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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15211/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];36192/25 Ritenuto che con sentenza dell'il giugno 2025 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 25 settembre 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3 d.l. 4 gennaio 2019, n. 9, convertito dalla

I. 28 marzo 2019, n. 26; Commesso in Isola di [OSCURATO:PERSONA] il 14 gennaio 2022; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi di impugnazione con i quali si lamentano: - vizio di legge per erronea applicazione della

I. 29 dicembre 2022, n. 197 che ha abrogato l'art. 7 del d.l. 4 del 2019; - vizio di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva; - vizio di motivazione per manifesta illogicità in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di ricorso con cui si sostiene l'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice è manifestamente infondato poiché contrario al costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte (ex plurimis, Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951-01); che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la Corte di appello, con motivazione esente da censure logico-giuridiche, ha evidenziato, a sostegno del rigetto del motivo di appello relativo alla recidiva, la prossimità temporale dei precedenti penali con le condotte per le quali si procede e l'omogeneità dei beni giuridici lesi che può ravvisarsi anche con riferimento ai reati di ricettazione e truffa giacché la condotta contestata è stata realizzata per ottenere un'utilità patrimoniale; che anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione sicché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, a rigore non può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).

Nel caso concreto la Corte, con motivazione priva di36192/25 illogicità, ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi di segno positivo e in ragione dei precedenti penali; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso Senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];36192/25 Ritenuto che con sentenza dell'il giugno 2025 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 25 settembre 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3 d.l. 4 gennaio 2019, n. 9, convertito dalla I. 28 marzo 2019, n. 26; Commesso in Isola di [OSCURATO:PERSONA] il 14 gennaio 2022; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi di impugnazione con i quali si lamentano: - vizio di legge per erronea applicazione della I. 29 dicembre 2022, n. 197 che ha abrogato l'art. 7 del d.l. 4 del 2019; - vizio di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva; - vizio di motivazione per manifesta illogicità in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di ricorso con cui si sostiene l'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice è manifestamente infondato poiché contrario al costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte (ex plurimis, Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951-01); che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la Corte di appello, con motivazione esente da censure logico-giuridiche, ha evidenziato, a sostegno del rigetto del motivo di appello relativo alla recidiva, la prossimità temporale dei precedenti penali con le condotte per le quali si procede e l'omogeneità dei beni giuridici lesi che può ravvisarsi anche con riferimento ai reati di ricettazione e truffa giacché la condotta contestata è stata realizzata per ottenere un'utilità patrimoniale; che anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione sicché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, a rigore non può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto). Nel caso concreto la Corte, con motivazione priva di36192/25 illogicità, ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi di segno positivo e in ragione dei precedenti penali; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso Senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara i P.Q.M
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