CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09116/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -ControMINISTERO DELL'ISTRUZIONE (già MINISTERO2026 DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in1069 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso opelegis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 113/2020 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 24/06/2020 R.G.N. 458/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 378/2021Numero di raccolta generale 9116/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Venezia, inData pubblicazione 10/04/2026accoglimento del gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universitàe della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 69/2017, rigettavale domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e altri 13 lavoratori.2. Il Tribunale, giudicato illegittimo l’utilizzo reiterato dei predetti,insegnanti di religione, con contratto di lavoro a tempo determinato, avevacondannato il Ministero al pagamento, in favore di ciascuno dei medesimi, di unaindennità commisurata a 14 mensilità retributive per danno da perdita di chance.A fondamento della decisione, richiamata la disciplina speciale di cui alla leggen.186/2003, e tratto dalla netta prevalenza di contratti aventi scadenza 31agosto, presunzione che i posti loro assegnati corrispondessero a cattedrevacanti e disponibili, aveva ritenuto provato l’abuso, valorizzando anche ladurata complessiva ultratriennale.3. La Corte di Appello accoglieva il gravame del Ministero perché gliinsegnanti di religione cattolica erano soggetti a disciplina speciale rispetto ald.lgs. n.368/2001, costituita dalla legge n.186/2003, a sua volta presupponenteAccordo modificativo del Concordato lateranense e relativo Protocolloaddizionale, reso esecutivo con legge n.121/1985, ed Intesa tra il Ministerodell’Istruzione ed il Presidente della [OSCURATO:PERSONA], resaesecutiva con DPR n. 751/1985. Tale disciplina prevedeva: l’istituzione di duedistinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi(art.1, comma 1); che con decreto interministeriale fosse stabilita la dotazioneorganica degli insegnanti in questione nella misura del 70% dei posti diinsegnamento complessivamente funzionanti sia complessivamente che nelterritorio di competenza di ciascuna diocesi (art. 2); che l’accesso ai ruoliavvenisse tramite concorso pubblico per titoli ed esami, i primi dei qualidovevano corrispondere a criteri previsti dall’Intesa (art.3, comma 1), da bandireogni triennio (art.3, comma 2); per la copertura di tutti i posti non assegnati adinsegnanti di ruolo si provedesse mediante contatti a termine annuali stipulatidai dirigenti scolastici, d’intesa con l’ordinario diocesano competente perterritorio (art.3, comma 10). La legge, dunque, prevedeva una dotazioneNumero registro generale 378/2021organica inferiore al cd. “organico di fatto”, e di conseguenza Nuumne rou setziiloinzazleo 1 069/2026Numero di raccolta generale 9116/2026sistematico ed illimitato delle supplenze, in ragione del carattere facoltativoData pubblicazione 10/04/2026dell’insegnamento della religione e della conseguente variabilità particolarmentenon preventivabile del fabbisogno. Tale circostanza era idonea ad impedire ilcontrasto con la Clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella Direttiva n.99/70CE, integrando una “ragione obiettiva” di ricorso sistematico al lavoro flessibile.Per altro verso, osservava che non v’era prova che gli incarichi conferiti airicorrenti avessero ad oggetto posti dell’organico di diritto, né che la percentualedel 70% fosse stata superata; anzi era risultato pacifico che col concorso del2004 la percentuale fosse stata saturata.Osservava, inoltre, la Corte territoriale che i contratti avevano duratanecessariamente annuale per previsione contrattualcollettiva, ed erano rinnovatidi anno in anno in permanenza del possesso dei requisiti soggettivi prescritti, trai quali la cd. idoneità diocesana, senza selezione da graduatoria, ed i docenti inquestione fruivano, secondo l’art.53, comma 6, della legge n. 312/1980, di scattidi anzianità che ne garantivano l’equiparazione economica ai docenti di ruolo,anzi con trattamento di miglior favore, il che rendeva infondata la doglianza epretesa sul punto dei ricorrenti.4. Per la cassazione della sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi.5. Resiste con controricorso il Ministero dell’Istruzione (già MIUR).6. I ricorrenti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell’art.360c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n.186/2003,e della Direttiva n.99/70 CE recepita dal d.lgs. n.368/2001.Premesso di aver dedotto in ricorso che dal 2004 non erano stati banditi concorsiper l’assunzione in ruolo, e che a quell’epoca nemmeno essi avevano potutoparteciparvi, non avendo l’anzianità di servizio richiesta dal bando, che erariservato, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, pur non negando che,Numero registro generale 378/2021come accertato dal Tribunale, si fosse realizzata protrazione ultratNruimeenron seazlioen alde i1 069/2026Numero di raccolta generale 9116/2026contratti annuali, abbia omesso di applicare il diritto vivente sull’ interpretazioneData pubblicazione 10/04/2026della Clausola 5 dell’Accordo quadro recepito dalla Direttiva n. 99/70 CEconsolidatosi a seguito di CGUE Mascolo, di Cort. Cost. n. 187/2016, sulriscontro di una ragione legittima di reiterazione, consistente nella strutturalesottocopertura, nel settore, degli organici di diritto quale resa necessaria dallaflessibilità della domanda, omettendo di considerare che, come si evincevadall’art. 4 della legge n. 124/1999, per la generalità dei docenti l’organico didiritto era stabilito annualmente entro il mese di maggio sulla base di una stimaipotetica di frequentanti, che era poi rivista in termini di organico di fatto entroil mese di dicembre successivo, dopo di che potevano verificarsi vacanzetemporanee, sicché, malgrado nel settore le supplenze avessero per leggecarattere strutturale, per dover coprire il 30% di posti nell’organico di diritto,non era affatto vero né in astratto né nei casi in esame che esse avesseroeffettivamente durata annuale, sì da non generare in concreto un dannoeconomico da precarizzazione.In ogni caso, la fisiologica flessibilità della domanda di insegnamento dellareligione non integrava “ragione obiettiva”, trattandosi di fenomeno di portataevolutiva di regola limitata al primo anno, comunque affrontabile mediante lacomune annuale conformazione dell’organico. Né il particolare regime degli scattieliminava ogni discriminatorio pregiudizio, restando almeno quello del requisitoidoneativo, che, per gli IRC di ruolo, non comportava la risoluzione del rapporto.2. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115c.p.c..Si lamenta che la Corte territoriale abbia respinto le domande attoree per lesopra richiamate ragioni di prova, dovendo presumersi, ancorché “iuris tantum”,sulla base della pur accertata violazione della disposizione che imponeval’indizione triennale dei concorsi, ovvero in applicazione del principio di vicinanzadella prova, l’utilizzo indebito della precarietà, sì che spettavaall’Amministrazione provare che i lavoratori fossero stati sempre impiegati perla sola copertura della percentuale del 30%.3. Il primo motivo è fondato. Numero registro generale 378/2021Numero sezionale 1069/20264. L’assunto della sentenza impugnata secondo il quale il carattere diNumero di raccolta generale 9116/2026specialità della disciplina degli insegnanti di religione sarebbe idoneoD aatda p iumbblpicaezidonier e10 /04/2026di ravvisare nell’utilizzo ultratriennale degli stessi in condizione di precarietà unabuso in reiterazione secondo la Clausola 5 dell’accordo quadro recepito nellaDirettiva n.99/70 CE è in contrasto con l‘orientamento assunto da questa Cortea partire da Cass. n. 18698/2022, e poi ribadito da ormai innumerevoli arresti,tra i quali Cass. nn. 19044/2022, 19319/2022, 22260/2022, 22261/2022,22420/2022, 22439/2022, 23974/2022, 24260/2022, 24144/2022,24393/2022, 24760/2022, 6565/2023, 6566/2023, 11169/2023, 11227/2023,13640/2025, 31343/2025, secondo il quale (si cita dal primo arresto) «Nelregime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religionecattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abusonell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annualia rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodosuperiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorsotriennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, perragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso,che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle treannualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docential risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragionedella gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n.183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015), oltre al ristoro,se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile latrasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato».5. Tale consolidato orientamento contiene la confutazione di tutti gliargomenti svolti a sostegno del contrario assunto della sentenza impugnata,essendosi in particolare osservato già dal primo arresto, e poi nei successivi che:sebbene, «come rilevato anche dalla Corte di Giustizia, in ragione del combinarsidell’art. 309, co. 2, d. lgs. 297/1994 e della contrattazione collettiva di settore,i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senzalimiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalleNumero registro generale 378/2021vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore Naum qerou seelzlioan alde i1 069/2026Numero di raccolta generale 9116/2026ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto alData pubblicazione 10/04/2026sistema generale del reclutamento scolastico.... Il rinnovo è qui in realtàconseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno (30 %) che è lasciataalle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annueben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché ènormale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile chel’ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamentericorrente...I tratti di precarietà risalgono al fatto che, a fronte dell’eccedenza dell’incaricorispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie dellamobilità, quali richiamate anche dall’art. 4, co. 3 L. 186/2003. Esse sono infatticertamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriorerispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la PubblicaAmministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, laconservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela menointensa (9 mesi in un triennio: art. 19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo C.C.N.L.). Pur a frontedi regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale diruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovoautomatico (v. ad es. art. 40, co. 6, del C.C.N.L. 2007, sull’adeguamento degliorari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo dellastabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell’ambito delprecariato.D’altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso,nell’ormai lontano 2004, il Ministero, attraverso l’inosservanza di quell’obbligo,ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando queiparticolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.In ciò sta l’abuso lesivo dell’[OSCURATO:PERSONA], che si realizza, nei riguardi delsingolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di untriennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzionedi continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenzaNumero registro generale 378/2021appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi deNlul’milelreo cseiztioon,a lve 1i 069/2026Numero di raccolta generale 9116/2026sia necessità di altra dimostrazione che quella dell’inosservanza dell’obbligo diData pubblicazione 10/04/2026concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema qualecongegnato dal legislatore.Questa Corte ha altresì osservato che «Al di là del caso dei contratticontinuativamente rinnovati o senza soluzione di continuità, si può...determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvenganodiscontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, acausa dell’eccedenza rispetto ai fabbisogni. In tali casi la precarietà si manifestaproprio attraverso un’utilizzazione dei docenti interessati che ha luogo condiscontinuità e solo quando vi sia bisogno di essi. Con tutta probabilità si trattadi ipotesi numericamente marginali, ma sicuramente destinate a ricorrere, datal’organizzazione del sistema, soggetto agli effetti delle dilatazioni e restrizioniannue del fabbisogno e che la stessa norma collettiva evidentemente contempla,quando prevede la conferma a condizione che «permangano le condizioni (v.disponibilità del posto, n.d.r.) ed i requisiti (v. idoneità all’insegnamento, n.d.r.)prescritti dalle vigenti disposizioni di legge». L’abuso qui riveste particolaregravità perché si fa leva proprio sulla precarietà dell’interessato, che resta peruna o più annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamentoannuale. Anche per definire quando, in simili condizioni, esso si realizzi va fattoriferimento all’obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennioesprime il lasso di tempo che l’ordinamento individua come tollerabile rispetto almantenimento della condizione di precarietà. Pertanto, è quella stessatriennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettivautilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità dianno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre ilquale l’utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinuesia da considerare abusiva.Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati, i contratti a termine chesiano stipulati, per un durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessitàtemporanee.Numero registro generale 378/2021È il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docenNutmee rdo si ezriuonoalleo 1 069/2026Numero di raccolta generale 9116/2026o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nelloData pubblicazione 10/04/2026stretto tempo necessario all’immissione in ruolo o a concludere procedureconcorsuali sempre per l’assunzione in ruolo.In tali ipotesi, l’onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è acarico del Ministero, come da principi consolidati in ambito di termine di duratadi contratti a tempo determinato legittimati da specifiche “causali” e la stipuladel contratto non è né in sé illegittima, né rileva al fine del computo delle treannualità di cui si è detto, restando a tali fini del tutto neutra».6. Alla luce di tali princìpi, è evidentemente escluso che, come assunto dallasentenza impugnata, l’abuso possa essere impedito dal mero caratterefacoltativo dell’insegnamento della religione e dalla conseguente variabilitàparticolarmente non preventivabile del fabbisogno; né dalla mera astrattapossibilità che qualcuno degli incarichi conferiti abbia potuto trovaregiustificazione nella sussistenza di esigenze realmente temporanee, che rilevasolo se ed in quanto sia puntualmente allegata e provata dall’Amministrazione;né da una piena equiparazione di trattamento con i docenti di ruolo che, in realtà,non sussiste, e comunque non elimina il pregiudizio da precarizzazione. Èerroneo infine ritenere che i ricorrenti dovessero dare prova che i loro incarichifossero relativi alla percentuale del 70% dei posti dell'organico (Cass.n.6565/2023, 6566/2023, 11227/2023), trattandosi di dato irrilevante, dovendosommarsi, ai fini del computo del triennio, tutti i rapporti, tranne quelli per i qualisia in ipotesi provata una ragione temporanea specifica, nei termini sopraindicati.7. Il secondo motivo resta assorbito.8. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, che giudicheràalla luce dei princìpi di diritto sopra esposti, e regolerà anche le spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le speseNumero registro generale 378/2021del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] erod sievzieonraslea 1 069/2026Numero di raccolta generale 9116/2026composizione.Data pubblicazione 10/04/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa di PaolantonioNumero registro generale 378/2021Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 9116/2026Data pubblicazione 10/04/2026