestuale scelta di formulare una questione pregiudiziale alla Corte UE o sottoporre la norma al vaglio di legittimità costituzionale della Consulta`„ che sussiste il potere-dovere del giudice, in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa dell'Unione, di non applicare la normativa interna, in forza del principio del primato del diritto dell'Unione sul diritto interno degli Stati membri, senza dover richiedere o attendere un intervento del legislatore per la rimozione della stessa. 5.6 In realtà — in riferimento alle argomentazioni contenute nel motivo di ricorso - deve ritenersi che, ad escludere una disapplicazione ipso facto dell'art. 132 cit., milita la ragionevole considerazione che le statuizioni interpretative della Corte UE, in tema di divieto di conservazione generalizzata e indifferenziata, non sono di per sé idonee a trovare applicazione in via immediata e diretta nell'ordinamento italiano per "difetto di determinatezza" e necessitano in realtà di un intervento legislativo.

Sicché - in attesa di quest'ultimo _ appare ragionevole ritenere che l'art. 132 debba continuare a trovare applicazione; tale conclusione è avvalorata dal fatto che è la stessa Corte UE che rimanda ai legislatori degli Stati membri l'adozione di una norma nazionale che definisca e che declini concretamente i criteri distintivi di natura personale o geografica o comunque gli altri criteri oggettivi e non discriminatori, sulla base dei quali dovranno essere previamente identificati tali soggetti, venendo al contempo ad escludere che i giudici nazionali possano di loro iniziativa fare ricorso ad interpretazioni "creative" dirette a generare criteri discrezionali modellati sulle esigenze del caso concreto, in contrasto con le stesse indicazioni della Corte UE.

5.7. Pertanto, alla stregua dei rilievi che precedono ed in conformità a quanto già ritenuta da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 40 del 22/09/2022, dep. 2023, Manzari, RV 284104; Sez. 2, n. 11283 del 16/03/2023, Gallone, RV 284600), va riconosciuto ed affermato che: la censura di inutilizzabilità sopravvenuta dei tabulati telefonici per la ritenuta antinomia della disciplina interna con i principi sanciti dalla Corte di Giustizia, deve essere decisa non già sulla base della disciplina previgente, ma dello ius superveniens e che la rivalutazione dei tabulati legittimamente acquisiti dal pubblico ministero sulla base della disciplina previgente non è più rimessa al libero convincimento del giudice, ma è sottoposta alla nuova regola dettata dal legislatore, che espressamente vi deroga.

Fermo quanto precede, secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, la disciplina sopravvenuta non può incidere, in mancanza di specifiche diverse indicazioni legislative, sull'utilizzazione delle prove; la successione delle norme processuali, infatti, è governata dal principio tempus regit actum, che comporta la persistente validità ed efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti (Sez.

U, n. 919 del 26/11/2003, dep. 2004, Gatto, Rv. 226484).

Il comma 1-bis dell'art. 1 del d.l. n. 132 del 2021 ha, tuttavia, efficacia retroattiva e, dunque, deroga espressamente al principio del tempus regit actum; tale disposizione deve, dunque, trovare applicazione, quale nuovo paradigma di legalità dell'utilizzazione dei tabulati e di valutazione della prova, anche nel giudizio di legittimità, in quanto il procedimento probatorio deve considerarsi ancora in fieri allorquando la Corte di cassazione sia stata investita del sindacato sulla motivazione relativa alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, con la conseguenza che, nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali, la stessa Corte ha il potere-dovere di rilevare che la decisione impugnata si fonda su prove colpite da un sopravvenuto difetto di utilizzazione.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, del resto, affermato che qualora nel corso del processo si verifichino innovazioni legislative in materia di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova, il principio tempus regit actum deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell'acquisizione della prova, atteso che il divieto di uso, colpendo proprio l'idoneità di questa a produrre risultati conoscitivi valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, interviene allorché il procedimento probatorio non ha trovato ancora esaurimento, di modo che il divieto inibisce che i dati probatori, pur se acquisiti con l'osservanza delle forme previste dalle norme previgenti, possano avere un qualsiasi peso nel giudizio (Sez.

U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, Rv. 210199 - 01). 5.8 Tutto ciò considerato, deve rilevarsi che nel caso di specie i tabulati telefonici sono stati acquisiti con decreto motivato del pubblico ministero ai fini dell'accertamento di reato, ovvero quello previsto dall'art.73, comma 4, T.U. stup., che rientra nel catalogo di reati gravi delineato dal legislatore, in quanto è punito con la pena, nel massimo, pari a sei anni di reclusione.

Ulteriormente, il ricorrente ha omesso di effettuare, nei confronti dei tabulati di cui si è denunciata l'inutilizzabilità, la cd. prova di resistenza in base alla quale, allorquando con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini sulla pronuncia resa, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829); conseguendone che il motivo di ricorso, non contenendo alcuna effettiva prospettazione in ordine all'incidenza del relativo mezzo di prova sul complessivo compendio probatorio esaminato dal Tribunale, finisce concretamente per non confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.

6. Con il quinto motivo di impugnazione, il ricorrente ha contestato il provvedimento impugnato in punto di valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine agli specifici capi dell'imputazione provvisoria posti alla base dell'applicazione della misura cautelare.

Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 6.1 Sul punto - in riferimento a specifico inciso contenuto nel motivo di ricorso - deve essere osservato che, in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata, in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Caria, Rv. 278335-02; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593). 6.2 Va quindi premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali,, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie medesime.

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato; se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.

Tutto ciò richiamando il principio in base al quale in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e, tuttavia, consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, per mezzo della futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 3, Sentenza n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699 - 03; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc:, Rv. 284299 - 02). 6.3 Ciò posto, le argomentazioni esposte nell'ambito del motivo di ricorso attengono alla corretta identificazione dell'indagato nonché al dato relativo all'effettivo utilizzo delle utenze sulle quali sono state intercettate le conversazioni e la messaggistica intrattenuta con il Saidy e nelle quali - con linguaggio non caratterizzato da elementi criptici - era stata, di volta in volta, concordata la consegna della sostanza stupefacente indicata nelle contestazioni provvisorie.

