CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 1989
Cassazione n. 22338/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/02/1989 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di L'Aquila riformava parzialmente la sentenza con cui il tribunale di Pescara, in data 12.11.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in suo favore. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato e tale da involgere valutazioni sul merito del trattamento sanzionatorio, non consentite in questa sede di legittimità. La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nell'esistenza a carico dell'imputato di numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, dunque specifici, l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Cass., Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200; Cass., Sez. 6, n. 22274 del 29/03/2012, Rv. 252783). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.1.2022. [OSCURATO:PERSONA]..ipljA.v. r [OSCURATO:PERSONA] C