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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00188/2023

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2022 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7056/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 21178/2021 depositata il 23/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la revocazione, exart. 395, nn. 4 e 5, cod.proc.civ. della ordinanza di questa Corte n. 21178/2021, pubblicata in data 23 luglio 2021, articolando due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; la società ricorrente rappresenta, prima di dedurre i motivi di ricorso, che l’ordinanza impugnata, sottovalutando la particolare importanza della questione giuridica e del caso concreto (trattandosi di una causa di valore superiore a un milione di euro), avrebbe ritenuto inammissibile, per violazione dell’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., con eccessivo formalismo, ed erroneamente (atteso che la redazione adottata, pur contenendo la riproduzione testuale di alcuni aspetti processuali, era pienamente idonea a fornire la completa e chiara conoscenza della controversia e del thema decidendum), il ricorso da essa presentato avverso la sentenza n. 6088/2017 della Corte d'Appello di Roma e che, ciononostante, avrebbe comunque rilevato l’infondatezza dei motivi «copiando e trascrivendo letteralmente, le conclusioni del Procuratore Generale»; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; Considerato che: la ricorrente chiede la revocazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod.proc.civ., perché essa sarebbe fondata «sulla supposizione errata che nel contratto a prestazioni corrispettive una delle parti (la [OSCURATO:SOCIETA]) non avesse adempiuto alla propria obbligazione e, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi dell’art. 1460 cod.civ., avesse (legittimamente) rifiutato la propria prestazione (il pagamento della somma di euro 754.172,20)»; con il secondo motivo è dedotta la revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 5, perché la sentenza della Corte d'Appello sarebbe contraria e antitetica “a quella pronunciata tra le parti dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro (n. 843/18 del 22.02.2018…)”, avente autorità di cosa giudicata, ove sarebbe stato “rilevato che la SCS Italia operava in maniera corretta (nei confronti degli utenti)”; occorre, innanzitutto, soffermarsi sulla tecnica di redazione del ricorso, allo scopo di mettere in evidenza che esso difetta dell’esposizione dei fatti di causa, la quale è un elemento essenziale anche del ricorso per revocazione; la prescrizione dicui all’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., infatti, non può ritenersi rispettata attraverso l’implicito rinvio alla lettura del ricorso per cassazione, atteso che anche il ricorso per revocazione, che introduce un nuovo giudizio, e non già una nuova fase di quello precedente, deve essere redatto ai sensi degli artt. 365 e ss. c.p.c. ( cfr. Cass. 01/06/2018, n.14126; Cass., Sez. un., 06/07/2015, n.13863); in secondo luogo, si deve rilevare che il secondo motivo deduce un motivo di revocazione, quello di cui all’art. 395 n. 5 cod.proc.civ., a mente del quale la sentenza può essere revocata se è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione, che si riferisce non già all’ordinanza di questa Corte, bensì alla sentenza della Corte d'Appello oggetto del ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con l’ordinanza qui impugnata, e che non poteva essere riferito a quest’ultima, atteso che l'esperibilità di questo rimedio non è consentita con riferimento alle decisioni emesse dalla Corte di cassazione, stante la mancata inclusione di tale vizio fra quelli previsti dagli artt. 391-bis e 391 - ter cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., 27/12/2017 n. 30994; Cass., Sez. un., 23/11/2015, n. 23833); d’altra parte, l’irrevocabilità delle pronunce di cassazione per violazione dell’art. 395 n. 5 cod.proc.civ. non contrast a con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e con il diritto dell'Unione europea, non recando alcun "vulnus" al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia riconosce l'importanza del principio della cosa giudicata, rimettendone la concreta attuazione all'autonomia processuale dei singoli Stati membri (Cass. 28/03/2019, n. 8630); il ricorso, pertanto,è inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso nella camera di Consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2022 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7056/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 21178/2021 depositata il 23/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la revocazione, exart. 395, nn. 4 e 5, cod.proc.civ. della ordinanza di questa Corte n. 21178/2021, pubblicata in data 23 luglio 2021, articolando due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; la società ricorrente rappresenta, prima di dedurre i motivi di ricorso, che l’ordinanza impugnata, sottovalutando la particolare importanza della questione giuridica e del caso concreto (trattandosi di una causa di valore superiore a un milione di euro), avrebbe ritenuto inammissibile, per violazione dell’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., con eccessivo formalismo, ed erroneamente (atteso che la redazione adottata, pur contenendo la riproduzione testuale di alcuni aspetti processuali, era pienamente idonea a fornire la completa e chiara conoscenza della controversia e del thema decidendum), il ricorso da essa presentato avverso la sentenza n. 6088/2017 della Corte d'Appello di Roma e che, ciononostante, avrebbe comunque rilevato l’infondatezza dei motivi «copiando e trascrivendo letteralmente, le conclusioni del Procuratore Generale»; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; Considerato che: la ricorrente chiede la revocazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod.proc.civ., perché essa sarebbe fondata «sulla supposizione errata che nel contratto a prestazioni corrispettive una delle parti (la [OSCURATO:SOCIETA]) non avesse adempiuto alla propria obbligazione e, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi dell’art. 1460 cod.civ., avesse (legittimamente) rifiutato la propria prestazione (il pagamento della somma di euro 754.172,20)»; con il secondo motivo è dedotta la revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 5, perché la sentenza della Corte d'Appello sarebbe contraria e antitetica “a quella pronunciata tra le parti dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro (n. 843/18 del 22.02.2018…)”, avente autorità di cosa giudicata, ove sarebbe stato “rilevato che la SCS Italia operava in maniera corretta (nei confronti degli utenti)”; occorre, innanzitutto, soffermarsi sulla tecnica di redazione del ricorso, allo scopo di mettere in evidenza che esso difetta dell’esposizione dei fatti di causa, la quale è un elemento essenziale anche del ricorso per revocazione; la prescrizione dicui all’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., infatti, non può ritenersi rispettata attraverso l’implicito rinvio alla lettura del ricorso per cassazione, atteso che anche il ricorso per revocazione, che introduce un nuovo giudizio, e non già una nuova fase di quello precedente, deve essere redatto ai sensi degli artt. 365 e ss. c.p.c. ( cfr. Cass. 01/06/2018, n.14126; Cass., Sez. un., 06/07/2015, n.13863); in secondo luogo, si deve rilevare che il secondo motivo deduce un motivo di revocazione, quello di cui all’art. 395 n. 5 cod.proc.civ., a mente del quale la sentenza può essere revocata se è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione, che si riferisce non già all’ordinanza di questa Corte, bensì alla sentenza della Corte d'Appello oggetto del ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con l’ordinanza qui impugnata, e che non poteva essere riferito a quest’ultima, atteso che l'esperibilità di questo rimedio non è consentita con riferimento alle decisioni emesse dalla Corte di cassazione, stante la mancata inclusione di tale vizio fra quelli previsti dagli artt. 391-bis e 391 - ter cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 27/12/2017 n. 30994; Cass., Sez. un., 23/11/2015, n. 23833); d’altra parte, l’irrevocabilità delle pronunce di cassazione per violazione dell’art. 395 n. 5 cod.proc.civ. non contrast a con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e con il diritto dell'Unione europea, non recando alcun "vulnus" al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia riconosce l'importanza del principio della cosa giudicata, rimettendone la concreta attuazione all'autonomia processuale dei singoli Stati membri (Cass. 28/03/2019, n. 8630); il ricorso, pertanto,è inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso nella camera di Consiglio
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