Le censure, peraltro, tendono unicamente a sollecitare una, non consentita, ricostruzione in fatto in relazione a profili affrontati dal Tribunale distrettuale con argomentazioni intrinsecamente consequenziali e immuni dal denunciato vizio di illogicità.

In particolare, in ordine all'identificazione del ricorrente, il Tribunale ha dato atto di come la stessa sia stata compiutamente operata alla luce della individuazione, sul luogo in cui erano avvenute le cessioni descritte ai capi 21) e 22) dell'imputazione provvisoria, di una vettura tipo [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], risultata in uso allo stesso Licaj sulla base dei servizi di osservazione; specificamente (come rilevato dal Tribunale alla pag.20 dell'ordinanza), in occasione dell'episodio contestato al capo 22) dell'imputazione provvisoria, il Licaj era uscito dalla propria abitazione - individuata dagli operanti come sita alla via Pedica di [OSCURATO:PERSONA] - per poi salire a bordo della predetta vettura, già utilizzata in occasione della precedente cessione del 4/10/2019 e posta alla base della contestazione contenuta al capo 16) dell'imputazione.

Quanto al dato relativo all'utilizzazione delle due utenze sulle quali sono state intercettate le conversazioni con il Seday e aventi a oggetto le contrattazioni propedeutiche alla consegna dello stupefacente, il Tribunale - con motivazione pure immune da qualsiasi vizio di illogicità - ha specificamente dato atto (alla pag.13 dell'ordinanza) che le utenze medesime agganciavano spesso un ripetitore sito in Roma, compatibile con l'indirizzo di residenza del Licaj e altri ripetitori tutti compatibili con la residenza del Topuzi, presupposti dal quale è stato dedotto che le utenze fossero utilizzate da entrambi gli indagati.

7. Con il sesto motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata per errata applicazione dell'art.274 cod.proc.pen. in punto di valutazione delle esigenze cautelari, in ragione della dedotta assenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione dei reati, in considerazione del tempo trascorso dalla consumazione dei medesimi.

Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 7.1 Sul punto, va rilevato che in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, la legge 16 aprile 2015, n. 47, introducendo nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, ha evidenziato la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidivanza al momento della adozione della misura stessa in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare (Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902); conseguendone che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991).

Deve quindi ritenersi che il Tribunale si sa complessivamente ben confrontata con i predetti principi.

Difatti il Collegio, pur dando atto che le condotte ascritte sono collocate in un arco temporale compreso tra il 2019 e il 2020, ha peraltro valutato - ai fini del giudizio di intensità della inclinazione delittuosa - il dato rappresentato dalla frequenza e dalla rilevanza dell'approvvigionamento di sostanza stupefacente effettuate dal Topuzi e dal Licaj nei confronti del Seday e pari (per il periodo monitorato e prima che la relativa relazione si interrompesse) a ventiquattro forniture aventi a oggetto ,66 chilogrammi di marijuana; di modo che il dato quantitativo, valutato unitamente a quello della frequenza delle forniture, sono stati ritenuti - con argomentazione del tutto logica - come l'indice di un coinvolgimento dell'indagato nell'ambito di dinamiche criminali di elevato livello, che consentiva di ottenere ravvicinate e consistenti forniture di sostanze destinate allo spaccio.

D'altra parte, al fine di corroborare il giudizio di attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale ha anche congruamente fatto riferimento al dato rappresentato dalla presenza di tre condanne definitive, di cui due riferite a cessione di sostanze stupefacenti, per le quali il ricon-ente era stato condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione (e in riferimento a cui è stato emesso il 5/3/2021 un ordine di esecuzione, dopo il quale il Licaj è risultato irreperibile). 7.2 Deve ritenersi infondato anche il profilo di doglianza - inserito nello stesso motivo di ricorso - con il quale il difensore dell'indagato ha dedotto un vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata, conseguente alla mancata esposizione delle ragioni specifiche in base alle quali doveva ritenersi inidonea, nel caso concreto, l'applicazione della misura degli arresti domiciliari accompagnata delle procedure di controllo regolate dall'art.275- bis, comma 1, cod.proc.pen..

In relazione a tale profilo, va ricordato che Sez.U., 28/4/2016, n.20769, Lovisi, RV. 266651 avevano ritenuto (punto 4.1 del "considerato in diritto") che, all'indomani della riforma introdotta dalla

I. 16 aprile 2015, n.47 e ove non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, deve ritenersi sempre necessaria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati.

Il principio espresso dalle Sezioni unite ha peraltro trovato una successiva elaborazione da parte delle Sezioni semplici, le quali hanno ritenuto che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod.proc.pen.; con la conseguenza che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria - in relazione all'art.275, comma 3- bis, cod.proc.pen. - quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico in relazione all'art.275 bis cod.proc.pen., il quale dispone che tali modalità sono sempre disposte dal Giudice procedente «salvo che le ritenga non necessarie» (in termini, sez.2, n.31572 del 2017, Caterino, RV. 270463; sez.2, n.43042 del 2019, Marsili, RV. 2777152).

