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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 novembre 1982

Cassazione n. 18837/2025

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a pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o d a : VOMERA MICHELEnato il 15/11/1982 a CINQUEFRONDI avverso la sentenza in data 10/09/2024 della [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore generalePIETRO MOLINO, che ha concluso per l ’inammissibilità del ri- corso; a seguito di trattazione con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 e successivo art. 8 d.l. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 10/09/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza in data 02/07/2019 del Tribunale di Palmi , che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.

Deduce:

1.1. “Difetto di motivazione della sentenza gravata.

Violazione ed omessa applicazione dell’art. 131-biscod. pen.”.

Il ricorrente sostiene che i fatti per cui è stato giudicato e condannato sono di particolare tenuità.

Osserva che,in sede di discussione, aveva chiesto alla C orte di appello di riconoscere la particolare tenuità del fatto e l’applicazione dell’art. 131-biscod. pen., ma nella sentenza impugnata non era stata data alcuna risposta a tale ri- chiesta, così configurandosi il vizio di omessa motivazione.

Evidenzia la presenza ditutti i requisiti negativi e positivi richiesti dalla legge per il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, così come discipli- nata dall’art. 131-biscod. pen. 1.2.

“Inosservanzaed errata applicazione del principio valutativo di cui all’art. 533 c.p.p. relativo alla condanna dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Manifesta illogicità della sentenza di secondo grado oggetto di ricorso di legittimità.

Nullità”.

In questo caso si assume che la Corte di appello non ha effettuato i neces- sari approfondimenti in ordine all’autenticità del toner esaminato da [OSCURATO:PERSONA]- resti, nonostante i molteplici elementi di segno contrario dedotti dalla difesa.

Ag- giunge che non si ha «la prova specifica e inequivocabile se la Carri abbia conse- gnato alla Floresti l’identico bene acquistato on line,ovvero un bene identico per tipo ma differente per gli elementi identificativi», visto che la Carri avrebbe potuto provvedere alla sua sostituzione con altro prodotto identico per tipo, ma contraf- fatto.

Si denuncia, quindi, la manifesta illogicità della motivazione a tale riguardo, atteso che la Corte di appello nonha valorizza to il dubbio valutativo, con conse- guente violazione del principio del ragionevole dubbio.

1.3. “Manifesta illogicità della decisione di secondo grado impugnata in re- lazione al tonerHP mod.

CB 436 A. Violazione del principio di cui all’art. 533 c.p.p.

Nullità”.

Si denuncia l’incompletezza dell’accertamento dell’autenticità del toner, at- teso che la Guardia di Finanza si è limitata a verificare la mancanza dell’ologramma all’esterno dell’involucro in plastica, ma non anche all’interno del toner, dove le aziendeappongono altro ologramma a garanzia dell’autenticità del prodotto.

Osserva come l’ologramma esterno potrebbe essersi staccato.

Si duole del mancato approfondimento su tale possibile evenienza.Denuncia, altresì, la mani- festa illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza dell’elemento psicologico sol perché il ricorrente «è stato impossibili- tato, in ragione del volume di affari della propria azienda, a fornire prova fiscale dell’acquisto del tonersopra indicato».

Aggiunge che non è stato fatto alcun ap- profondimento circa la messa in vendita del toner attraverso i canali utilizzati dall’azienda del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso èfondato limitatamente all’art. 131-biscod. pen., inammissibile nel resto.

2. Vanno anzitutto esaminati i motivi esposti in punto di responsabilità, che precedono in via logica quello relativo alla riconoscibilità della causa di esclusione della punibilitàai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. 2.1.

Con il secondo e il terzo motivodei motivi d’impugnazione,il ricorrente si duole della violazione del principio dell’oltre ragionevole dubbio e del vizio di motivazione per il mancato approfondimento sulla sussistenza del dolo e sulla ve- rifica dell’effettiva falsificazione del toner.

A tale ultimo proposito osserva che il tonerè stato visionato soltanto all’esterno, riscontrandosi la mancanza dell’olo- gramma attestante la sua autenticità, il quale potrebbe essere caduto.

Secondo il ricorrente occorreva verificare l’esistenza di altro ologramma normalmente appo- sto anche all’interno del toner.

Aggiunge che non è certo che il toner acquistato dalla Carri fosse quello effettivamente consegnato alla Floresti.

Entrambi i motivisono inammissibili, perché si risolvono in una ricostru- zione dei fatti e in una valutazione delle emergenze processuali alternative aquelle ritenute dai giudici della doppia sentenza conforme.

2.2. L’odierno procedimento nasce dalla denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA]- sti, titolare di un’agenzia d’investigazione, esperta in contraffazioni e incaricata dalla HP alla tutela del suo marchio.

I giudici della doppia sentenza conforme hanno osservato che la professio- nista specificava che, nell’indicata qualità, seguiva periodicamente dei corsi aventi a oggetto l’identificazione del marchio HP, così da conseguire un brevetto correlato a tale attività; che,in data 06/09/2016,tale [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoposto al suo esame un toner acquistato on line dalla [OSCURATO:PERSONA]; che tale toner risultava falso, pur se posto in vendita e venduto come originale.

In seguito alla denuncia di [OSCURATO:PERSONA], veniva effettuata una perquisi- zione presso la sede della [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale la stessa Floresti era stata nominata esperta, quale ausiliario di polizia giudiziaria.

In quell’occasione si rinveniva nei locali della [OSCURATO:PERSONA] un tonercon marchio HP, contenuto nel suo involucro. [OSCURATO:PERSONA], sentita come teste in dibattimento, dichiarava che tale toner mancava dell’ologramma esternoe la confezione in cui era contenuto non corri- spondeva a quella originale, specificandoche la contraffazione emergeva anche da ulteriori particolari.

Il titolare della [OSCURATO:PERSONA], l’odierno ricorrente,non ha spiegato in quale maniera fosse venuto in possesso del toner, non esibendo neanche la fattura del suo acquisto.

2.3. Sulla base di tali emergenze i giudicihanno evidenziato come sia le condizioni oggettive del toner, sia la testimonianza qualificata della Floresti aves- sero consentito di accertare la falsità del toner messo in vendita e, con essa , la sua provenienza illecita.

Sotto il profilo dell’elemento psicologico, i giudici hanno evidenziato come la mancata giustificazione delle modalità di acquisto del bene forniva la prova dell’elemento psicologico, in ciò correttamente richiamando l’assolutamente con- solidato orientamento di questa Corte, a mente delquale «ai fini della configura- bilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere rag- giunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» senza che ciò costituisca una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla con- sapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G., Rv. 270120 –01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01) .

In presenza degli elementi costituitivi dei reati, i giudici hanno ritenuto la sussistenza dei delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., così come contestati all’imputato.

2.4. A fronte della prova sia dell’elemento materiale del reato, sia dell’ele- mento soggettivo, così come individuati dai giudici della doppia sentenza con- forme, il ricorrente oppone argomenti meramente congetturali (non è certo che la Carri abbia consegnato alla Floresti il bene da lei effettivamente acquistatoon line; non è stato verificato se il volume di affari impedisse a Vomera il controllo sul bene; il volume di affari della [OSCURATO:PERSONA] poteva aver reso difficile l’individua- zione dei documenti fiscali; i documenti fiscali potevano essere stati smarriti, in quanto Vomera non aveva dipendenti;era possibile che l’ologramma fosse caduto e poteva esserci l’ologramma interno; et cetera).

Tali elementi, dovevano essere dimostrati dallo stesso odierno ricorrente, peraltro, attesa la loro portata liberatoria.

Va rammentato, infatti, che «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di con- creti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difen- siva» (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 –01).

