CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 febbraio 1990
Cassazione n. 18721/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/02/1990 [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/05/1996 avverso la sentenza del 19/02/2021 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seydite le conclusioni del PG >re.A4.7 udito il diénsore [OSCURATO:PERSONA] 1.11 pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per Cassazione la sentenza di applicazione della pena, su richiesta delle parti, pronunciata in data 19 Febbraio 2021 dal Tribunale della medesima città con la quale veniva applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 800 di multa, con la sospensione condizionale. Lamenta il ricorrente che l'imputazione formulata col decreto di presentazione per la convalida dell'arresto e contestuale giudizio aveva ad oggetto un mero tentativo di furto aggravato in quanto le imputate erano state fermate dopo l'amotio dei beni ma prima di fuoriuscire dalla sfera di controllo del dominus e quindi senza addivenire al definitivo impossessamento del compendio di furto. Tuttavia in sede di determinazione della pena ai sensi dell'articolo 558, comma 8, del codice di rito sono state riconosciute le attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante e pertanto nell'individuazione della pena base (anni due e mesi due di reclusione ed euro 1500 di multa) non è stata applicata la riduzione prevista dall'articolo 56 cod. pen., che si sarebbe dovuta calibrare sulla cornice edittale prevista dall'articolo 624, con ciò determinando l'applicazione di una pena superiore a quanto previsto dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Ed invero, la pena base rispetto al furto tentato, una volta riconosciute le attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante, avrebbe dovuto essere parametrata a quella di cui all'art. 624 cod. pen. — da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 — sicchè quella individuata in anni due e mesi due ed euro 1500 è nettamente superiore a quella massima edittale applicabile per il tentativo di furto semplice — pari a anni due di reclusione ed euro 344 di multa. Trattandosi di pena illegale legittimamente il Pubblico Ministero ha proceduto ad impugnare la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.. S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 21/3/2022. [OSCURATO:PERSONA]