Nel caso di specie, pertanto, la radicale esclusione dell'idoneità della atte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01P9AVF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'accoglimento del ricorso limitatamente al sesto motivo e per l'annullamento con rinvio. Rigetto nel resto. Nessuno avvocato è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma - adito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha accolto parzialmente l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso Io stesso Tribunale e con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante plurime condotte riconducibili a quelle previste dall'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; avendo il GIP medesimo, pur ravvisando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ritenuto insussistenti le esigenze cautelari. Il Tribunale ha premesso che l'ambito complessivo delle condotte oggetto dell'indagine si inseriva all'interno di una continua attività di spaccio svolta all'interno del centro di accoglienza per rifugiati di via della [OSCURATO:PERSONA] e svolta da parte del coindagato [OSCURATO:PERSONA] che - pur non essendo ospite del centro - vi faceva accesso al fine di svolgere tale attività. In punto di fatto, il Collegio ha provveduto a una analitica esposizione degli episodi posti alla base dell'imputazione provvisoria, dando atto di come - sulla base del complessivo compendio indiziario - risultasse che il Licaj e il coindagato [OSCURATO:PERSONA] dovessero essere identificat come fornitori abituali del coindagato [OSCURATO:PERSONA],, con una frequenza pressoché giornaliera dal settembre del 2019 sino al 7/1/2020, momento nel quale i rapporti si erano interrotti; nella descrizione dei fatti posti alla base di ciascuna imputazione, il Tribunale ha altresì dato atto degli specifici elementi di indagine raccolti e rappresentati dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, dagli esiti di servizi di osservazione e dagli elementi inerenti all'aggancio delle celle telefoniche da parte degli apparecchi in uso agli indagati. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha rilevato che - pur essendo decorsi oltre due anni dalle condotte accertate - doveva ritenersi sussistente un concreto e attuale pericolo di reiterazione di condotte della medesima specie, atteso l'elevato quantitativo di sostanza stupefacente trattata e la presenza di un consolidato modus operandi, tali da denotare uno stabile inserimento in dinamiche criminali in grado di assicurare un approvvigionamento continuo; ha altresì tenuto conto degli specifici precedenti penali degli indagati (e in particolare, per il Licaj, di tre condanne definitive di cui due per fatti di analoga oggettività giuridica); ha quindi ritenuto negativa la prognosi in ordine alla capacità di autocontenimento conseguente all'applicazione eventuale di una misura gradata e ha quindi ritenuto proporzionata e adeguata la sola misura di massimo rigore, a propria ' volta espressamente applicata al Licaj per i reati contestati ai capi 16), e 22) dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando sei motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.267 cod.proc.pen., in ordine alla mancata motivazione dei decreti autorizzativi del RIT n.4635/19, posto che dagli stessi emergeva la valutazione in punto di mera sufficienza degli indizi e che i provvedimenti dovevano ritenersi attenenti a diversi indagati e fattispecie, non emergendo dal testo i necessari elementi individualizzanti ed essendo la motivazione riferita a dati non conosciuti e comunque non riferiti al procedimento in oggetto; ha quindi dedotto la conseguente carenza di adeguata motivazione del provvedimento autorizzativo e di quello di proroga, !;otto il profilo del necessario collegamento tra l'utenza intercettata e l'indagine in corso. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione dell'art.268 cod.proc.pen., in ordine al rigetto dell'eccezione di illegittimità ed inutilizzabilità delle attività di registrazione dei colloqui telefonici effettuate presso luoghi diversi dalla Procura della Repubblica. Ha dedotto che, dalla lettura dei verbali, emergeva che le operazioni di intercettazione erano state effettuate in una sala adibita presso gli uffici dei Carabinieri mediante linea postazione e rernotizzazione del sistema "Integra 4"; ha dedotto che non sarebbe stato dubbio - sulla base dei verbali esaminati - che gli operanti avessero ascoltato presso i propri uffici in remoto le conversazioni che, in relazione all'autorizzazione conferita dal GIP, avrebbero dovuto essere registrate presso la sala della Procura della Repubblica e che in riferimento alle stesse operazioni non era stato redatto il necessario verbale (essendo lo stesso stato predisposto solo nel luogo in cui era avvenuto l'ascolto da remoto); ha pertanto rilevato che la mancata redazione dei verbali integrava un'ipotesi di inutilizzabilità patologica del materiale intercettato. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art.405 cod.proc.pen., in ordine alla mancata declaratoria di inutilizzabilità delle attività di intercettazione e delle attività di appostamento e pedinamertto. Ha dedotto che la mancata iscrizione tempestiva nel registro degli indagati avrebbe determinato la violazione dei principi in tema di giusto processo avendo anche consentito, in assenza della retrodatazione, l'omissione della richiesta di proroga delle indagini.Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dei principi sanciti con la sentenza della Corte di Giustizia 140/2020 in ordine alla legittimità e utilizzabilità dell'acquisizione di tabulati telefonici delle utenze 351280243 e 3510219920, appartenenti a ignoti, in quanto non autorizzata da un'autorità giurisdizionale; con richiesta conseguente di sottoporre una questione pregiudiziale di fronte alla Corte di Giustizia in - punto di compatibilità dell'art.132 del d.lgs. 196/2003 con la normativa unionale ovvero di sollevare incidente di costituzionalità dell'art.3 della I. 132/2021 per contrasto con gli artt. 7, 8, 11 e 52 della Carta dei diritti dell'Unione europea - in relazione all'art.117 Cost. - alla luce dei principi sanciti dalla Corte EDU con la predetta sentenza. Ha premesso i profili di fatto e di diritto propedeutici alla pronuncia della Grande Camera della Corte di Giustizia in punto di cornpatibilità della direttiva 2002/58/CE con una normativa nazionale che consentisse l'accesso a un insieme di dati relativi al traffico telefonico per finalità che non fossero quelle di prevenzione di gravi reati e in assenza di un provvedimento di autorità giurisdizionale terza, con esclusione del pubblico ministero, tanto sulla base di una pronuncia da ritenersi direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale e tale da legittimare una richiesta di diretta disapplicazione della normativa interna con essa contrastante. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione dell'art.27:3 cod.proc.pen., in ordine alla mancata declaratoria di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; ha specificamente contestato la valutazione del Tribunale in punto di corretta identificazione dell'indagato, anche in riferimento agli elementi rappresentati dalle vetture il cui uso era stato ricondotto al medesimo; ha dedotto la mancanza di elementi idonei al fine di ricondurre le utenze dialoganti con quella intercettata e asseritamente utilizzate congiuntamente con il coindagato Topuzi. Con il sesto motivo di ricorso ha dedotto la violazione dell'art.274 cod.proc.pen. in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari; ha evidenziato che, rispetto ai fatti contestati, era trascorso un lasso temporale di circa tre anni e che - nel periodo compreso tra il 2020 e il 2023 - non risultava commessa alcuna condotta illecita, evidenziando comunque - in via gradata - come fossero sussistenti i presupposti per l'applicazione di una misura meno afflittiva rispetto a quella della custodia in carcere. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente al sesto motivo.Il difensore dell'indagato ha poi fatto pervenire memoria contenente motivi aggiunti, con i quali ha ribadito le argomentazioni di fatto e di diritto poste alla base del ricorso e ha depositato atti di indagine ivi richiamati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto il vizio motivazionale del decreto autorizzativo e del successivo decreto di proroga delle operazioni di intercettazione telefonica emesso dal GIP presso il Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento n. 16207/2019 RGNR, sotto il, profilo della omessa motivazione, contenendo i relativi provvedimenti delle argomentazioni asseritamente apodittiche e incomprensibili rispetto alle vicende oggetto di contestazione. Il motivo è infondato. 2.1 Va quindi premesso che - pur non essendo l'odierno ricorrente stato rappresentato nel procedimento di appello cautelare - la correlativa eccezione di inutilizzabilità può essere sollevata nel. corso del giudizio di legittimità e ciò in quanto, in tema di intercettazioni, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga non eccepita dinanzi al tribunale del riesame, può essere dedotta dalle parti per la prima volta nel giudizio di cassazione e rilevata d'ufficio anche dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15828 del 26/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263342; Sez. 6, n. 22808 del 17/07/2020, Salamò, Rv. 279566), rilevando tuttavia che è onere del ricorrente allegare i decreti medesimi, qualora questi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e conseguentemente non siano pervenuti alla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 31046 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 270903). 2.2 Va osservato, nel merito del motivo, che, nell'ambito dell'originario provvedimento autorizzativo come nel successivo provvedimento di proroga, non era stata disposta alcuna intercettazione nei confronti di utenze riconducibili all'odierno indagato, essendo stata disposta la captazione su tre utenze di soggetti di origine albanese (estranei al presente giudizio) nonché sull'utenza intercettata con il RIT 4735/20:19, risultante nel provvedimento intestata a soggetto identificato come in uso a "Nigeriano via Anelli", poi identificato nel coindagato [OSCURATO:PERSONA]; a propria volta, nella motivazione del provvedimento di proroga delle intercettazioni (operata mediante la trascrizione di precedente informativa della polizia giudiziaria), il GIP aveva dato atto che gli esiti della precedente attività di indagine avevano dato atto della sussistenza di un consolidato modus operandi, in base alla quale tale soggetto era solito approvvigionarsi di sostanza stupefacente da parte di soggetti di nazionalità albanese, che avrebbero consegnato la sostanza stessa a domicilio, per poi avvalersi di altri connazionali quali corrieri e destinatari. 2.3 Deve quindi ritenersi che tanto l'originario decreto autorizzativo - facente riferimento alla precedente informativa del 6/9/2019 e agli esiti di attività di indagine ivi compendiati - quanto il successivo decreto di proroga fossero adeguatamente motivati attraverso il riferimento alle attività di acquisto di sostanza stupefacente riconducibili al Saidy; dovendosi quindi ritenere del tutto congrua la valutazione del Tribunale distrettuale in punto di esaustività della motivazione in ordine all'attività svolta dall'indagato e alla conseguente necessità di provvedere alla captazione delle conversazioni intercorse con terzi. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato l'utilizzazione, per le esecuzione delle operazioni di intercettazione, di impianti esterni rispetto a quelli collocati presso la Procura della Repubblica procedente; ha altresì dedotto che presso la Procura della Repubblica, da intendere come unico luogo legittimamente deputato dal GIP allo svolgimento delle operazioni di intercettazione, non era stato redatto alcun verbale, con conseguente violazione dell'art.268, comma 1, cod.proc.pen.. 3.1 Il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Al fine di sostenere la relativa argomentazione, la difesa ha fatto riferimento al contenuto dei verbali redatti dalla [OSCURATO:PERSONA]; nell'ambito dei quali era stato dato atto che le operazioni di ascolto - specificamente relative alla suddetta utenza poi risultata intestata a [OSCURATO:PERSONA] - erano state effettuate presso una sala degli uffici della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] "Lazio", anziché presso i locali della Procura della Repubblica, mediante "linea/postazione remotizzata". 3.2 Sul punto, va peraltro rilevato che, in tema di capiazione di flussi comunicativi, la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione sia avvenuta nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto può avvenire "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria, senza che, in questo caso, sia necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 268, terzo comma, cod. proc. pen., in quanto le intercettazioni non possono essere considerate come eseguite per mezzo di impianti esterni all'ufficio requirente; non rilevando altresì che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati (Sez. li, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260008 Sez. 2, n. 6846 del 21/01/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263430; Sez. 5, n. 1781 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427). Del tutto rispondente ai detti principi - con la conseguenza che non occorreva la speciale autorizzazione per l'utilizzo di impianti esterni prevista dall'art.268, comma 3, cod.proc.pen. - deve quindi ritenersi il modus operandi adottato nel caso di specie, nel quale le attività di ascolto e di verbalizzazione sono state eseguite presso i locali della Polizia giudiziaria; incidentalmente rilevando che la verbalizzazione può sempre essere eseguita presso gli uffici della polizia giudiziaria anche quando la registrazione avvenga tramite impianti installati presso la Procura della Repubblica (Sez. 3, n. 4111 del 20/11/2007, dep. 2008, Musso, Rv. 238535). 3.3 La difesa del ricorrente ha altresì eccepito - nell'illustrazione del motivo - che non sarebbero stati redatti dei verbali di inizio e di conclusione delle registrazioni, a propria volta da effettuare presso gli uffici della Procura della Repubblica, ulteriori e diversi rispetto ai verbali di ascolto Si tratta tuttavia di un'argomentazione manifestamente infondata in punto di diritto, in quanto nel corpo dell'art.268 cod.proc.pen. non si evince la necessità di dover redigere dei verbali di inizio e di conclusione delle operazioni di registrazione diversi dai verbali di ascolto redatti ai sensi del comma 1 e rilevando comunque che la relativa circostanza non è menzionata tra le tassative ipotesi di inutilizzabilità menzionate dall'art.271 cod.proc.pen.. 4. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato la valutazione del Tribunale nel punto in cui non ha dichiarato l'inutilizzabilità delle attività di indagine poste alla base del titolo cautelare e svolte anteriormente rispetto all'iscrizione del ricorrente medesimo nel registro degli indagati. Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato, dovendosi ritenere corretta la ricostruzione del quadro normativo operata dal Tribunale del riesame.4.1 II tema introdotto dal motivo è quello relativo ai limiti di sindacabilità da parte del giudice in ordine al rispetto dell'onere di procedere all'immediata iscrizione nel registro delle notizie di reato; questione, a propria volta, direttamente conseguente all'omessa previsione di un'ipotesi di sanzione processuale (ricollegandosi quella prevista dall'art.4G7, comma 3, cod.proc.pen., ai soli atti di indagine successivi al termine computato dalla data dell'iscrizione). Il relativo tema è stato più volte sollevato di fronte alla Corte costituzionale, che peraltro ha espresso sul punto unicamente pronunce di inammissibilità (in un'occasione per contraddittorietà del contenuto della pronuncia additiva sollecitata, Corte cost., 11/11/2006, n.400 e in un'altra invitando il giudice a quo a individuare, in dedotta assenza di un quadro interpretativo consolidato, un'interpretazione adeguatrice delle disposizioni censurate, Corte cost. 7/7/2005, n. 306). La tematica medesima è stata peraltro affrontata dalle Sezioni Unite, specificamente in due occasioni; in particolare, Sez. U, n.16 del 21/6/2000, 16, Tamnnaro, RV. 216248 - 01 aveva ritenuto che l'apprezzamento in ordine alla tempestività dell'iscrizione rientri nell'ambito della valutazione discrezionale del pubblico ministero, rimanendo quindi escluso ogni potere di successivo sindacato da parte del giudice (fatta salva la configurabilità di illeciti disciplinari in capo al rappresentante dell'ufficio dell'accusa). Tale conclusione è stata ulteriormente ribadita da Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376, nella quale è stato sottolineato, da un lato, il carattere "fluido" dei parametri posti alla base dell'adempimento all'onere di tempestiva iscrizione - di per sé da configurare quale atto vincolato nell'an e nel quid - e, dall'altro, la carenza di qualsiasi potere di sindacato da parte del GIP (e, conseguentemente, del giudice del riesame) in assenza di espressa previsione normativa - e fatta salva la valutazione prevista dall'art.406 cod.proc.pen. in riferimento alla richiesta eventuale di proroga dei termini - in ordine alla relativa patologia processuale oltre che di uno specifico incidente processuale, dovendo il relativo accertamento prevedere la necessaria partecipazione di tutti i soggetti coinvolti; per l'effetto, la Corte ha escluso quindi che il GIP - con argomentazione evidentemente estensibile al Tribunale adito ai sensi dell'art. 309 ovvero dell'art.310 cod.proc.pen. - possa operare una rimodulazione dei termini di indagine rispetto al ritenuto momento di effettiva insorgenza dell'obbligo di iscrizione e a operare la conseguente dichiarazione di inutilizzabilità sulla scorta della individuazione del dies a quo (in senso successivamente conforme, Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275046;Sez. 2, n. 17214 del 13/02/2020, Santanastaso, Rv. 279409, in motivazione). 4.2 Del tutto inconferente si appalesa altresì il riferimento, peraltro genericamente formulato nel corpo del relativo motivo, alla disciplina inserita dal d.lgs. 10/10/2022, n.150, che (con l'inserimento dell'art.335-quater cod.proc.pen.) ha previsto uno specifico incidente processuale finalizzato ad accertare la tempestiva iscrizione della notizia di reato, ma senza prevedere alcuna sanzione di inutilizzabilità per gli atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione medesima e con disciplina, in ogni caso, applicabile ai soli procedimenti instaurati dopo la sua entrata' in vigore. 5. Con il quarto motivo, il ricorrente ha censurato l'ordinanza per la dedotta violazione dei principi derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia europea n.140/2020 in punto di utilizzabilità dei tabulati telefonici di due utenze, intestate ad ignoti, in quanto oggetto di valutazione indiziaria e non autorizzata dalla competente autorità giurisdizionale e in quanto acquisiti su sola istanza del pubblico ministero. Il motivo è infondato, in quanto - di fatto - omette di confrontarsi con il quadro interpretativo vigente in materia all'esito dell'entrata in vigore della normativa interna rappresentata dal d.l. 30/9/2021, n.132, convertito con modificazioni nella I. 23/11/2021, n.178 e in quanto, comunque, da ritenere aspecifico. 5.1 Atteso il tenore del motivo di impugnazione, è necessario muovere da una preliminare ricognizione delle recenti vicende normative della disciplina dell'acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico (c.d. tabulati), in considerazione del fatto che il pubblico ministero ha disposto l'acquisizione delle risultanze dei dati telefonici sulla base della previsione dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 196 del 2003 nel testo applicabile ratione temporis. Tale disposizione, nella formulazione vigente all'epoca dell'acquisizione dei dati, prevedeva il potere del pubblico ministero, per finalità di accertamento e repressione dei reati, di acquisire con decreto motivato presso il fornitore, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, i dati esterni delle comunicazioni, anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta ad indagini, della persona offesa o delle altre parti private; sul punto, deve essere premesso che per dati esterni del traffico telefonico (sulla base della definizione evincibile da Sez. U, n. 21 del 13/07/1998, Gallieri, Rv. 211197) devono 'ntendersi quelli che concernono i dati cd. "esteriori" della conversazione telefonica, comprensivi del luogo della chiamata e quindi riferite a tutti i dati di una conversazione esclusi quelli attinenti al suo contenuto. Ciò premesso, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 2 marzo 2021„ H.K. c. Prokunrantuur (causa C- 746/18), pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale formulato dalla Corte Suprema estone in ordine all'interpretazione dell'art. 15, par. 1, dir. 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 25 novembre 2009, ha delineato una serie di condizioni cui gli Stati membri devono subordinare l'accesso ai dati conservati dai fornitori da parte dell'autorità pubblica per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in modo da poter bilanciare tale esigenza con la contrapposta necessità di tutelare il diritto alla riservatezza. La Corte di Giustizia, in particolare, approfondendo i principi già affermati in precedenza in materia di data retention (Corte Giustizia, Grande Sezione, 21 dicembre 2016, cause riunite C-203/15 e C-698/15, Tele2 Sverige AB; Corte Giustizia, Grande Sezione, 8 aprile 2014, cause riunite C- 293/12 e C-594/12, [OSCURATO:PERSONA]), ha affermato che: la direttiva, letta alla luce degli artt. 7, 8 e 11 nonché dell'art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, osta a una normativa nazionale che permetta alle autorità pubbliche l'accesso a dati relativi al traffico o a dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedimenti aventi per scopo la lotta contro forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica; la direttiva, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, osta a una normativa nazionale che investa il pubblico ministero della competenza ad autorizzare l'accesso ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione al fine di condurre un'istruttoria penale, dovendo il controllo preventivo essere rimesso a un giudice o a una autorità amministrativa indipendente, comunque diversa dall'autorità richiedente. Secondo la Corte di giustizia, dunque, l'accesso ai dati può essere consentito solo: a) in presenza di «forme gravi di criminalità» o per far fronte a «gravi minacce alla sicurezza pubblica»; b) se vi sia la preventiva autorizzazione di un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente e terza rispetto alle parti, pubbliche e private. 5.2 Successivamente alla pronuncia della Corte di giustizia, è stato quindi adottato il d.l. 30 settembre 2021, n. 132, entratci in vigore il 30 settembre 2021, al fine dichiarato di adeguare la disciplina nazionale ai principi enunciati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 2 marzo 2021. Il preambolo del decreto-legge richiama, infatti, proprio «la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, e in particolare di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale». L'art. 1 del d.I., intitolato «Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale» ha, dunque, riscritto l'art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che «entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni determinata a norma dell'art. 4 cod. proc. pen., e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private». Per effetto del d.I., dunque, l'acquisizione dei tabulati telefonici e informatici è stata subordinata a un previo controllo giurisdizionale sulla richiesta del pubblico ministero (o a una convalida successiva, in caso di acquisizione operate in via di urgenza dal pubblico ministero) e il potere di acquisire i tabulati è stato conferito all'autorità giudiziaria solo per reati tassativamente indicati e ritenuti gravi dal legislatore. Il testo originario del d.I., tuttavia, non ha contemplato una disciplina transitoria relativa ai dati di traffico telefonico e telematico già acquisiti nel corso di procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore cel d.I.; la legge 23 novembre 2021, n. 178, in sede di conversione del d.I., oltre ad apportare alcuni correttivi alla disciplina dell'acquisizione, ha dettato una norma transitoria, volta specificamente a superare i contrasti interpretativi insorti in ordine all'utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti dal pubblico ministero in forza della disciplina previgente. In particolare, la legge di conversione, con l'inserimento del comma 1- bis all'interno dell'art. 1 del d.l. n. 132 del 2021, ha, dunque, stabilito che i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del d.l. n. 132 del 2021 «possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'art. 4 cod. proc. pen. e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi». 5.3 Il legislatore, pertanto, in deroga al principio del tempus regit actum, ha "convalidato" la pregressa modalità acquisitiva dei tabulati del traffico telefonico, effettuata attraverso il decreto motivato del pubblico ministero, prevedendo che gli stessi possano essere utilizzati come prova a carico dell'imputato solo se rientrano nella categoria già delineata "per il futuro" dal d.l. n. 132 del 2021 ed «unitamente ad altri elementi di prova». Con questa disposizione il legislatore ha, dunque, sancito una regola di inutilizzabilità del mero elemento rappresentato dai dati esterni della comunicazione acquisiti con decreto motivato dal pubblico ministero sulla base della disciplina previgente, introducendo una deroga al libero convincimento del giudice e, in particolare, delineando una regola legale di valutazione della prova mutuata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in tema di chiamata di correo. 5.4 In relazione alle argomentazioni contenute nel motivo di ricorso, va quindi rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la disciplina transitoria introdotta dal citato art. 1, comma 1-bis, del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, sia compatibile con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, in quanto, in un'ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi, persegue la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone l'utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l'acquisizione a regime e alla sussistenza di «altri elementi di prova», quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisizione stessa, necessario nella disciplina a regime (Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029); derivando da tale conclusione la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa in relazione alla dedotta collisione della normativa sopravvenuta con gli obblighi derivanti dall'art. 117 Cost.. Inoltre, gli «altri elementi di prova» che, sempre ai sensi della norma, devono confortare i cd. dati "esteriori" delle conversazioni ai fini del giudizio di colpevolezza possono essere di qualsiasi tipo e natura„ in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequerizialità logica, a corroborare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989, che riprende sul punto, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). 5.5 Deve pure rilevarsi, sempre in riferimento ad argomentazioni contenute nel motivo di ricorso, che l'attività ermeneutica della Corte di Giustizia UE in tema di data retention, nel corso del 2022, è stata nuovamente sollecitata per ben due volte (cd. "caso irlandese", 5 aprile 2022, C-140/20 e cd. "caso francese", 20 settembre 2022, nelle due cause riunite C-339/20 e C-397/20), ponendosi come obiettivo primario quello di assicurare un'adeguata protezione rispetto alle significative intrusioni nella sfera privata sollecitate dalle crescenti esigenze di conservazione e acquisizione, per finalità di giustizia e di lotta alla criminalità, dei dati generati e trattati nell'ambito dei servizi relativi alle comunicazioni elettroniche, essendo peraltro ragionevole credere che l'attività interpretativa possa proseguire a livello eurounitario per garantire un costante ed oculato adeguamento della normativa alle continue evoluzioni tecnologiche di questo settore e che gli Stati membri saranno conseguentemente tenuti a monitorare nel tempo la conformità della normativa interna con i principi espressi in sede sovranazionale. In dette pronunce, il richiamo al principio di proporzionalità e stretta necessità quale limite che osta alla conservazione "generalizzata e indifferenziata" dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione delle comunicazioni elettroniche da parte degli operatori di servizi ha consentito alla Corte di Giustizia di fornire un'indicazione chiara e uniforme agli Stati membri per garantire, nella definizione della normativa nazionale, un ragionevole bilanciamento tra le opposte istanze connesse alla protezione dei dati personali e alla vita privata, da un lato, e le esigenze di giustizia dall'altro, pur sempre nel rispetto delle singolarità delle autonomie legislative.Si è affermato in dottrina che le ulteriori enunciazioni dei giudici dell'Unione potrebbero condurre a dover nuovamente rivedere il testo della norma interna vigente per consentirne l'adeguamento alle nuove statuizioni, non sembrando l'attuale regime di conservazione dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche compatibile con i nuovi principi enunciati dai giudici eurounitari, con particolare riferimento ad almeno due profili critici evidenziati dalle citate pronunce: i) la durata di conservazione e ii) l'identificazione preventiva dei soggetti i cui dati sono oggetto di acquisizione. In attesa di un opportuno intervento di adeguamento del legislatore italiano sul punto, che "ridisegni" il regime giuridico di conservazione dei dati in funzione della tipologia degli stessi e dei soggetti ai quali essi si riferiscono, resta nel frattempo aperta la questione relativa alla possibile immediata operatività delle statuizioni della Corte di Giustizia europea e alle conseguenze che la soluzione a tale questione potrebbe avere in ordine all'utilizzabilità dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche già acquisiti sulla base dell'attuale normativa nazionale. Con riferimento ai metodi di risoluzione delle antinomie interne, si è ricordato, oltre al potere di "sospensiva" della decisione (con contestuale scelta di formulare una questione pregiudiziale alla Corte UE o sottoporre la norma al vaglio di legittimità costituzionale della Consulta`„ che sussiste il potere-dovere del giudice, in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa dell'Unione, di non applicare la normativa interna, in forza del principio del primato del diritto dell'Unione sul diritto interno degli Stati membri, senza dover richiedere o attendere un intervento del legislatore per la rimozione della stessa. 5.6 In realtà — in riferimento alle argomentazioni contenute nel motivo di ricorso - deve ritenersi che, ad escludere una disapplicazione ipso facto dell'art. 132 cit., milita la ragionevole considerazione che le statuizioni interpretative della Corte UE, in tema di divieto di conservazione generalizzata e indifferenziata, non sono di per sé idonee a trovare applicazione in via immediata e diretta nell'ordinamento italiano per "difetto di determinatezza" e necessitano in realtà di un intervento legislativo. Sicché - in attesa di quest'ultimo _ appare ragionevole ritenere che l'art. 132 debba continuare a trovare applicazione; tale conclusione è avvalorata dal fatto che è la stessa Corte UE che rimanda ai legislatori degli Stati membri l'adozione di una norma nazionale che definisca e che declini concretamente i criteri distintivi di natura personale o geografica o comunque gli altri criteri oggettivi e non discriminatori, sulla base dei quali dovranno essere previamente identificati tali soggetti, venendo al contempo ad escludere che i giudici nazionali possano di loro iniziativa fare ricorso ad interpretazioni "creative" dirette a generare criteri discrezionali modellati sulle esigenze del caso concreto, in contrasto con le stesse indicazioni della Corte UE. 5.7. Pertanto, alla stregua dei rilievi che precedono ed in conformità a quanto già ritenuta da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 40 del 22/09/2022, dep. 2023, Manzari, RV 284104; Sez. 2, n. 11283 del 16/03/2023, Gallone, RV 284600), va riconosciuto ed affermato che: la censura di inutilizzabilità sopravvenuta dei tabulati telefonici per la ritenuta antinomia della disciplina interna con i principi sanciti dalla Corte di Giustizia, deve essere decisa non già sulla base della disciplina previgente, ma dello ius superveniens e che la rivalutazione dei tabulati legittimamente acquisiti dal pubblico ministero sulla base della disciplina previgente non è più rimessa al libero convincimento del giudice, ma è sottoposta alla nuova regola dettata dal legislatore, che espressamente vi deroga. Fermo quanto precede, secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, la disciplina sopravvenuta non può incidere, in mancanza di specifiche diverse indicazioni legislative, sull'utilizzazione delle prove; la successione delle norme processuali, infatti, è governata dal principio tempus regit actum, che comporta la persistente validità ed efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti (Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, dep. 2004, Gatto, Rv. 226484). Il comma 1-bis dell'art. 1 del d.l. n. 132 del 2021 ha, tuttavia, efficacia retroattiva e, dunque, deroga espressamente al principio del tempus regit actum; tale disposizione deve, dunque, trovare applicazione, quale nuovo paradigma di legalità dell'utilizzazione dei tabulati e di valutazione della prova, anche nel giudizio di legittimità, in quanto il procedimento probatorio deve considerarsi ancora in fieri allorquando la Corte di cassazione sia stata investita del sindacato sulla motivazione relativa alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, con la conseguenza che, nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali, la stessa Corte ha il potere-dovere di rilevare che la decisione impugnata si fonda su prove colpite da un sopravvenuto difetto di utilizzazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, del resto, affermato che qualora nel corso del processo si verifichino innovazioni legislative in materia di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova, il principio tempus regit actum deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell'acquisizione della prova, atteso che il divieto di uso, colpendo proprio l'idoneità di questa a produrre risultati conoscitivi valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, interviene allorché il procedimento probatorio non ha trovato ancora esaurimento, di modo che il divieto inibisce che i dati probatori, pur se acquisiti con l'osservanza delle forme previste dalle norme previgenti, possano avere un qualsiasi peso nel giudizio (Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, Rv. 210199 - 01). 5.8 Tutto ciò considerato, deve rilevarsi che nel caso di specie i tabulati telefonici sono stati acquisiti con decreto motivato del pubblico ministero ai fini dell'accertamento di reato, ovvero quello previsto dall'art.73, comma 4, T.U. stup., che rientra nel catalogo di reati gravi delineato dal legislatore, in quanto è punito con la pena, nel massimo, pari a sei anni di reclusione. Ulteriormente, il ricorrente ha omesso di effettuare, nei confronti dei tabulati di cui si è denunciata l'inutilizzabilità, la cd. prova di resistenza in base alla quale, allorquando con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini sulla pronuncia resa, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829); conseguendone che il motivo di ricorso, non contenendo alcuna effettiva prospettazione in ordine all'incidenza del relativo mezzo di prova sul complessivo compendio probatorio esaminato dal Tribunale, finisce concretamente per non confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. 6. Con il quinto motivo di impugnazione, il ricorrente ha contestato il provvedimento impugnato in punto di valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine agli specifici capi dell'imputazione provvisoria posti alla base dell'applicazione della misura cautelare. Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 6.1 Sul punto - in riferimento a specifico inciso contenuto nel motivo di ricorso - deve essere osservato che, in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata, in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Caria, Rv. 278335-02; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593). 6.2 Va quindi premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali,, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie medesime. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato; se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Tutto ciò richiamando il principio in base al quale in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e, tuttavia, consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, per mezzo della futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 3, Sentenza n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699 - 03; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc:, Rv. 284299 - 02). 6.3 Ciò posto, le argomentazioni esposte nell'ambito del motivo di ricorso attengono alla corretta identificazione dell'indagato nonché al dato relativo all'effettivo utilizzo delle utenze sulle quali sono state intercettate le conversazioni e la messaggistica intrattenuta con il Saidy e nelle quali - con linguaggio non caratterizzato da elementi criptici - era stata, di volta in volta, concordata la consegna della sostanza stupefacente indicata nelle contestazioni provvisorie. Le censure, peraltro, tendono unicamente a sollecitare una, non consentita, ricostruzione in fatto in relazione a profili affrontati dal Tribunale distrettuale con argomentazioni intrinsecamente consequenziali e immuni dal denunciato vizio di illogicità. In particolare, in ordine all'identificazione del ricorrente, il Tribunale ha dato atto di come la stessa sia stata compiutamente operata alla luce della individuazione, sul luogo in cui erano avvenute le cessioni descritte ai capi 21) e 22) dell'imputazione provvisoria, di una vettura tipo [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], risultata in uso allo stesso Licaj sulla base dei servizi di osservazione; specificamente (come rilevato dal Tribunale alla pag.20 dell'ordinanza), in occasione dell'episodio contestato al capo 22) dell'imputazione provvisoria, il Licaj era uscito dalla propria abitazione - individuata dagli operanti come sita alla via Pedica di [OSCURATO:PERSONA] - per poi salire a bordo della predetta vettura, già utilizzata in occasione della precedente cessione del 4/10/2019 e posta alla base della contestazione contenuta al capo 16) dell'imputazione. Quanto al dato relativo all'utilizzazione delle due utenze sulle quali sono state intercettate le conversazioni con il Seday e aventi a oggetto le contrattazioni propedeutiche alla consegna dello stupefacente, il Tribunale - con motivazione pure immune da qualsiasi vizio di illogicità - ha specificamente dato atto (alla pag.13 dell'ordinanza) che le utenze medesime agganciavano spesso un ripetitore sito in Roma, compatibile con l'indirizzo di residenza del Licaj e altri ripetitori tutti compatibili con la residenza del Topuzi, presupposti dal quale è stato dedotto che le utenze fossero utilizzate da entrambi gli indagati. 7. Con il sesto motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata per errata applicazione dell'art.274 cod.proc.pen. in punto di valutazione delle esigenze cautelari, in ragione della dedotta assenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione dei reati, in considerazione del tempo trascorso dalla consumazione dei medesimi. Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 7.1 Sul punto, va rilevato che in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, la legge 16 aprile 2015, n. 47, introducendo nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, ha evidenziato la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidivanza al momento della adozione della misura stessa in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare (Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902); conseguendone che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991). Deve quindi ritenersi che il Tribunale si sa complessivamente ben confrontata con i predetti principi. Difatti il Collegio, pur dando atto che le condotte ascritte sono collocate in un arco temporale compreso tra il 2019 e il 2020, ha peraltro valutato - ai fini del giudizio di intensità della inclinazione delittuosa - il dato rappresentato dalla frequenza e dalla rilevanza dell'approvvigionamento di sostanza stupefacente effettuate dal Topuzi e dal Licaj nei confronti del Seday e pari (per il periodo monitorato e prima che la relativa relazione si interrompesse) a ventiquattro forniture aventi a oggetto ,66 chilogrammi di marijuana; di modo che il dato quantitativo, valutato unitamente a quello della frequenza delle forniture, sono stati ritenuti - con argomentazione del tutto logica - come l'indice di un coinvolgimento dell'indagato nell'ambito di dinamiche criminali di elevato livello, che consentiva di ottenere ravvicinate e consistenti forniture di sostanze destinate allo spaccio. D'altra parte, al fine di corroborare il giudizio di attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale ha anche congruamente fatto riferimento al dato rappresentato dalla presenza di tre condanne definitive, di cui due riferite a cessione di sostanze stupefacenti, per le quali il ricon-ente era stato condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione (e in riferimento a cui è stato emesso il 5/3/2021 un ordine di esecuzione, dopo il quale il Licaj è risultato irreperibile). 7.2 Deve ritenersi infondato anche il profilo di doglianza - inserito nello stesso motivo di ricorso - con il quale il difensore dell'indagato ha dedotto un vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata, conseguente alla mancata esposizione delle ragioni specifiche in base alle quali doveva ritenersi inidonea, nel caso concreto, l'applicazione della misura degli arresti domiciliari accompagnata delle procedure di controllo regolate dall'art.275- bis, comma 1, cod.proc.pen.. In relazione a tale profilo, va ricordato che Sez.U., 28/4/2016, n.20769, Lovisi, RV. 266651 avevano ritenuto (punto 4.1 del "considerato in diritto") che, all'indomani della riforma introdotta dalla I. 16 aprile 2015, n.47 e ove non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, deve ritenersi sempre necessaria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati. Il principio espresso dalle Sezioni unite ha peraltro trovato una successiva elaborazione da parte delle Sezioni semplici, le quali hanno ritenuto che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod.proc.pen.; con la conseguenza che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria - in relazione all'art.275, comma 3- bis, cod.proc.pen. - quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico in relazione all'art.275 bis cod.proc.pen., il quale dispone che tali modalità sono sempre disposte dal Giudice procedente «salvo che le ritenga non necessarie» (in termini, sez.2, n.31572 del 2017, Caterino, RV. 270463; sez.2, n.43042 del 2019, Marsili, RV. 2777152). Nel caso di specie, pertanto, la radicale esclusione dell'idoneità della atte
Sentenza Cassazione n. 32690/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris