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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 42712/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge in ordine agli artt. 131-bis cod. pen. e 186, comma 2-bis, cod. pen., in relazione al contestato reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, cod. strada (commesso il 18.11.2016).

Il ricorso è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d.

"doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

L'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è stata motivata sulla scorta di una non illogica valutazione di elevata pericolosità della condotta tenuta dal prevenuto (mezzo che a seguito del sinistro era rimasto, in ora notturna, al centro della carreggiata); anche in ordine alla causa del sinistro è stata plausibilmente esclusa l'ipotesi del guasto meccanico, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 ottobre 2022 Il C si l'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge in ordine agli artt. 131-bis cod. pen. e 186, comma 2-bis, cod. pen., in relazione al contestato reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, cod. strada (commesso il 18.11.2016). Il ricorso è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. L'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è stata motivata sulla scorta di una non illogica valutazione di elevata pericolosità della condotta tenuta dal prevenuto (mezzo che a seguito del sinistro era rimasto, in ora notturna, al centro della carreggiata); anche in ordine alla causa del sinistro è stata plausibilmente esclusa l'ipotesi del guasto meccanico, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il C si l'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42712/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris