CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 16962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33908/2018 proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), residente in Pescara, al [OSCURATO:PERSONA] n. 78, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso in foglio separato, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara (C.F.: CNCSRN7IC50A944V), con studio in Pescara al [OSCURATO:PERSONA] n. 29, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 66, presso lo F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 33908/2018 Numero sezionale 4540/2022 Numero di raccolta generale 16962/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - controricorrente – -avverso la sentenza n. 385/6/2018, emessa dalla CTR Abruzzo in data 18/04/2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava presso la [OSCURATO:PERSONA] di Pescara l’avviso di accertamento di ripresa a tassazione Irpef e Iva per redditi e volumi di affari non dichiarati relativi all’anno di imposta 2009. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale dell’Abruzzo accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo che tutti i prelevamenti apparivano compatibili con il reddito dichiarato di € 27.000, ad eccezione del prelievo unico di € 5.000 del 22 maggio 2009, che appariva sproporzionato al reddito annuo e alla media dei prelievi mensili e non risultava destinato a spese correnti di carattere personale 5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il contribuente ha resistito depositando controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo d'impugnazione l’[OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lvo 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c., non avendo la CTR, che peraltro avrebbe anche errato nel calcolo dei prelievi, spiegato le ragioni dell’esclusione dal conteggio degli assegni - limitandosi a conteggiare i soli prelevamenti - e i motivi della ritenuta congruità dei prelevamenti rispetto al reddito dichiarato. 2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt. 32, comma 1, nr. 2, del dPR 600/73, 51, comma 2, nr. 2, del dPR 633/72, 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 33908/2018 Numero sezionale 4540/2022 Numero di raccolta generale 16962/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 aver la CTR tenuto conto dell’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente in ordine alla specifica riferibilità di ogni prelevamento sui conti correnti oggetto di verifica ad operazioni non imponibili. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex artt. 6 e 7, commi 2 e 3, del d.l. 119/2018, convertito in legge 136/2018, pur non documentando nell’immediatezza di aver provveduto al pagamento integrale delle rate. La causa, dopo che è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 15.1.2020, può essere decisa alla luce della nota dell’Avvocatura dello Stato del 22/9/2020, nella quale si dà atto che il contribuente, come da comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, ha provveduto al pagamento e si fa espressa istanza per la declaratoria di estinzione del processo. Considerato che, in relazione al contenuto dell'istanza e della documentazione allegata, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6 D.L. n.119/2018, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 27.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G