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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 39181/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; letta/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore In difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver illustrato i motivi di ricorso, insiste nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 7 novembre 2022, con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt.L 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 164) e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capi 80, 94 e 107).

1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa dell'Alati aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata ovvero, in subordine, la sua riforma con applicazione di una misura meno afflittiva, esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi in captazioni ambientali, telefoniche e telematiche, in videoriprese e servizi di osservazione, nonché nelle propalazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], 'dalle quali era emerso il coinvolgimento di diversi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, strutturato su base familiare avente al vertice la figura di [OSCURATO:PERSONA], un florido commercio di sostanze stupefacenti sia di tipo pesante (per lo più cocaina) che leggero (marijuana) all'interno del quartiere "Giostra" di Messina.

Per come emerso dalle acquisite emergenze indiziarie, l'Alati è risultato essere soggetto organicamente inserito nella suddetta struttura associativa, costituendo un costante canale di approvvigionamento cui i vertici del sodalizio criminoso messinese avevano fatto reiteratamente ricorso per acquisire ingenti dotazioni di sostanza stupefacente di tipo pesante da immettere nel locale mercato illecito della droga, fino a quando l'Alati non era stato sottoposto a controllo dalle Forze dell'Ordine, conseguentemente interrompendo i suoi contatti con il Cuscinà.

D'altro canto, plurime risultanze investigative, per lo più rappresentate da captazioni effettuate, hanno consentito di ritenere indiziariamente perpetrate anche le diverse ipotesi di cessione di droga ascritte al prevenuto.

Il giudice del riesame ha, inoltre, motivato il proprio provvedimento reiettivo osservando come, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, della pericolosità sociale del prevenuto e del suo stabile inserimento in un contesto criminale professionalmente dedito all'illecito traffico di sostanze stupefacenti, non fossero individuabili elementi idonei a consentire di superare il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte illecite.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo cinque motivi di doglianza.

Con il primo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 74, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al capo 164 della rubrica.

Il ricorrente lamenta l'erroneità dell'argomentazione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto di evincere la sua stabile partecipazione al sodalizio criminoso sulla scorta della mera indiziaria integrazione di singoli reati fine, in carenza di riscontro di una sua effettiva adesione alla struttura associativa, nella piena consapevolezza e volontarietà di essere parte dell'organizzazione criminosa.

In termini contrari, invece, plurimi elementi dimostrerebbero come l'Alati fosse stato del tutto disinteressato alle sorti del sodalizio, nonché alla realizzazione del suo programma criminoso, avendo avuto rapporti con il Cuscinà solo per un tempo assai limitato, di appena due mesi, interrottosi bruscamente a seguito dell'effettuazione di un controllo da parte dalle Forze dell'Ordine.

D'altro canto, tutti i dialoghi captati dimostrerebbero come i rapporti intercorsi tra lui e il Cuscinà avessero avuto ad oggetto solo la realizzazione di singole operazioni commerciali, insufficienti a comprovare la sussistenza di un rapporto organico tra i due, espressivo di una stabile adesione dell'Alati ai fini illeciti del sodalizio criminoso.

Né tali episodi di cessione sarebbero in grado di dimostrare l'esistenza di una continuativa ed esclusiva opera di fornitura della droga da parte dell'Alati al Cuscinà - essendo, peraltro, stato accertato come quest'ultimo si fosse rivolto anche ad altri soggetti per provvedere all'acquisto dello stupefacente -.

Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 273, comma 1, 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., nonché agli artt. 74, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990 e 59, comma 2, cod. pen., con riferimento al capo 164 della rubrica.

Sarebbe viziata la motivazione dell'ordinanza impugnata per avere esteso anche al ricorrente l'aggravante dell'associazione armata prevista dal comma 4 dell'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, senza che sia stata in alcun modo comprovata la sua effettiva conoscenza dell'indicato aspetto, ovvero la ricorrenza in lui della possibilità di averne un'effettiva contezza.Con la terza doglianza è stato lamentato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 273, comma 1, 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento ai capi 80, 94 e 107 della rubrica.

A dire del ricorrente, mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza in ordine all'integrazione di tutte e tre le ipotesi di cessione contestategli, non risultando, in particolare, comprovato che nelle indicate circostanze vi fosse stata l'effettiva dazione di sostanza stupefacente avente principio attivo connotato da reale efficacia drogante.

Con il quarto motivo l'Alati ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 273, comma 1, 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. e 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento ai capi 80, 94 e 107 della rubrica.

Non sarebbe stata raggiunta la prova, infatti, dell'avvenuta effettuazione di transazioni illecite riguardanti droga pesante, atteso che dai dialoghi captati si evincerebbe solo che l'indagato e il Cuscinà avevano discusso in ordine a quantitativi di droga leggera.

L'ordinanza impugnata non esplicherebbe, pertanto, le ragioni per cui si sarebbe trattato di cessioni di cocaina, e non di sostanze meno pesanti.

Con l'ultimo motivo il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c), 275, commi 1 e 3, 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. in merito alla insussistenza delle esigenze cautelari.

L'Alati, in particolare, censura l'ordinanza impugnata in ordine all'effettuata applicazione della più grave misura cautelare, in quanto disposta con motivazione inadeguata, senza tener conto delle peculiari esigenze di cautela a lui riconducibili, che ben potrebbero essere soddisfatte anche con l'applicazione di una misura meno afflittiva, considerato il tempo decorso dai fatti e l'insussistenza di specifici motivi per cui possa ritenersi sussistente un concreto e attuale pericolo di recidiva da parte dell'indagato.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2.

Deve essere osservato, infatti, come, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01).

Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01).

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

3. Orbene, il Collegio rileva come, nel caso di specie, la doglianza espressa con il primo motivo di ricorso si risolva, nella sostanza, nella rappresentazione di errate valutazioni in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria del delitto associativo contestato al ricorrente, così come accertata dal Tribunale del riesame, per lo più concernendo circostanze di puro fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità.

Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico.

Il Tribunale del riesame, infatti, contrariamente a quanto dedotto dall'Alati, ha fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze procedurali scaturite da captazioni telefoniche e ambientali, nonché dai servizi di osservazione di riscontro e dalle propalazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dalle quali è stato possibile evincere il coinvolgimento di diversi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, strutturato su base familiare avente al vertice la figura di [OSCURATO:PERSONA], un florido commercio di sostanze stupefacenti all'interno del quartiere "Giostra" di Messina.

Nello specifico, l'Alati è stato ritenuto soggetto stabilmente intraneo al sodalizio criminoso, in quanto organicamente inserito in esso quale referente di un canale calabrese da cui il gruppo capeggiato dal Cuscinà si era regolarmente approvvigionato, per un lasso temporale non insignificante, di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente.

Le operazioni di videoripresa e di osservazione espletate dalle Forze dell'ordine, unitamente ai numerosi dialoghi intercettati, hanno consentito, infatti, al Tribunale del riesame di ritenere, con argomentazione logica ed esente dai prospettati vizi, che l'Alati avesse svolto un decisivo ruolo di congiunzione tra l'associazione del Cuscinà e un importante canale di fornitura della droga sito in Calabria, dando vita ad un florido commercio di sostanze stupefacenti di tipo pesante, che in soli due mesi aveva consentito di fatturare l'ingente somma di circa 100.000,00 euro.

Per come chiarito nel provvedimento impugnato, il ruolo svolto dall'Alati ha perfino «assunto tratti di eccezionale indispensabilità per l'operatività del gruppo Cuscinà, stante la fase critica che il sodalizio stava attraversando nell'approvvigionamento della sostanza stupefacente, prevalentemente di tipo pesante».

Né di alcun rilievo è la circostanza per cui la relazione intercorsa tra l'Alati e il Cuscinà avrebbe avuto una durata di soli circa due mesi, atteso che essa era stata interrotta bruscamente non in virtù di una resipiscenza o di ripensamenti, bensì unicamente in ragione di un controllo di polizia effettuato sulla persona dell'indagato, che aveva indotto i prevenuti a modificare le modalità di fornitura della droga, escludendo l'ulteriore esposizione della persona dell'Alati.

Così descritta la condotta dell'indagato, appare, allora, congrua e logica la motivazione con cui i giudici del riesame - ritenuta comprovata da plurime emergenze indiziarie la consapevolezza da parte dell'Alati di essere parte di un sodalizio organizzato di uomini e risorse capace di movimentare ingenti quantitativi di droga - hanno ritenuto che la stessa integrasse la gravità indiziaria del delitto associativo contestato al capo 164, ravvisandosi in essa la costante disponibilità del prevenuto a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, così da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, nella coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249-01).

Ne consegue, in sostanza, la ricorrenza di un quadro indiziario palesemente gravante a carico dell'indagato che il giudice del riesame ha rappresentato con motivazione nel complesso immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità.

4. Del tutto priva di pregio è, poi, la censura con cui il ricorrente ha lamentato, nel secondo motivo, vizio di motivazione, per essergli stata applicata l'aggravante dell'associazione armata ex art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 309 del 1990 pur in carenza di prova dell'avvenuta sua conoscenza del possesso di armi da parte del sodalizio.

Considerato che l'indicata aggravante viene applicata in termini oggettivi nei confronti dell'indagato una volta riconosciutane — come nel caso di specie - l'indiziaria partecipazione all'associazione per delinquere dedita al narcotraffico, a prescindere dalla prova delle effettiva sua consapevolezza della detenzione delle armi da parte dell'associazione, il Collegio rileva, altresì, come vi sia carenza di interesse in ordine alla dedotta doglianza, osservato che l'eventuale esclusione della suddetta circostanza non potrebbe comunque modificare l'applicazione della misura cautelare in atto.

Ciò si conforma, in particolare, al principio, espresso da questa Corte di legittimità, per cui, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489-01).

5. Parimenti non fondate sono le doglianze eccepite dall'Alati con il terzo e il quarto motivo di ricorso, inerenti alla ritenuta carenza di prova in ordine alla ricorrenza delle condotte ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 contestategli ai capi 80, 94 e 107 della rubrica, per non essere risultato comprovato che in tali occasioni fosse stata oggetto di cessione sostanza stupefacente effettivamente connotata da efficacia drogante, e che, comunque, essa fosse stata al più solo di tipo leggero.

Orbene, con riferimento a tali censure, il Collegio rileva come le stesse risultino non fondate in ragione di quanto desunto dalle numerose captazioni effettuate nel corso delle indagini preliminari, aventi ad oggetto frequenti colloqui intercorsi tra l'Alati ed il Cuscinà, unitamente alle risultanze scaturite dai servizi di osservazione predisposti dalla P.G. e dalle riprese effettuate da sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito di far ritenere indiziariamente comprovata l'avvenuta cessione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, effettivamente dotata di capacità drogante, da parte dell'Alati ai vertici del sodalizio criminoso.

Indubbi riscontri in tal senso sono desumibili, infatti: dal linguaggio accorto e cifrato tenuto dai dialoganti; dagli appuntamenti fissati per garantire l'effettuazione delle cessioni; dal riferimento a prezzi di vendita (40, 39,50 o 39 euro) e a quantitativi di merce ceduta in corrispettivo ("un pacco", "mezzo pacco"); dall'indicazione di significative somme di denaro pronte ad essere investite (tra i 7 e gli 8 mila euro "a portata di mano"); dal fatto che i beni acquistati venissero immediatamente occultati da parte dei compratori; dalla circostanza per cui la merce venduta era avvolta nella carta stagnola; dalle gravi perdite economiche lamentate dal Cuscinà in conseguenza della mancata corresponsione della merce da parte dell'Alati.

Né può assumere rilievo alcuno la dedotta circostanza per cui l'utilizzo nei dialoghi captati del termine "erba" dovrebbe far considerare oggetto degli illeciti scambi la droga leggera, e non già quella di tipo pesante, osservato che, in termini opposti, plurimi elementi indiziari, adeguatamente rappresentati dal Tribunale del riesame, inducono a far ritenere comprovato che oggetto di tali. scambi fosse, invece, la cocaina - con conseguente utilizzo criptico e volutamente artificioso del termine "erba" - per come direttamente evincibile: dai quantitativi di droga di volta in volta ceduti (pacchi del peso di 500, 520, 522 grammi) e dalle cospicue somme elargite in corrispettivo (39,50 euro al grammo), palesemente incompatibili con transazioni aventi ad oggetto la marijuana; dal fatto che oggetto di cessione fosse stata droga "a scaglia", e cioè cocaina adatta ad essere fumata; dall'ingente quantitativo di denaro pronto ad essere investito dal Cuscinà per l'acquisto della droga (affermando di volerne "per 50.000 euro subito") onde poter intervenire con essa, in modo deciso, sul mercato illecito.

6. Infine priva di fondamento è anche la conclusiva doglianza, con cui il ricorrente ha censurato l'intervenuta applicazione della più grave misura custodiale, in quanto asseritannente adottata in carenza di motivazione adeguata e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi riguardi sussistenti.

Orbene, per come correttamente argomentato dal Tribunale del riesame, dal titolo di reato contestato ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.

A fronte delle specifiche doglianze dedotte dall'Alati, deve essere osservato come le argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato.

L'esame dell'impugnata ordinanza mostra, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte contestate all'indagato e dalla cooperazione da costui resa nello svolgimento dell'attività di spaccio, posta in essere all'interno di un contesto criminale dedito in maniera professionale all'illecito traffico di sostanze stupefacenti.

7. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere affermato che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Conclusivamente, quindi, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua decisione con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.

8. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; letta/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore In difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver illustrato i motivi di ricorso, insiste nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 7 novembre 2022, con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt.L 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 164) e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capi 80, 94 e 107). 1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa dell'Alati aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata ovvero, in subordine, la sua riforma con applicazione di una misura meno afflittiva, esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi in captazioni ambientali, telefoniche e telematiche, in videoriprese e servizi di osservazione, nonché nelle propalazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], 'dalle quali era emerso il coinvolgimento di diversi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, strutturato su base familiare avente al vertice la figura di [OSCURATO:PERSONA], un florido commercio di sostanze stupefacenti sia di tipo pesante (per lo più cocaina) che leggero (marijuana) all'interno del quartiere "Giostra" di Messina. Per come emerso dalle acquisite emergenze indiziarie, l'Alati è risultato essere soggetto organicamente inserito nella suddetta struttura associativa, costituendo un costante canale di approvvigionamento cui i vertici del sodalizio criminoso messinese avevano fatto reiteratamente ricorso per acquisire ingenti dotazioni di sostanza stupefacente di tipo pesante da immettere nel locale mercato illecito della droga, fino a quando l'Alati non era stato sottoposto a controllo dalle Forze dell'Ordine, conseguentemente interrompendo i suoi contatti con il Cuscinà. D'altro canto, plurime risultanze investigative, per lo più rappresentate da captazioni effettuate, hanno consentito di ritenere indiziariamente perpetrate anche le diverse ipotesi di cessione di droga ascritte al prevenuto. Il giudice del riesame ha, inoltre, motivato il proprio provvedimento reiettivo osservando come, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, della pericolosità sociale del prevenuto e del suo stabile inserimento in un contesto criminale professionalmente dedito all'illecito traffico di sostanze stupefacenti, non fossero individuabili elementi idonei a consentire di superare il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte illecite. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo cinque motivi di doglianza. Con il primo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 74, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al capo 164 della rubrica. Il ricorrente lamenta l'erroneità dell'argomentazione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto di evincere la sua stabile partecipazione al sodalizio criminoso sulla scorta della mera indiziaria integrazione di singoli reati fine, in carenza di riscontro di una sua effettiva adesione alla struttura associativa, nella piena consapevolezza e volontarietà di essere parte dell'organizzazione criminosa. In termini contrari, invece, plurimi elementi dimostrerebbero come l'Alati fosse stato del tutto disinteressato alle sorti del sodalizio, nonché alla realizzazione del suo programma criminoso, avendo avuto rapporti con il Cuscinà solo per un tempo assai limitato, di appena due mesi, interrottosi bruscamente a seguito dell'effettuazione di un controllo da parte dalle Forze dell'Ordine. D'altro canto, tutti i dialoghi captati dimostrerebbero come i rapporti intercorsi tra lui e il Cuscinà avessero avuto ad oggetto solo la realizzazione di singole operazioni commerciali, insufficienti a comprovare la sussistenza di un rapporto organico tra i due, espressivo di una stabile adesione dell'Alati ai fini illeciti del sodalizio criminoso. Né tali episodi di cessione sarebbero in grado di dimostrare l'esistenza di una continuativa ed esclusiva opera di fornitura della droga da parte dell'Alati al Cuscinà - essendo, peraltro, stato accertato come quest'ultimo si fosse rivolto anche ad altri soggetti per provvedere all'acquisto dello stupefacente -. Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 273, comma 1, 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., nonché agli artt. 74, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990 e 59, comma 2, cod. pen., con riferimento al capo 164 della rubrica. Sarebbe viziata la motivazione dell'ordinanza impugnata per avere esteso anche al ricorrente l'aggravante dell'associazione armata prevista dal comma 4 dell'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, senza che sia stata in alcun modo comprovata la sua effettiva conoscenza dell'indicato aspetto, ovvero la ricorrenza in lui della possibilità di averne un'effettiva contezza.Con la terza doglianza è stato lamentato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 273, comma 1, 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento ai capi 80, 94 e 107 della rubrica. A dire del ricorrente, mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza in ordine all'integrazione di tutte e tre le ipotesi di cessione contestategli, non risultando, in particolare, comprovato che nelle indicate circostanze vi fosse stata l'effettiva dazione di sostanza stupefacente avente principio attivo connotato da reale efficacia drogante. Con il quarto motivo l'Alati ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 273, comma 1, 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. e 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento ai capi 80, 94 e 107 della rubrica. Non sarebbe stata raggiunta la prova, infatti, dell'avvenuta effettuazione di transazioni illecite riguardanti droga pesante, atteso che dai dialoghi captati si evincerebbe solo che l'indagato e il Cuscinà avevano discusso in ordine a quantitativi di droga leggera. L'ordinanza impugnata non esplicherebbe, pertanto, le ragioni per cui si sarebbe trattato di cessioni di cocaina, e non di sostanze meno pesanti. Con l'ultimo motivo il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c), 275, commi 1 e 3, 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. in merito alla insussistenza delle esigenze cautelari. L'Alati, in particolare, censura l'ordinanza impugnata in ordine all'effettuata applicazione della più grave misura cautelare, in quanto disposta con motivazione inadeguata, senza tener conto delle peculiari esigenze di cautela a lui riconducibili, che ben potrebbero essere soddisfatte anche con l'applicazione di una misura meno afflittiva, considerato il tempo decorso dai fatti e l'insussistenza di specifici motivi per cui possa ritenersi sussistente un concreto e attuale pericolo di recidiva da parte dell'indagato. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2. Deve essere osservato, infatti, come, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Orbene, il Collegio rileva come, nel caso di specie, la doglianza espressa con il primo motivo di ricorso si risolva, nella sostanza, nella rappresentazione di errate valutazioni in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria del delitto associativo contestato al ricorrente, così come accertata dal Tribunale del riesame, per lo più concernendo circostanze di puro fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico. Il Tribunale del riesame, infatti, contrariamente a quanto dedotto dall'Alati, ha fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze procedurali scaturite da captazioni telefoniche e ambientali, nonché dai servizi di osservazione di riscontro e dalle propalazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dalle quali è stato possibile evincere il coinvolgimento di diversi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, strutturato su base familiare avente al vertice la figura di [OSCURATO:PERSONA], un florido commercio di sostanze stupefacenti all'interno del quartiere "Giostra" di Messina. Nello specifico, l'Alati è stato ritenuto soggetto stabilmente intraneo al sodalizio criminoso, in quanto organicamente inserito in esso quale referente di un canale calabrese da cui il gruppo capeggiato dal Cuscinà si era regolarmente approvvigionato, per un lasso temporale non insignificante, di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. Le operazioni di videoripresa e di osservazione espletate dalle Forze dell'ordine, unitamente ai numerosi dialoghi intercettati, hanno consentito, infatti, al Tribunale del riesame di ritenere, con argomentazione logica ed esente dai prospettati vizi, che l'Alati avesse svolto un decisivo ruolo di congiunzione tra l'associazione del Cuscinà e un importante canale di fornitura della droga sito in Calabria, dando vita ad un florido commercio di sostanze stupefacenti di tipo pesante, che in soli due mesi aveva consentito di fatturare l'ingente somma di circa 100.000,00 euro. Per come chiarito nel provvedimento impugnato, il ruolo svolto dall'Alati ha perfino «assunto tratti di eccezionale indispensabilità per l'operatività del gruppo Cuscinà, stante la fase critica che il sodalizio stava attraversando nell'approvvigionamento della sostanza stupefacente, prevalentemente di tipo pesante». Né di alcun rilievo è la circostanza per cui la relazione intercorsa tra l'Alati e il Cuscinà avrebbe avuto una durata di soli circa due mesi, atteso che essa era stata interrotta bruscamente non in virtù di una resipiscenza o di ripensamenti, bensì unicamente in ragione di un controllo di polizia effettuato sulla persona dell'indagato, che aveva indotto i prevenuti a modificare le modalità di fornitura della droga, escludendo l'ulteriore esposizione della persona dell'Alati. Così descritta la condotta dell'indagato, appare, allora, congrua e logica la motivazione con cui i giudici del riesame - ritenuta comprovata da plurime emergenze indiziarie la consapevolezza da parte dell'Alati di essere parte di un sodalizio organizzato di uomini e risorse capace di movimentare ingenti quantitativi di droga - hanno ritenuto che la stessa integrasse la gravità indiziaria del delitto associativo contestato al capo 164, ravvisandosi in essa la costante disponibilità del prevenuto a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, così da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, nella coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249-01). Ne consegue, in sostanza, la ricorrenza di un quadro indiziario palesemente gravante a carico dell'indagato che il giudice del riesame ha rappresentato con motivazione nel complesso immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità. 4. Del tutto priva di pregio è, poi, la censura con cui il ricorrente ha lamentato, nel secondo motivo, vizio di motivazione, per essergli stata applicata l'aggravante dell'associazione armata ex art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 309 del 1990 pur in carenza di prova dell'avvenuta sua conoscenza del possesso di armi da parte del sodalizio. Considerato che l'indicata aggravante viene applicata in termini oggettivi nei confronti dell'indagato una volta riconosciutane — come nel caso di specie - l'indiziaria partecipazione all'associazione per delinquere dedita al narcotraffico, a prescindere dalla prova delle effettiva sua consapevolezza della detenzione delle armi da parte dell'associazione, il Collegio rileva, altresì, come vi sia carenza di interesse in ordine alla dedotta doglianza, osservato che l'eventuale esclusione della suddetta circostanza non potrebbe comunque modificare l'applicazione della misura cautelare in atto. Ciò si conforma, in particolare, al principio, espresso da questa Corte di legittimità, per cui, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489-01). 5. Parimenti non fondate sono le doglianze eccepite dall'Alati con il terzo e il quarto motivo di ricorso, inerenti alla ritenuta carenza di prova in ordine alla ricorrenza delle condotte ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 contestategli ai capi 80, 94 e 107 della rubrica, per non essere risultato comprovato che in tali occasioni fosse stata oggetto di cessione sostanza stupefacente effettivamente connotata da efficacia drogante, e che, comunque, essa fosse stata al più solo di tipo leggero. Orbene, con riferimento a tali censure, il Collegio rileva come le stesse risultino non fondate in ragione di quanto desunto dalle numerose captazioni effettuate nel corso delle indagini preliminari, aventi ad oggetto frequenti colloqui intercorsi tra l'Alati ed il Cuscinà, unitamente alle risultanze scaturite dai servizi di osservazione predisposti dalla P.G. e dalle riprese effettuate da sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito di far ritenere indiziariamente comprovata l'avvenuta cessione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, effettivamente dotata di capacità drogante, da parte dell'Alati ai vertici del sodalizio criminoso. Indubbi riscontri in tal senso sono desumibili, infatti: dal linguaggio accorto e cifrato tenuto dai dialoganti; dagli appuntamenti fissati per garantire l'effettuazione delle cessioni; dal riferimento a prezzi di vendita (40, 39,50 o 39 euro) e a quantitativi di merce ceduta in corrispettivo ("un pacco", "mezzo pacco"); dall'indicazione di significative somme di denaro pronte ad essere investite (tra i 7 e gli 8 mila euro "a portata di mano"); dal fatto che i beni acquistati venissero immediatamente occultati da parte dei compratori; dalla circostanza per cui la merce venduta era avvolta nella carta stagnola; dalle gravi perdite economiche lamentate dal Cuscinà in conseguenza della mancata corresponsione della merce da parte dell'Alati. Né può assumere rilievo alcuno la dedotta circostanza per cui l'utilizzo nei dialoghi captati del termine "erba" dovrebbe far considerare oggetto degli illeciti scambi la droga leggera, e non già quella di tipo pesante, osservato che, in termini opposti, plurimi elementi indiziari, adeguatamente rappresentati dal Tribunale del riesame, inducono a far ritenere comprovato che oggetto di tali. scambi fosse, invece, la cocaina - con conseguente utilizzo criptico e volutamente artificioso del termine "erba" - per come direttamente evincibile: dai quantitativi di droga di volta in volta ceduti (pacchi del peso di 500, 520, 522 grammi) e dalle cospicue somme elargite in corrispettivo (39,50 euro al grammo), palesemente incompatibili con transazioni aventi ad oggetto la marijuana; dal fatto che oggetto di cessione fosse stata droga "a scaglia", e cioè cocaina adatta ad essere fumata; dall'ingente quantitativo di denaro pronto ad essere investito dal Cuscinà per l'acquisto della droga (affermando di volerne "per 50.000 euro subito") onde poter intervenire con essa, in modo deciso, sul mercato illecito. 6. Infine priva di fondamento è anche la conclusiva doglianza, con cui il ricorrente ha censurato l'intervenuta applicazione della più grave misura custodiale, in quanto asseritannente adottata in carenza di motivazione adeguata e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi riguardi sussistenti. Orbene, per come correttamente argomentato dal Tribunale del riesame, dal titolo di reato contestato ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. A fronte delle specifiche doglianze dedotte dall'Alati, deve essere osservato come le argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. L'esame dell'impugnata ordinanza mostra, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte contestate all'indagato e dalla cooperazione da costui resa nello svolgimento dell'attività di spaccio, posta in essere all'interno di un contesto criminale dedito in maniera professionale all'illecito traffico di sostanze stupefacenti. 7. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere affermato che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, quindi, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua decisione con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 8. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il
Sentenza Cassazione n. 39181/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris