CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 novembre 1983
Cassazione n. 45968/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/11/1983 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Dik cLOCA:1---FQXLS) (5-t-53.Gt.t AL< st-14-) 12Jel trè ou-C .)t-C c-oyth-.3 ' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con sentenza emessa in data 22 aprile 2021 il GIP del Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al delitto di tentato omicidio pluriaggravato oggetto di contestazione. Il fatto, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], risulta avvenuto in Imola, all'interno di un circolo ricreativo, in data 8 agosto 2020. In sede di decisione è stata esclusa l'incidenza della recidiva nonchè la circostanza aggravante dei motivi abietti, mentre è stata confermata la ricorrenza della circostanza aggravante di aver agito per motivi di discriminazione razziale. La pena è stata quantificata in anni otto di reclusione. 1.1 In sintesi, la ricostruzione del fatto - incontroversa sulla ascrivibilità all'imputato della condotta materiale - si basa su : a) le deposizioni rese dai testi Sorrentino e Morotti sulle modalità dell'aggressione di cui fu vittima [OSCURATO:PERSONA]; b) le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] ; c) le dichiarazioni rese dalla vittima [OSCURATO:PERSONA] ; d) i referti relativi alle lesioni riportate da [OSCURATO:PERSONA] e la posteriore consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero; e) le dichiarazioni rese dall'imputato, tese ad inquadrare l'episodio in termini di reazione ad un atteggiamento offensivo tenuto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.2Le verifiche medico-legali consentivano, in particolare, di accertare che [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto da più fendenti (almeno cinque) localizzati al volto, in zona ascellare sinistra, all' ennitorace sinistro, in regione sternale e al braccio. La penetrazione della lama a livello sternale ha determinato una lesione dell'aorta ascendente suturata chirurgicamente. 1.3 In sede di valutazione delle evidenze probatorie il GIP rileva che in modo sostanzialmente concorde le fonti testimoniali asseverano la ricostruzione ipotizzata dall'accusa. [OSCURATO:PERSONA] è stato oggetto di una violenta aggressione portata dall'imputato con uno strumento di offesa potenzialmente letale. Il gesto lesivo posto in essere dal Bandini è stato di mera difesa. Le sedi corporee attinte, il numero e la forza di penetrazione dei colpi depongono in modo univoco per la ricorrenza dell'animus necandi, pur in un contesto ricostruttivo che non ha consentito di fare chiarezza sul movente (il che determina la valutazione di insussistenza della circostanza aggravante della futilità dei motivi). Viene ritenuta sussistente la circostanza aggravante della finalità concorrente di odio razziale, in rapporto alle modalità del fatto. In particolare il GIP ritiene provato che nella fase iniziale dell'aggressione Hasibra ha appellato il Bandini ' negro coglione', il che integra la previsione di legge azionata, ponendosi come possibile antecedente causale di ulteriori comportamenti discriminatori. La pena per il tentativo di omicidio aggravato viene determinata in anni dodici di reclusione, ridotta ad anni otto per la scelta del rito. 2. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 5 novembre 2021 ha confermato la prima decisione. 2.1 In motivazione si respinge il motivo teso alla riqualificazione del fatto nel meno grave reato di lesioni aggravate, così come le ulteriori doglianze in tema di legittima difesa o provocazione. Ciò in relazione al contenuto di talune deposizioni testimoniali che consentono di inquadrare la condotta tenuta dall'imputato come univocamente diretta, anche per le modalità obiettive di realizzazione, a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] . La volontà di cagionare un evento di elevata gravità - o la morte - non è posta in dubbio dalle argomentazioni difensive, né può imputarsi alla vittima alcuna condotta realmente provocatoria, essendosi costui rifiutato di seguire hasibra in un luogo appartato proprio in ragione delle modalità con cui simile richiesta gli venne rivolta. 2.2 Quanto alla ricorrenza della circostanza aggravante della discriminazione razziale, si ritiene integrata la previsione di legge in ragione del fatto che con la condotta tenuta si è inteso manifestare un pregiudizio di inferiorità legato alla condizione della vittima, che proprio per il colore della pelle non poteva rifiutare di seguire Hasibra. La pena viene ritenuta congrua in rapporto alla particolare gravità del fatto ed al negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, gravato da precedenti e resosi irreperibile dopo il fatto per più di un mese. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.3.1 In riferimento alla qualificazione del fatto ed alla possibile rilevanza della condotta della vittima si imputa alla Corte di secondo grado la sottovalutazione dei comportamenti tenuti da [OSCURATO:PERSONA]. Costui rifiutò il c:hiarimento verbale (si ipotizza sulla attività di spaccio tenuta in zona, come riferito dall'imputato) e tenne a sua volta una condotta aggressiva, aspetti su cui la Corte di secondo grado non si sofferma in modo adeguato, aderendo alla tesi -- non dimostrata - della aggressione unilaterale. 3.2 In riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della discriminazione razziale si evidenzia che l'espressione utilizzata - pur dispregiativa - non allude ad alcuna finalità discriminatoria né tendeva a manifestare o suscitare odio razziale, trattandosi di epiteto utilizzato nel contesto della lite. Non vi sarebbe corrispondenza con la previsione di legge. 3.3 In riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche si evidenzia che la motivazione espressa finisce con eludere il tema complessivo della particolare entità del trattamento sanzionatorlo. 4. Ha depositato conclusioni scritte la parte civile, con cui si sostiene la infondatezza del ricorso. 5. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 5.1 Quanto al profilo della qualificazione giuridica del fatto, alla tesi della legittima difesa putativa ed alla circostanza attenuante della provocazione il ricorso è inammissibile perché tendente ad una rivalutazione di segmenti del fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. Le tesi difensive sono, peraltro, meramente assertive e omettono di confrontarsi con le argomentazioni espresse nelle decisioni di merito, non essendo - in effetti - emersa la reale motivazione della condotta aggressiva tenuta da Hasibra ma al contempo risultando da più deposizioni tra loro coincidenti la dinamica di aggressione unilaterale, ascrivibile al ricorrente. 5.2 Le modalità del fatto sono state correttamente ritenute espressive dell'animus necandi, trattandosi di utilizzo di un coltello con notevole forza di penetrazione in zone corporee sedi di grossi vasi sanguigni e organi vitali, il che porta a ritenere sussistente il dolo diretto alternativo di morte o lesioni gravissime. 5.3 Quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 604 ter cod.pen., il ricorso è infondato. Va rilevato che il contesto pubblico in cui è stata rivolta l'offesa è stato ritenuto, in maniera immune da vizi, aspetto rilevante al fine di integrare detta aggravante, risultando indicativo di una concorrente finalità di discriminazione razziale. Come è stato ritenuto in casi analoghi da questa Corte di legittimità la circostanza aggravante prevista dall'art. 604-ter cod. pen. è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente (di recente, Sez. V n. 307 del 18.11.2020, dep. 2021, rv 280146). 5.4 Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, trattandosi di critiche che non si confrontano con il percorso argomentativo espresso nella decisione impugnata, basato su dati obiettivi, apprezzati senza alcun vizio logico e correlati ai parametri discrezionali di cui all'art.133 cod.pen. Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle