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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 marzo 2023

Cassazione n. 13976/2023

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E Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 13684/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difes a ex lege dall' A vv ocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] n.9 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 1814/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 9/3/2021;Rilevatoche: Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano il Tribunale di Roma per ottenerne la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dello Stato a risarcire loro i danni derivati dal non essere stata recepita la Direttiva 2004/80/CE, la quale aveva imposto agli Stati UE di prevedere un indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti aventi rilievo transfrontaliero se le vittime non avevano la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni direttamente dal responsabile del reato. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri si costituiva, resistendo.

Con ordinanza del 5 settembre 2014 il Tribunale accoglieva la domanda e quindi condannava al risarcimento nella misura di euro 100.000 per ciascuna delle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio proponeva appello, cui resistevano le controparti.

Nelle more, su rinvio di questa Suprema Corte ex articolo 267 TFUE in ordine alla interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 12, della direttiva, la CGUE, Grande Sezione, dichiarava che la norma prevedeva l’obbligo di ogni Stato membro di un sistema di indennizzo per le vittime non solo dei reati rispetto ai quali fossero in situazione transfrontaliera, ma altresì di quelli commessi sul loro territorio.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 marzo 2021, rigettava il gravame. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha presentato ricorso, fondandolo su un unico motivo.

Le controparti si sono difese con controricorsoe memoria.

Successivamente la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso a spese compensate.

Considerato che: In data 27 marzo 2023 la ricorrente, come già si anticipava, ha manifestato volontà di rinuncia al ricorso a spese compensate, riconoscendo la tardività della notifica del ricorso stesso -la quale effettivamente sussiste -; le controricorrenti non ne hanno manifestato accettazione.

Peraltro, lasuddetta tardività della notifica del ricorso può non riconoscersi che conduce alla dichiarazione dell a sua inammissibilità .

La particolare peculiarità della tematica e l’assenza di specifici precedenti rende tuttavia equa la compensazione delle spese.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti p er il versamento, da parte della ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsocompensando le spese processuali.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 13684/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difes a ex lege dall' A vv ocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] n.9 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 1814/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 9/3/2021;Rilevatoche: Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano il Tribunale di Roma per ottenerne la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dello Stato a risarcire loro i danni derivati dal non essere stata recepita la Direttiva 2004/80/CE, la quale aveva imposto agli Stati UE di prevedere un indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti aventi rilievo transfrontaliero se le vittime non avevano la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni direttamente dal responsabile del reato. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri si costituiva, resistendo. Con ordinanza del 5 settembre 2014 il Tribunale accoglieva la domanda e quindi condannava al risarcimento nella misura di euro 100.000 per ciascuna delle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio proponeva appello, cui resistevano le controparti. Nelle more, su rinvio di questa Suprema Corte ex articolo 267 TFUE in ordine alla interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 12, della direttiva, la CGUE, Grande Sezione, dichiarava che la norma prevedeva l’obbligo di ogni Stato membro di un sistema di indennizzo per le vittime non solo dei reati rispetto ai quali fossero in situazione transfrontaliera, ma altresì di quelli commessi sul loro territorio. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 marzo 2021, rigettava il gravame. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha presentato ricorso, fondandolo su un unico motivo. Le controparti si sono difese con controricorsoe memoria. Successivamente la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso a spese compensate. Considerato che: In data 27 marzo 2023 la ricorrente, come già si anticipava, ha manifestato volontà di rinuncia al ricorso a spese compensate, riconoscendo la tardività della notifica del ricorso stesso -la quale effettivamente sussiste -; le controricorrenti non ne hanno manifestato accettazione. Peraltro, lasuddetta tardività della notifica del ricorso può non riconoscersi che conduce alla dichiarazione dell a sua inammissibilità . La particolare peculiarità della tematica e l’assenza di specifici precedenti rende tuttavia equa la compensazione delle spese. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti p er il versamento, da parte della ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsocompensando le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello
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