Tale -dirimente-rilievo conduce anche all’inammissibilità della denuncia di violazione del principio del ragionevole dubbio, sotteso a tutte le argomentazioni esposte con il secondo e il terzo motivo d’impugnazioneche, invero, si risolvono in mere -astratte-prospettazioni alternative alla ricostruzione operata dai giudici, in aderenza alle emergenze istruttorie.

Va ribadito, infatti, che «in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la ma- nifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di unragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, con- trastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo ildubbio sulla corretta ricostruzione del fatto - reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici ocongettu- raliseppure plausibili» (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 –01).

2.5. Da quanto esposto, per come anticipato, discende l’inammissibilità dei motivi esposti in punto di affermazione della responsabilità.

3. Il ricorso, invece, è fondato in relazione all’art. 131-biscod. pen.

Il ricorrente si duole dell’omessa motivazione sulla richiesta di riconosci- mento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, avanzata in sede di conclusioni senza ricevererisposta dalla Corte di appello.

3.1. In effetti, nel verbale dell’udienza del 10/09/2024, risulta annotato dal Cancelliere che l’[OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’imputato, concludeva riportan- dosi ai motivi di appello e chiedendo, in via subordinata, l’esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131-biscod. pen.

Va, dunque, rilevato che di tale richiesta non si ha traccia nella sentenza impugnata che, sul punto, è rimasta silente.

3.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'istituto della esclu- sione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-biscod. pen., ha natura sostanziale, sicché il giudice è tenuto a valutarne anche d'ufficio la sussistenza al fine di dichiarare la relativa causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, non mass. sul punto; conf.,Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, non mass. sul punto).

Sulla base di tale premessa, è stato osservato che «la soluzione ermeneu- tica offerta dalle Sezioni Unite[…] costituisce un significativo punto di riferimento in una situazione processuale, qual è quella oggi in esame, nella quale con il ricorso l'interessato si è doluto della mancata pronuncia da parte del giudice di secondo grado della questione che in quella sede era stata espressamente prospettata.

L'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, rende irrilevante che la sua operatività non fosse stata sollecitata con uno specifico motivo di appello e fosse stata richiesta, invece, dalla difesa dell'imputato solamente nelcorso della discussione finale durante il giudizio di secondo grado: se sul giudice di merito grava, anche in difetto di una specifica richiesta, l'obbligo d'ufficio di pronunciare la considerata causa di esclusione della punibilità, un ob- bligo di esaminare la relativa questione deve ritenersi sussistente, a maggior ra- gione, allorquando sia stata avanzata una specifica richiesta da parte del difensore, sia pure per la prima volta con le conclusioni del giudizio di appello» (così, Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, in motivazione).

Così riconosciuto a carico della Corte di appello l’obbligo di esaminare la richiesta avanzata dall’imputato, è stato ulteriormente precisato che «in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'ap- pello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza dellacausa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa ap- plicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 –01).

3.3. Così enucleate le condizioni che rendono ammissibile la denuncia del vizio di omessa motivazione in ordine alla sussistenza della causa di esclusione della punibilità exart. 131-bis cod. pen., va rilevato come esse siano presenti nel caso in esame, attesoche il ricorrente ha avanzato, sia pure in sede discussione, la richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità del fatto.

Nel denunciare il vizio in esame, inoltre, ha indicatouna serie di elementi astrattamente valutabili ai finidella configurazione dell’istituto di cui all’art. 131- biscod. pen. (modesto valore economico dei beni, assenza di precedenti penali, occasionalità della condotta, inconsistenza del danno economico prodotto), così che il motivo risulta dotato del connotato di specificità necessario alla sua deduci- bilità con ricorso per cassazione.

Va, dunque, rilevata la fondatezza del motivo, dovendosi rilevare che la Corte di appello è incorsa nel vizio di omessa motivazione, non avendo dato rispo- sta alla richiesta di riconoscere la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-biscod. pen.

Da ciò discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitata- mente a tale punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], cui si demanda il compito di dare risposta alla richiesta avanzata dalla difesa ai sensi dell’art. 131-biscod. pen.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o d a : VOMERA MICHELEnato il 15/11/1982 a CINQUEFRONDI avverso la sentenza in data 10/09/2024 della [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore generalePIETRO MOLINO, che ha concluso per l ’inammissibilità del ri- corso; a seguito di trattazione con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 e successivo art. 8 d.l. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 10/09/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza in data 02/07/2019 del Tribunale di Palmi , che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Deduce: 1.1. “Difetto di motivazione della sentenza gravata. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 131-biscod. pen.”. Il ricorrente sostiene che i fatti per cui è stato giudicato e condannato sono di particolare tenuità. Osserva che,in sede di discussione, aveva chiesto alla C orte di appello di riconoscere la particolare tenuità del fatto e l’applicazione dell’art. 131-biscod. pen., ma nella sentenza impugnata non era stata data alcuna risposta a tale ri- chiesta, così configurandosi il vizio di omessa motivazione. Evidenzia la presenza ditutti i requisiti negativi e positivi richiesti dalla legge per il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, così come discipli- nata dall’art. 131-biscod. pen. 1.2. “Inosservanzaed errata applicazione del principio valutativo di cui all’art. 533 c.p.p. relativo alla condanna dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. Manifesta illogicità della sentenza di secondo grado oggetto di ricorso di legittimità. Nullità”. In questo caso si assume che la Corte di appello non ha effettuato i neces- sari approfondimenti in ordine all’autenticità del toner esaminato da [OSCURATO:PERSONA]- resti, nonostante i molteplici elementi di segno contrario dedotti dalla difesa. Ag- giunge che non si ha «la prova specifica e inequivocabile se la Carri abbia conse- gnato alla Floresti l’identico bene acquistato on line,ovvero un bene identico per tipo ma differente per gli elementi identificativi», visto che la Carri avrebbe potuto provvedere alla sua sostituzione con altro prodotto identico per tipo, ma contraf- fatto. Si denuncia, quindi, la manifesta illogicità della motivazione a tale riguardo, atteso che la Corte di appello nonha valorizza to il dubbio valutativo, con conse- guente violazione del principio del ragionevole dubbio. 1.3. “Manifesta illogicità della decisione di secondo grado impugnata in re- lazione al tonerHP mod. CB 436 A. Violazione del principio di cui all’art. 533 c.p.p. Nullità”. Si denuncia l’incompletezza dell’accertamento dell’autenticità del toner, at- teso che la Guardia di Finanza si è limitata a verificare la mancanza dell’ologramma all’esterno dell’involucro in plastica, ma non anche all’interno del toner, dove le aziendeappongono altro ologramma a garanzia dell’autenticità del prodotto. Osserva come l’ologramma esterno potrebbe essersi staccato. Si duole del mancato approfondimento su tale possibile evenienza.Denuncia, altresì, la mani- festa illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza dell’elemento psicologico sol perché il ricorrente «è stato impossibili- tato, in ragione del volume di affari della propria azienda, a fornire prova fiscale dell’acquisto del tonersopra indicato». Aggiunge che non è stato fatto alcun ap- profondimento circa la messa in vendita del toner attraverso i canali utilizzati dall’azienda del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso èfondato limitatamente all’art. 131-biscod. pen., inammissibile nel resto. 2. Vanno anzitutto esaminati i motivi esposti in punto di responsabilità, che precedono in via logica quello relativo alla riconoscibilità della causa di esclusione della punibilitàai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. 2.1. Con il secondo e il terzo motivodei motivi d’impugnazione,il ricorrente si duole della violazione del principio dell’oltre ragionevole dubbio e del vizio di motivazione per il mancato approfondimento sulla sussistenza del dolo e sulla ve- rifica dell’effettiva falsificazione del toner. A tale ultimo proposito osserva che il tonerè stato visionato soltanto all’esterno, riscontrandosi la mancanza dell’olo- gramma attestante la sua autenticità, il quale potrebbe essere caduto. Secondo il ricorrente occorreva verificare l’esistenza di altro ologramma normalmente appo- sto anche all’interno del toner. Aggiunge che non è certo che il toner acquistato dalla Carri fosse quello effettivamente consegnato alla Floresti. Entrambi i motivisono inammissibili, perché si risolvono in una ricostru- zione dei fatti e in una valutazione delle emergenze processuali alternative aquelle ritenute dai giudici della doppia sentenza conforme. 2.2. L’odierno procedimento nasce dalla denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA]- sti, titolare di un’agenzia d’investigazione, esperta in contraffazioni e incaricata dalla HP alla tutela del suo marchio. I giudici della doppia sentenza conforme hanno osservato che la professio- nista specificava che, nell’indicata qualità, seguiva periodicamente dei corsi aventi a oggetto l’identificazione del marchio HP, così da conseguire un brevetto correlato a tale attività; che,in data 06/09/2016,tale [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoposto al suo esame un toner acquistato on line dalla [OSCURATO:PERSONA]; che tale toner risultava falso, pur se posto in vendita e venduto come originale. In seguito alla denuncia di [OSCURATO:PERSONA], veniva effettuata una perquisi- zione presso la sede della [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale la stessa Floresti era stata nominata esperta, quale ausiliario di polizia giudiziaria. In quell’occasione si rinveniva nei locali della [OSCURATO:PERSONA] un tonercon marchio HP, contenuto nel suo involucro. [OSCURATO:PERSONA], sentita come teste in dibattimento, dichiarava che tale toner mancava dell’ologramma esternoe la confezione in cui era contenuto non corri- spondeva a quella originale, specificandoche la contraffazione emergeva anche da ulteriori particolari. Il titolare della [OSCURATO:PERSONA], l’odierno ricorrente,non ha spiegato in quale maniera fosse venuto in possesso del toner, non esibendo neanche la fattura del suo acquisto. 2.3. Sulla base di tali emergenze i giudicihanno evidenziato come sia le condizioni oggettive del toner, sia la testimonianza qualificata della Floresti aves- sero consentito di accertare la falsità del toner messo in vendita e, con essa , la sua provenienza illecita. Sotto il profilo dell’elemento psicologico, i giudici hanno evidenziato come la mancata giustificazione delle modalità di acquisto del bene forniva la prova dell’elemento psicologico, in ciò correttamente richiamando l’assolutamente con- solidato orientamento di questa Corte, a mente delquale «ai fini della configura- bilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere rag- giunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» senza che ciò costituisca una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla con- sapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G., Rv. 270120 –01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01) . In presenza degli elementi costituitivi dei reati, i giudici hanno ritenuto la sussistenza dei delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., così come contestati all’imputato. 2.4. A fronte della prova sia dell’elemento materiale del reato, sia dell’ele- mento soggettivo, così come individuati dai giudici della doppia sentenza con- forme, il ricorrente oppone argomenti meramente congetturali (non è certo che la Carri abbia consegnato alla Floresti il bene da lei effettivamente acquistatoon line; non è stato verificato se il volume di affari impedisse a Vomera il controllo sul bene; il volume di affari della [OSCURATO:PERSONA] poteva aver reso difficile l’individua- zione dei documenti fiscali; i documenti fiscali potevano essere stati smarriti, in quanto Vomera non aveva dipendenti;era possibile che l’ologramma fosse caduto e poteva esserci l’ologramma interno; et cetera). Tali elementi, dovevano essere dimostrati dallo stesso odierno ricorrente, peraltro, attesa la loro portata liberatoria. Va rammentato, infatti, che «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di con- creti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difen- siva» (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 –01). Tale -dirimente-rilievo conduce anche all’inammissibilità della denuncia di violazione del principio del ragionevole dubbio, sotteso a tutte le argomentazioni esposte con il secondo e il terzo motivo d’impugnazioneche, invero, si risolvono in mere -astratte-prospettazioni alternative alla ricostruzione operata dai giudici, in aderenza alle emergenze istruttorie. Va ribadito, infatti, che «in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la ma- nifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di unragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, con- trastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo ildubbio sulla corretta ricostruzione del fatto - reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici ocongettu- raliseppure plausibili» (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 –01). 2.5. Da quanto esposto, per come anticipato, discende l’inammissibilità dei motivi esposti in punto di affermazione della responsabilità. 3. Il ricorso, invece, è fondato in relazione all’art. 131-biscod. pen. Il ricorrente si duole dell’omessa motivazione sulla richiesta di riconosci- mento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, avanzata in sede di conclusioni senza ricevererisposta dalla Corte di appello. 3.1. In effetti, nel verbale dell’udienza del 10/09/2024, risulta annotato dal Cancelliere che l’[OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’imputato, concludeva riportan- dosi ai motivi di appello e chiedendo, in via subordinata, l’esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131-biscod. pen. Va, dunque, rilevato che di tale richiesta non si ha traccia nella sentenza impugnata che, sul punto, è rimasta silente. 3.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'istituto della esclu- sione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-biscod. pen., ha natura sostanziale, sicché il giudice è tenuto a valutarne anche d'ufficio la sussistenza al fine di dichiarare la relativa causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, non mass. sul punto; conf.,Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, non mass. sul punto). Sulla base di tale premessa, è stato osservato che «la soluzione ermeneu- tica offerta dalle Sezioni Unite[…] costituisce un significativo punto di riferimento in una situazione processuale, qual è quella oggi in esame, nella quale con il ricorso l'interessato si è doluto della mancata pronuncia da parte del giudice di secondo grado della questione che in quella sede era stata espressamente prospettata. L'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, rende irrilevante che la sua operatività non fosse stata sollecitata con uno specifico motivo di appello e fosse stata richiesta, invece, dalla difesa dell'imputato solamente nelcorso della discussione finale durante il giudizio di secondo grado: se sul giudice di merito grava, anche in difetto di una specifica richiesta, l'obbligo d'ufficio di pronunciare la considerata causa di esclusione della punibilità, un ob- bligo di esaminare la relativa questione deve ritenersi sussistente, a maggior ra- gione, allorquando sia stata avanzata una specifica richiesta da parte del difensore, sia pure per la prima volta con le conclusioni del giudizio di appello» (così, Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, in motivazione). Così riconosciuto a carico della Corte di appello l’obbligo di esaminare la richiesta avanzata dall’imputato, è stato ulteriormente precisato che «in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'ap- pello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza dellacausa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa ap- plicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 –01). 3.3. Così enucleate le condizioni che rendono ammissibile la denuncia del vizio di omessa motivazione in ordine alla sussistenza della causa di esclusione della punibilità exart. 131-bis cod. pen., va rilevato come esse siano presenti nel caso in esame, attesoche il ricorrente ha avanzato, sia pure in sede discussione, la richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità del fatto. Nel denunciare il vizio in esame, inoltre, ha indicatouna serie di elementi astrattamente valutabili ai finidella configurazione dell’istituto di cui all’art. 131- biscod. pen. (modesto valore economico dei beni, assenza di precedenti penali, occasionalità della condotta, inconsistenza del danno economico prodotto), così che il motivo risulta dotato del connotato di specificità necessario alla sua deduci- bilità con ricorso per cassazione. Va, dunque, rilevata la fondatezza del motivo, dovendosi rilevare che la Corte di appello è incorsa nel vizio di omessa motivazione, non avendo dato rispo- sta alla richiesta di riconoscere la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-biscod. pen. Da ciò discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitata- mente a tale punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], cui si demanda il compito di dare risposta alla richiesta avanzata dalla difesa ai sensi dell’art. 131-biscod. pen. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente
Sentenza Cassazione n. 18837/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris