CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48409/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1007/1965 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Perugia 11 16 aprile 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Perugia il 28 ottobre 2019 ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2 -bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandola alla pena di giustizia. La ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, nonché carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il primo motivo è articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già illustrato gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (penultima pagina della sentenza impugnata), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, incentrata sull'elevato tasso alcolemico rilevato per mezzo dell'alcoltest, nonché sulla gravità del fatto considerato che l'imputata ha provocato un'incidente in una zona molto frequentata da pedoni. Quanto al secondo motivo, si tratta di una doglianza non previamente sottoposta al giudice di appello che, conseguentemente, non era tenuto a fornire motivazione sul punto. Dalla lettura degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C