Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 16731/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che deve essere trattato preliminarmente in quanto assorbente il motivo di ricorso che deduce l'illegittimità della mancata sospensione del termine per il deposito della sentenza, cui avrebbe fatto seguito la dilatazione del termine per proporre impugnazione, e che, pertanto, in concreto, avrebbe condotto a ritenere l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tempestivo, invece che tardivo.

Ritenuto che si tratta di doglianza è manifestamente infondata, tenuto conto del recente pronunciamento delle sezioni unite secondo cui i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal di. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni (Sez.

U, Sentenza n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586 -- 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] andrail=r_i_o_21 Agostinacchio L i h Lettiti IN Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che deve essere trattato preliminarmente in quanto assorbente il motivo di ricorso che deduce l'illegittimità della mancata sospensione del termine per il deposito della sentenza, cui avrebbe fatto seguito la dilatazione del termine per proporre impugnazione, e che, pertanto, in concreto, avrebbe condotto a ritenere l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tempestivo, invece che tardivo. Ritenuto che si tratta di doglianza è manifestamente infondata, tenuto conto del recente pronunciamento delle sezioni unite secondo cui i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal di. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni (Sez. U, Sentenza n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586 -- 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] andrail=r_i_o_21 Agostinacchio L i h Lettiti IN Il
Sentenza Cassazione n. 16731/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris