Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 10004/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente Rep.

SENTENZA Cu) O sul ricorso iscritto al n. 27416/2016 R.G., proposto DA il Comune di Polignano a Mare (BA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. '[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Bitonto (BA), in persona dell'amministratore unico pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 21 aprile 2016 n. 1028/03/2016; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella c:amera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 febbraio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Polignano a Mare (BA) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 21 aprile 2016 n. 1028/03/2016, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'ICI relativa all'anno 2006, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, in relazione a terreni agricoli, suoli edificabili e fabbricati ub icati nel territorio comunale, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 9 aprile 2014 n. 915/02/2014, con compensazione delle spese giudiziali.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l'atto impositivo fosse nullo per difetto di motivazione.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

La "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." è rimasta intimata.

Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, di rigettare il ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, si denunciano, al contempo, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto delle prove offerte dall'ente impositore circa la legittimità dell'atto impositivo, con specifico riguardo ad una determina comunale riportata in calce al medesimo.

2. Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto della prova offerta dall'ente impositore circa l'edificabilità dei suoli soggetti ad ICI.

3. Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto della prova offerta dall'ente impositore circa la legittimità dell'atto impositivo, con specifico riguardo al certificato di destinazione urbanistica.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente dichiarato l'inammissibilità per carente specificità di taluni motivi di appello.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo sono inammissibili per carenza di autosufficienza. 1.1 Va premesso che, come è noto, la tecnica di redazione dei cosiddetti ricorsi «assemblati» o «farciti» o «sandwich» implica una pluralità di documenti integralmente riprodotti all'interno del ricorso, senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti.

Tale eccesso di documentazione integrata nel ricorso non soddisfa la richiesta alle parti di una concisa rielaborazione delle vicende processuali contenuta nel codice di rito per il giudizio di cassazione, viola il principio di sinteticità che deve informare l'intero processo (anche in ragione del principio costituzionale della ragionevole durata di questo), impedisce di cogliere le problematiche della vicenda e comporta non già la completezza dell'informazione, ma il sostanziale «mascheramento» dei dati effettivamente rilevanti per le argomentazioni svolte, tanto da risolversi, paradossalmente, in un difetto di autosufficienza del ricorso stesso.

La Corte di Cassazione, infatti, non ha l'onere di provvedere all'indagine ed alla selezione di quanto è necessario per la discussione del ricorso (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8245; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 33915; Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2020, n. 3394; Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2021, n. 18888).

È stato, altresì, precisato che la pedissequa riproduzione di atti processuali e documenti, ove si assuma che la sentenza impugnata non ne abbia tenuto conto o li abbia mal interpretati, non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., in quanto costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare alla Corte un'attività, consistente nella lettura integrale di atti e documenti assemblati, finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore (Cass., Sez. 6^-5, 2 maggio 2013, n. 10244).

Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la tecnica espositiva adottata nel ricorso in esame appare inidonea ad integrare il requisito dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ. poiché onera la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale, di procedere alla lettura degli atti e documenti riprodotti, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, difettando quella sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in cui si sostanzia il principio di autosufficienza del ricorso (Cass., Sez. 5^ 4 aprile 2018, n. 8245). 1.2 Nella specie, a ben vedere, censurando sotto diversi profili la sentenza impugnata per non aver tenuto conto delle prove offerte dall'ente impositore (da pagina 26 a pagina 48), il ricorrente si è limitato - per ciascuno dei tre motivi in disanima, attraverso la mescolanza e la commistione di più vizi denunciabili ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., che non consente di distinguere ed enucleare, in seno alla prospettazione di ogni mezzo, le questioni concernenti le singole lagnanze (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2021, n. 19365; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30283; Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31590; Cass., Sez. 6^-5, 12 gennaio 2022, n. 783) - ad elencare i documenti ritenuti rilevanti (in particolare: pagine 32 e 33 per il primo motivo; pagine 34 e 35, nonché 50 e 51, per il secondo motivo; pagina 53 per il terzo motivo) ed a trascrivere il contenuto integrale o parziale dei documenti ritenuti decisivi (in particolare: la "Determina n. 14/Reg.

Sett. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]", il "Certificato di [OSCURATO:PERSONA] datato [OSCURATO:DATA_NASCITA]", la "Deliberazione di C.C. n. 54 del 04.07.2001 del Comune di Polignano a Mare", la "Convenzione attua tiva dell'Accordo di [OSCURATO:PERSONA]. n. 89964, Racc. n. 22728, del 17 Giugno 2004"), senza ricomporre, riordinare e collegare la massa di tali menzioni e riproduzioni in un'organica, sistematica e lineare critica della sentenza impugnata in relazione alle lacune ravvisabili nella ricostruzione dei fatti controversi.

Quindi, il ricorso non contiene tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata. 1.3 Come è noto, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez.

Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431).

L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l'omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285). 1.4 Tuttavia, il ricorso non spiega in qual modo l'esame dei predetti documenti (e, per conseguenza, dei fatti ivi rappresentati o narrati) avrebbe potuto sovvertire l'esito della decisione, dal momento che il giudice di appello aveva, comunque, valutato la destinazione urbanistica (in base alle prescrizioni del vigente P.R.G.) dei terreni gravati da vincoli demaniali, paesaggistici, ambientali ed archeologici per desumerne l'esenzione da ICI in ragione della loro inedificabilità assoluta, in adesione all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2015, n. 5992; Cass., Sez. 5", 18 settembre 2019, n. 23206; Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2019, n. 23671; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2019, n. 27121; Cass., Sez. 5", 14 dicembre 2019, n. 33012; CaSS., Sez. 5^, 18 giugno 2021, nn. 17494 e 17495; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30891; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37337).

2. Da ultimo, anche il quarto motivo è inammissibile per incoerenza con la ratio decidendi. 2.1 Il mezzo contesta la sentenza impugnata per la formulazione di un generico e superficiale apprezzamento di "aspecificità" in relazione a taluni dei motivi di appello (per la precisione, i motivi dal n. 2 al n. 7 dell'atto di appello, riprodotti per esteso nel corpo del ricorso per cassazione, in ossequio al canone dell'autosufficienza), che avrebbe condotto ad un'erronea dichiarazione di inammissibilità.

A dire del ricorrente, infatti, «il Comune di Polignano a Mare, ai sensi dell'art. 53, 1° co., del D.Lgs. n. 546/92, nel ricorso in appello (..) ha presentato una esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta a giudice del gravame, sia delle ragioni (..)» della revisio prioris insta ntiae. 2.2 Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 dìsp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5A, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873).

Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve, quindi, consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341).

Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, tali da comportare l'inammissibilità dell'appello a termini dell'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall'intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582).

Non è, quindi, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato (Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582). 2.3 Nella specie, però, pur con il richiamo all'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, la motivazione dell'absolutio ab instantia da parte del giudice di appello non è stata ravvisata, sul piano formale, nella disorganica stesura delle doglianze, bensì, sul piano sostanziale, nella inadeguatezza funzionale delle censure.

Invero, stando alla sentenza impugnata, «le doglianze racchiuse in tali motivi assumono prioritariamente una caratteristica comune per il fatto che intendono affermare l'assenza di violazioni, così come rappresentate nell'atto di appello (..), nell'avviso di accertamento impugnato con il ricorso introduttivo della controversia, miranti, quindi, a sostenere la legittimità del proprio operato in esso trasfuso, non manifestando, affatto, alcuna specifica, necessaria e doverosa capacità critica contro la sentenza gravata (..)».

Per cui, la ratio della decisione può essere colta con riguardo all'inidoneità dei predetti motivi di appello a prospettare l'evenienza di erro res in iudicando non assimilabili né riconducibili a quelli già vagliati e disattesi nello scrutinio del gravame.

Difatti, rileggendone il testo, si evince come le singole censure finiscano col riportare, sia pure sotto diverse angolazioni, alla questione dell'edificabilità dei suoli soggetti a vincoli urbanistici, che era stata ampiamente scrutinata dal giudice di appello. 2.4 Pertanto, va ribadito che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220).

3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

4. Nulla deve essere disposto con riguardo alla regolamentazione delle spese giudiziali, giacché la parte vittoriosa è rimasta intimata.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. SENTENZA Cu) O sul ricorso iscritto al n. 27416/2016 R.G., proposto DA il Comune di Polignano a Mare (BA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. '[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Bitonto (BA), in persona dell'amministratore unico pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 21 aprile 2016 n. 1028/03/2016; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella c:amera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 febbraio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Polignano a Mare (BA) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 21 aprile 2016 n. 1028/03/2016, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'ICI relativa all'anno 2006, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, in relazione a terreni agricoli, suoli edificabili e fabbricati ub icati nel territorio comunale, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 9 aprile 2014 n. 915/02/2014, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l'atto impositivo fosse nullo per difetto di motivazione. Il ricorso è affidato a quattro motivi. La "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." è rimasta intimata. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, di rigettare il ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denunciano, al contempo, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto delle prove offerte dall'ente impositore circa la legittimità dell'atto impositivo, con specifico riguardo ad una determina comunale riportata in calce al medesimo. 2. Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto della prova offerta dall'ente impositore circa l'edificabilità dei suoli soggetti ad ICI. 3. Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto della prova offerta dall'ente impositore circa la legittimità dell'atto impositivo, con specifico riguardo al certificato di destinazione urbanistica. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente dichiarato l'inammissibilità per carente specificità di taluni motivi di appello. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo sono inammissibili per carenza di autosufficienza. 1.1 Va premesso che, come è noto, la tecnica di redazione dei cosiddetti ricorsi «assemblati» o «farciti» o «sandwich» implica una pluralità di documenti integralmente riprodotti all'interno del ricorso, senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti. Tale eccesso di documentazione integrata nel ricorso non soddisfa la richiesta alle parti di una concisa rielaborazione delle vicende processuali contenuta nel codice di rito per il giudizio di cassazione, viola il principio di sinteticità che deve informare l'intero processo (anche in ragione del principio costituzionale della ragionevole durata di questo), impedisce di cogliere le problematiche della vicenda e comporta non già la completezza dell'informazione, ma il sostanziale «mascheramento» dei dati effettivamente rilevanti per le argomentazioni svolte, tanto da risolversi, paradossalmente, in un difetto di autosufficienza del ricorso stesso. La Corte di Cassazione, infatti, non ha l'onere di provvedere all'indagine ed alla selezione di quanto è necessario per la discussione del ricorso (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8245; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 33915; Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2020, n. 3394; Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2021, n. 18888). È stato, altresì, precisato che la pedissequa riproduzione di atti processuali e documenti, ove si assuma che la sentenza impugnata non ne abbia tenuto conto o li abbia mal interpretati, non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., in quanto costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare alla Corte un'attività, consistente nella lettura integrale di atti e documenti assemblati, finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore (Cass., Sez. 6^-5, 2 maggio 2013, n. 10244). Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la tecnica espositiva adottata nel ricorso in esame appare inidonea ad integrare il requisito dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ. poiché onera la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale, di procedere alla lettura degli atti e documenti riprodotti, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, difettando quella sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in cui si sostanzia il principio di autosufficienza del ricorso (Cass., Sez. 5^ 4 aprile 2018, n. 8245). 1.2 Nella specie, a ben vedere, censurando sotto diversi profili la sentenza impugnata per non aver tenuto conto delle prove offerte dall'ente impositore (da pagina 26 a pagina 48), il ricorrente si è limitato - per ciascuno dei tre motivi in disanima, attraverso la mescolanza e la commistione di più vizi denunciabili ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., che non consente di distinguere ed enucleare, in seno alla prospettazione di ogni mezzo, le questioni concernenti le singole lagnanze (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2021, n. 19365; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30283; Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31590; Cass., Sez. 6^-5, 12 gennaio 2022, n. 783) - ad elencare i documenti ritenuti rilevanti (in particolare: pagine 32 e 33 per il primo motivo; pagine 34 e 35, nonché 50 e 51, per il secondo motivo; pagina 53 per il terzo motivo) ed a trascrivere il contenuto integrale o parziale dei documenti ritenuti decisivi (in particolare: la "Determina n. 14/Reg. Sett. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]", il "Certificato di [OSCURATO:PERSONA] datato [OSCURATO:DATA_NASCITA]", la "Deliberazione di C.C. n. 54 del 04.07.2001 del Comune di Polignano a Mare", la "Convenzione attua tiva dell'Accordo di [OSCURATO:PERSONA]. n. 89964, Racc. n. 22728, del 17 Giugno 2004"), senza ricomporre, riordinare e collegare la massa di tali menzioni e riproduzioni in un'organica, sistematica e lineare critica della sentenza impugnata in relazione alle lacune ravvisabili nella ricostruzione dei fatti controversi. Quindi, il ricorso non contiene tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata. 1.3 Come è noto, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431). L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l'omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285). 1.4 Tuttavia, il ricorso non spiega in qual modo l'esame dei predetti documenti (e, per conseguenza, dei fatti ivi rappresentati o narrati) avrebbe potuto sovvertire l'esito della decisione, dal momento che il giudice di appello aveva, comunque, valutato la destinazione urbanistica (in base alle prescrizioni del vigente P.R.G.) dei terreni gravati da vincoli demaniali, paesaggistici, ambientali ed archeologici per desumerne l'esenzione da ICI in ragione della loro inedificabilità assoluta, in adesione all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2015, n. 5992; Cass., Sez. 5", 18 settembre 2019, n. 23206; Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2019, n. 23671; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2019, n. 27121; Cass., Sez. 5", 14 dicembre 2019, n. 33012; CaSS., Sez. 5^, 18 giugno 2021, nn. 17494 e 17495; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30891; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37337). 2. Da ultimo, anche il quarto motivo è inammissibile per incoerenza con la ratio decidendi. 2.1 Il mezzo contesta la sentenza impugnata per la formulazione di un generico e superficiale apprezzamento di "aspecificità" in relazione a taluni dei motivi di appello (per la precisione, i motivi dal n. 2 al n. 7 dell'atto di appello, riprodotti per esteso nel corpo del ricorso per cassazione, in ossequio al canone dell'autosufficienza), che avrebbe condotto ad un'erronea dichiarazione di inammissibilità. A dire del ricorrente, infatti, «il Comune di Polignano a Mare, ai sensi dell'art. 53, 1° co., del D.Lgs. n. 546/92, nel ricorso in appello (..) ha presentato una esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta a giudice del gravame, sia delle ragioni (..)» della revisio prioris insta ntiae. 2.2 Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 dìsp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5A, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873). Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve, quindi, consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341). Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, tali da comportare l'inammissibilità dell'appello a termini dell'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall'intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582). Non è, quindi, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato (Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582). 2.3 Nella specie, però, pur con il richiamo all'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, la motivazione dell'absolutio ab instantia da parte del giudice di appello non è stata ravvisata, sul piano formale, nella disorganica stesura delle doglianze, bensì, sul piano sostanziale, nella inadeguatezza funzionale delle censure. Invero, stando alla sentenza impugnata, «le doglianze racchiuse in tali motivi assumono prioritariamente una caratteristica comune per il fatto che intendono affermare l'assenza di violazioni, così come rappresentate nell'atto di appello (..), nell'avviso di accertamento impugnato con il ricorso introduttivo della controversia, miranti, quindi, a sostenere la legittimità del proprio operato in esso trasfuso, non manifestando, affatto, alcuna specifica, necessaria e doverosa capacità critica contro la sentenza gravata (..)». Per cui, la ratio della decisione può essere colta con riguardo all'inidoneità dei predetti motivi di appello a prospettare l'evenienza di erro res in iudicando non assimilabili né riconducibili a quelli già vagliati e disattesi nello scrutinio del gravame. Difatti, rileggendone il testo, si evince come le singole censure finiscano col riportare, sia pure sotto diverse angolazioni, alla questione dell'edificabilità dei suoli soggetti a vincoli urbanistici, che era stata ampiamente scrutinata dal giudice di appello. 2.4 Pertanto, va ribadito che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220). 3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso. 4. Nulla deve essere disposto con riguardo alla regolamentazione delle spese giudiziali, giacché la parte vittoriosa è rimasta intimata. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific
Decreto Cassazione n. 10004/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris