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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 08498/2026

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iata dalla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio in data 7/06/2023 e pubblicata il 30/06/2023;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1.

L’Agenzia delle entrate contestava ai contribuenti, ai sensidell’art. 41 bis del d.P.R.600/1973, un reddito da partecipazione nellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., di cui erano risultati titolari di quote nella misuraNumero registro generale 3976/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 8498/2026Data pubblicazione 06/04/2026del 50% ciascuno, dopo la verifica del maggior reddito accertatoinduttivamente nei confronti della società negli anni 2012, 2013 e2014. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Fondi aveva, infatti, redattoverbali di constatazione in data 23/09/2016 ed in data 28/01/2017 acausa dell’omessa presentazione di qualsivoglia dichiarazione fiscale daparte della società negli anni verificati.Nei confronti dei contribuenti, quali soci di società di capitali aristretta base, l’Agenzia delle entrate emetteva per Irpef ed altro, conriferimento agli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014, i seguenti avvisi diaccertamento:-TKF011500137/2017, TKF011501288/2017, TKF011500140/2017;-TKF011500139/2017, TKF011501289/2017, TKF011500142/2017.Ai contribuenti veniva contestata la titolarità di quote societarienonostante la cessione delle stesse per l’importo di euro 318.300,00 infavore di un cittadino di nazionalità turca, che era risultato privo dellenecessarie risorse, e la distribuzione degli utili in una società a ristrettabase; a [OSCURATO:PERSONA] veniva contestavo anche di aver svoltoil ruolo di amministratore di fatto negli anni oggetto di verificasottoscrivendo per conto della società diversi contratti,rappresentando la società in alcune occasioni, come meglio indicato insui conti correnti intestati alla società.L’Ufficio, quindi, aveva rilevato movimenti in accredito ed in addebitonon giustificati, non aveva ritenuto credibile il prestito di euro70.000,00 erogato dal genitore ai figli con scrittura privata priva di datacerta e aveva valorizzato le dichiarazioni rese dall’amministratricerisultante dalla visura camerale, che aveva dichiarato di non aver mairivestito la carica e di aver ricevuto somme di denaro mensili a frontedi consulenze mai espletate per conto della società.Numero registro generale 3976/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 8498/2026Data pubblicazione 06/04/20262. [OSCURATO:PERSONA] di Latina, adita daicontribuenti con distinti ricorsi poi riuniti, con sentenza n. 1059/2018rigettava le impugnazioni fondate su censure di carattere formale esostanziali nei confronti dell’avviso di accertamento.3.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, conla sentenza n. 4017/2023, ha rigettato gli appelli proposti daicontribuenti, previa riunione, compensando le spese di lite.4.

I contribuenti ricorrono per cassazione proponendo tre motivi.L’Agenzia delle Entrate, stante il decorso dei termini per proporrecontroricorso, depositava atto al solo fine di partecipare all’eventualeudienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1,c.p.c.5.

Non risultano depositate memorie.Motivi della decisione1.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 111, sestocomma, della Costituzione, per totale carenza grafica della motivazionee per motivazione apparente, in relazione all’art. 132, comma 2 n. 4,c.p.c., in combinato disposto con l’art. 156, comma 2, c.p.c., e laviolazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 546/1992.Nella sentenza impugnata, ad avviso dei ricorrenti, si ravvisa oltread un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, l’omissionedell’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, nonessendo chiarito su quali elementi di prova la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado abbia fondato il proprio convincimento.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità dellasentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 e num. 5c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., non avendo la Corte diNumero registro generale 3976/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 8498/2026Data pubblicazione 06/04/2026Giustizia Tributaria di secondo grado esaminato in alcun modo idocumenti allegati all’atto di appello e le doglianze in esso esposte.3.

Con il terzo motivo di censura i ricorrenti deducono la violazionedell’art. 111, sesto comma, della Costituzione per omessa o apparentemotivazione in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.,essendo stata omessa la pronuncia su più motivi di impugnazioneproposti costituenti fatti decisivi per il giudizio discussi tra le parti e ciòcon particolare riguardo alla regolarità della delega di firma, allamancanza di riscontri in territorio turco sulla consistenza patrimonialedell’acquirente delle quote societarie, all’omesso invito alcontraddittorio, all’effettivo ruolo dell’amministratore di fatto, allapresunto maggior reddito accertato.

In definitiva, la sentenza nonrende percepibile il fondamento della decisione e non fornisce alcunaargomentazione per confutare le doglianze proposte, esponendounicamente vuote formule di stile.4.

I motivi possono trattarsi congiuntamente per la strettaconnessione logica e giuridica, essendo censurata la motivazioneassente o apparente della pronuncia impugnata in relazione alle diverseipotesi di cui all’art. 360, primo comma, num. 4 e num.

5. c.p.c.4.1.

Al riguardo va premesso che in seguito alla riformulazionedell'art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l.n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è piùdeducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, anche se i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto dall’art. 111 sesto comma, Cost., nelprocesso civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e, nelprocesso tributario, dall’art. 36 del d.lgs. 546/1992, dovendosigarantire il c.d. minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez.

U, 07/04/2014,n. 8053, Cass. n. 19573/2025, Cass. n. 26206/2025, Cass.Numero registro generale 3976/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 8498/2026Data pubblicazione 06/04/2026n.21537/2022, Cass., sez. 1, 3/3/2022, n. 7090, Cass., sez. 6-5,25/09/2018, n.22598).Il vizio della motivazione, ricondotto il motivo proposto nell’ambitodell’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ. - la censura può infattiessere sussunta in detta disposizione normativa indipendentementedalla indicazione della norma violata di cui all’art. 360, primo comman. 5, cod. proc. civ., si veda al riguardo Cass., sez. 5, 12/01/2025, n.759-, può essere rilevato laddove l’impugnazione della sentenza sifondi su un’interpretazione della legge che, sorretta da unamotivazione contraddittoria e/o insufficiente, debba ritenersi errata.

Edinfatti, la motivazione è strumentale alla ricostruzione dell’iter logicoseguito dal giudice nella stesura del provvedimento e, pertanto, nonrileva di per sé, potendo essere censurata soltanto laddove sorreggauna decisione fondata sulla errata applicazione o interpretazione dellalegge.

Più precisamente, l’anomalia motivazionale denunciabile incassazione è quella che si tramuta in una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomaliasi esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materialee grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile.4.2.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, nellasentenza impugnata, pur riportando nella parte assertiva, sebbene inmaniera sintetica, le contestazioni dei contribuenti e la posizioneprocessuale dell’Agenzia, nella motivazione si limita ad affermarel’infondatezza dell’appello, l’assenza di documentazione relativa aiperiodi di imposta e, al tempo stesso, l’insussistenza dellagiustificazione dei movimenti bancari in merito alle uscite e alle entrate,Numero registro generale 3976/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 8498/2026Data pubblicazione 06/04/2026ed ancora l’infondatezza della prova in ordine alla natura, affermandoche, comunque, “vanno disattese le argomentazioni e dichiarazionirese in sede di appello”.

Ha poi affermato che “l’Ufficio ha riportatocircostanze che sussistono utili infondati negli anni sottoposti allaverifica derivanti anche dalla gestione della TEXCOMM”.4.3.

Nel caso in esame la motivazione, se non omessagraficamente, è nella sostanza vuota di significato.

Ed infatti, non èdato comprendere in alcun modo né su quali motivi di appello sisoffermi, né quali elementi abbia preso in considerazione, né quale siail ragionamento logico-giuridico sul quale è stato fondato l’integralerigetto delle censure proposte.4.4.

Il ricorso va dunque accolto con conseguente cassazione dellasentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, per la decisione del merito della causae per la regolamentazione anche delle spese del giudizio di legittimità.La Corte di cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 gennaio 2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iata dalla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio in data 7/06/2023 e pubblicata il 30/06/2023;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. L’Agenzia delle entrate contestava ai contribuenti, ai sensidell’art. 41 bis del d.P.R.600/1973, un reddito da partecipazione nellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., di cui erano risultati titolari di quote nella misuraNumero registro generale 3976/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 8498/2026Data pubblicazione 06/04/2026del 50% ciascuno, dopo la verifica del maggior reddito accertatoinduttivamente nei confronti della società negli anni 2012, 2013 e2014. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Fondi aveva, infatti, redattoverbali di constatazione in data 23/09/2016 ed in data 28/01/2017 acausa dell’omessa presentazione di qualsivoglia dichiarazione fiscale daparte della società negli anni verificati.Nei confronti dei contribuenti, quali soci di società di capitali aristretta base, l’Agenzia delle entrate emetteva per Irpef ed altro, conriferimento agli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014, i seguenti avvisi diaccertamento:-TKF011500137/2017, TKF011501288/2017, TKF011500140/2017;-TKF011500139/2017, TKF011501289/2017, TKF011500142/2017.Ai contribuenti veniva contestata la titolarità di quote societarienonostante la cessione delle stesse per l’importo di euro 318.300,00 infavore di un cittadino di nazionalità turca, che era risultato privo dellenecessarie risorse, e la distribuzione degli utili in una società a ristrettabase; a [OSCURATO:PERSONA] veniva contestavo anche di aver svoltoil ruolo di amministratore di fatto negli anni oggetto di verificasottoscrivendo per conto della società diversi contratti,rappresentando la società in alcune occasioni, come meglio indicato insui conti correnti intestati alla società.L’Ufficio, quindi, aveva rilevato movimenti in accredito ed in addebitonon giustificati, non aveva ritenuto credibile il prestito di euro70.000,00 erogato dal genitore ai figli con scrittura privata priva di datacerta e aveva valorizzato le dichiarazioni rese dall’amministratricerisultante dalla visura camerale, che aveva dichiarato di non aver mairivestito la carica e di aver ricevuto somme di denaro mensili a frontedi consulenze mai espletate per conto della società.Numero registro generale 3976/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 8498/2026Data pubblicazione 06/04/20262. [OSCURATO:PERSONA] di Latina, adita daicontribuenti con distinti ricorsi poi riuniti, con sentenza n. 1059/2018rigettava le impugnazioni fondate su censure di carattere formale esostanziali nei confronti dell’avviso di accertamento.3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, conla sentenza n. 4017/2023, ha rigettato gli appelli proposti daicontribuenti, previa riunione, compensando le spese di lite.4. I contribuenti ricorrono per cassazione proponendo tre motivi.L’Agenzia delle Entrate, stante il decorso dei termini per proporrecontroricorso, depositava atto al solo fine di partecipare all’eventualeudienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1,c.p.c.5. Non risultano depositate memorie.Motivi della decisione1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 111, sestocomma, della Costituzione, per totale carenza grafica della motivazionee per motivazione apparente, in relazione all’art. 132, comma 2 n. 4,c.p.c., in combinato disposto con l’art. 156, comma 2, c.p.c., e laviolazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 546/1992.Nella sentenza impugnata, ad avviso dei ricorrenti, si ravvisa oltread un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, l’omissionedell’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, nonessendo chiarito su quali elementi di prova la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado abbia fondato il proprio convincimento.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità dellasentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 e num. 5c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., non avendo la Corte diNumero registro generale 3976/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 8498/2026Data pubblicazione 06/04/2026Giustizia Tributaria di secondo grado esaminato in alcun modo idocumenti allegati all’atto di appello e le doglianze in esso esposte.3. Con il terzo motivo di censura i ricorrenti deducono la violazionedell’art. 111, sesto comma, della Costituzione per omessa o apparentemotivazione in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.,essendo stata omessa la pronuncia su più motivi di impugnazioneproposti costituenti fatti decisivi per il giudizio discussi tra le parti e ciòcon particolare riguardo alla regolarità della delega di firma, allamancanza di riscontri in territorio turco sulla consistenza patrimonialedell’acquirente delle quote societarie, all’omesso invito alcontraddittorio, all’effettivo ruolo dell’amministratore di fatto, allapresunto maggior reddito accertato. In definitiva, la sentenza nonrende percepibile il fondamento della decisione e non fornisce alcunaargomentazione per confutare le doglianze proposte, esponendounicamente vuote formule di stile.4. I motivi possono trattarsi congiuntamente per la strettaconnessione logica e giuridica, essendo censurata la motivazioneassente o apparente della pronuncia impugnata in relazione alle diverseipotesi di cui all’art. 360, primo comma, num. 4 e num. 5. c.p.c.4.1. Al riguardo va premesso che in seguito alla riformulazionedell'art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l.n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è piùdeducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, anche se i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto dall’art. 111 sesto comma, Cost., nelprocesso civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e, nelprocesso tributario, dall’art. 36 del d.lgs. 546/1992, dovendosigarantire il c.d. minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez. U, 07/04/2014,n. 8053, Cass. n. 19573/2025, Cass. n. 26206/2025, Cass.Numero registro generale 3976/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 8498/2026Data pubblicazione 06/04/2026n.21537/2022, Cass., sez. 1, 3/3/2022, n. 7090, Cass., sez. 6-5,25/09/2018, n.22598).Il vizio della motivazione, ricondotto il motivo proposto nell’ambitodell’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ. - la censura può infattiessere sussunta in detta disposizione normativa indipendentementedalla indicazione della norma violata di cui all’art. 360, primo comman. 5, cod. proc. civ., si veda al riguardo Cass., sez. 5, 12/01/2025, n.759-, può essere rilevato laddove l’impugnazione della sentenza sifondi su un’interpretazione della legge che, sorretta da unamotivazione contraddittoria e/o insufficiente, debba ritenersi errata. Edinfatti, la motivazione è strumentale alla ricostruzione dell’iter logicoseguito dal giudice nella stesura del provvedimento e, pertanto, nonrileva di per sé, potendo essere censurata soltanto laddove sorreggauna decisione fondata sulla errata applicazione o interpretazione dellalegge. Più precisamente, l’anomalia motivazionale denunciabile incassazione è quella che si tramuta in una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomaliasi esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materialee grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile.4.2. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, nellasentenza impugnata, pur riportando nella parte assertiva, sebbene inmaniera sintetica, le contestazioni dei contribuenti e la posizioneprocessuale dell’Agenzia, nella motivazione si limita ad affermarel’infondatezza dell’appello, l’assenza di documentazione relativa aiperiodi di imposta e, al tempo stesso, l’insussistenza dellagiustificazione dei movimenti bancari in merito alle uscite e alle entrate,Numero registro generale 3976/2024Numero sezionale 661/2026Numero di raccolta generale 8498/2026Data pubblicazione 06/04/2026ed ancora l’infondatezza della prova in ordine alla natura, affermandoche, comunque, “vanno disattese le argomentazioni e dichiarazionirese in sede di appello”. Ha poi affermato che “l’Ufficio ha riportatocircostanze che sussistono utili infondati negli anni sottoposti allaverifica derivanti anche dalla gestione della TEXCOMM”.4.3. Nel caso in esame la motivazione, se non omessagraficamente, è nella sostanza vuota di significato. Ed infatti, non èdato comprendere in alcun modo né su quali motivi di appello sisoffermi, né quali elementi abbia preso in considerazione, né quale siail ragionamento logico-giuridico sul quale è stato fondato l’integralerigetto delle censure proposte.4.4. Il ricorso va dunque accolto con conseguente cassazione dellasentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, per la decisione del merito della causae per la regolamentazione anche delle spese del giudizio di legittimità.La Corte di cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 gennaio 2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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