CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09299/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15292-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 2605/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 15292 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- Rg 15292/2020 [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella esattoriale con la quale il concessionario per la riscossione della Regione Puglia aveva chiesto il pagamento della tassa automobilistica evasa per il periodo settembre 2009-agosto 2010 oltre sanzioni, interessi e spese, eccependo che la cartella era stata notificata oltre lo spirare del termine di prescrizione successivo alla notifica dell'atto di accertamento. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Bari accoglieva il ricorso e su ricorso in appello proposto dalla Regione Puglia , la Commissione tributaria regionale della Puglia con sentenza nr. 2605/2019 , confermava la sentenza di primo grado e dichiarava prescritto il credito per decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Puglia ha proposto ricorso per cassazione la Regione Lazio con due motivi [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese. Diritto [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, in riferimento all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello ha ritenuto prescritto il credito con il decorso di tre anni diversamente da quanto previsto dalla norma che richiede espressamente l'intero decorso del terzo anno successivo a quello che deve essere effettuato il pagamento. Con un secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli art 2935 e 2945 c.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver ritenuto che il nuovo termine dal quale il nuovo periodo inizia a decorrere coincide con quello della notificazione dell'avviso di accertamento. La Corte ritiene che la tematica veicolata con il presente ricorso debba essere rimessa alla sezione V in assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto. P.Q.M. La Corte rimette il procedimento alla sezione V. Roma 4.11.2021 Il