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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20359/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

UNALE di SAVONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe depositata il 10 febbraio 2025 il Tribunale di Savona, inesito a rito abbreviato, ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all’art. 4legge n. 110 del 1975 (perché senza giustificato motivo, portava fuori dalla propriaabitazione o dalle appartenenze di essa strumenti atti ad offendere e segnatamente un paiodi tronchesi con punta acuminata) e, ritenuta l’ipotesi della lieve entità ai sensi dell’art. 4,comma 3, parte II, legge n. 110 del 1975, concesse le attenuanti generiche, lo hacondannato alla pena di 800 euro di ammenda; operata la riduzione per il rito, ha irrogato lapena finale di euro 533 di ammenda disponendone, a richiesta, la rateizzazione in tredicirate da euro 41 ciascuna.2.

Avverso la sentenza ha proposto impugnazione – convertita in ricorso percassazione (v. postea § 3) – innanzi alla Corte d’appello di Genova il difensore di fiduciadell’imputato, affidato a quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo, l’appellante ha eccepito il difetto ovvero la carenza e l’illogicitàdella motivazione.

Il Tribunale non ha minimamente affrontato il tema della reale tipologiadello strumento (tronchesi) e della sua reale offensività, del suo uso concreto da partedell’imputato e del contesto in cui è avvenuto il porto; si tratta di motivazione apparenteinidonea a sostenere la pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio.2.2.

Con il secondo motivo si deduce l’insussistenza degli elementi costitutivi dellafattispecie di reato in contestazione.

È emerso con chiarezza che l’imputato ha portato consé il tronchesino in questione al solo fine di rompere l’antitaccheggio applicato agli indumentisottratti alla Decatlon e poterli sottrarre sicché il Tribunale non avrebbe dovuto procedereallo stralcio per questo reato ma, semmai, assorbire il porto di questo strumento nel reato difurto aggravato dalla violenza sulle cose per il quale ha proceduto separatamente nell’ambitodel giudizio per direttissima.Si eccepisce che le tronchesi in questione, non rientrano nell’elenco contemplatodall’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, e non può essere considerato arma da punta oda taglio, tanto più che non vi è agli atti alcuna descrizione neppure sommaria circa la realefattezza dello strumento.2.3.

Con il terzo motivo, in subordine, l’appellante ha invocato il riconoscimento dellacausa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., stante laminima offensività del porto delle tronchesi, quale strumento volto ad offendere.La difesa ha osservato che i pur risalenti precedenti dell’appellante (l’ultimo risale adoltre sette anni fa) richiamati dal Tribunale non potevano dirsi ostativi al riconoscimento dellarichiesta causa di esclusione della punibilità, essendo pacifico che il giudizio sulla abitualitàvada attualizzato al momento della decisione, con la conseguenza che non possono essereutilizzati ai fini del giudizio di inclinazione alla commissione di reati precedenti penali risalentie seguiti da un lungo lasso di tempo in cui il soggetto, non violando la legge penale, abbiadato corretta prova di buona condotta.2.4.

Con il quarto motivo, in ulteriore subordine, l’appellante ha richiesto la riduzionedella pena pecuniaria dell’ammenda nello stretto minimo edittale, previo riconoscimentodelle attenuanti generiche e riduzione del rito, e l’applicazione della massima rateizzazione.Si lamenta l’eccessività della pena base di 1.200 di ammenda e l’applicatarateizzazione per sole 13 rate mensili: l’imputato ha riparato integralmente il danno, ha avutouna condotta processuale esemplare ed ha in atto un percorso di recupero rispetto apregresse vicende, sicché merita la pena minima e la massima rateizzazione.In conclusione, la Difesa appellante ha richiesto l’assoluzione dell’imputato perché ilfatto non sussiste o comunque con l’ampia formula assolutoria meglio ritenuta; in subordine,ha chiesto il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; inulteriore subordine, ha chiesto la rideterminazione della pena pecuniaria nello stretto minimoedittale, previo riconoscimento delle generiche e della riduzione del rito, con applicazionedella massima rateizzazione.3.

La Corte d’appello di Genova, con l’ordinanza in epigrafe resa il 1° aprile 2026, hadichiarato l’inammissibilità dell’appello e, previa riqualificazione dell’impugnazione comericorso di cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.4. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta dell’8maggio 2026, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo e secondo motivo di ricorso – valutabili congiuntamente in quanto deduconocensure relativa alla qualificazione giuridica del fatto tra loro connesse se non sovrapponibili– sono complessivamente infondati.1.1.

Deve osservarsi che l’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, sanziona lacondotta consistente nel porto, senza giustificato motivo, di «strumenti da punta o da taglioalla sola condizione che avvenga «senza giustificato motivo».1.1.1.

La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente spiegato che, in tema di reaticoncernenti le armi, per arma in senso proprio deve intendersi quella la cui destinazionenaturale è l'offesa alla persona (rientrano in tale categoria, secondo l'art. 30 T.U.L.P.S. el'art. 45 comma primo, del relativo regolamento, sia le armi da sparo che quelle cd. bianche);sono, invece, armi improprie quelle che, pur avendo una specifica diversa destinazione,possono tuttavia servire all’offesa personale, secondo le indicazioni date dall’art. 4 legge n.110 del 1975.Si possono definire improprie, allora, le armi che, per loro natura, non sono destinateall’offesa della persona, pur potendo, tuttavia, nuocere, se utilizzate in maniera pericolosa(cacciaviti, martelli, asce, trapani, catene, tubi di ferro) e, perciò, qualsiasi strumento che, purnon avendo come naturale destinazione l'offesa, può essere utilizzato anche con quel fine(cfr. Sez. 1, n. 22998 del 24/01/2024, Ciarletti, non mass., in motiv. §): si tratta di oggetti cuisi riferisce l’ultima parte della citata disposizione non indicati in dettaglio ma per i qualioccorre che appaiano «chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, perl’offesa alla persona» (Sez. 1, n. 32872 del 16/09/2025, Maftei, non mass.; Sez. 2, n. 15908del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101-01; in motivazione anche Sez. 1, n. 10279 del29/11/2011, dep. 2012, Croce, Rv. 252253-01, in cui è stato ritenuto sussistente il reato nelcaso di porto di un coltello a serramanico, con lama di cm. 6, pur se non erano emersielementi circa la loro destinazione all’offesa alla persona).1.1.2.

L’impugnata sentenza spiega – succintamente ma correttamente, senzaincorrere in errori qualificatori – le ragioni per le quali il paio di tronchesi in questione(utilizzate dall’imputato, arrestato in flagranza di reato nel procedimento principale per furtoaggravato definito con giudizio per direttissima, per rimuovere le placche antitaccheggiodegli oggetti sottratti furtivamente esposti sugli scaffali dell’esercizio commerciale), descrittonel capo di imputazione «con punta acuminata», deve ritenersi «strumento da punta o dataglio atto ad offendere» poiché dotato di una lama appuntita e tagliente e, in quanto tale,idonea ad arrecare offesa (anche) alla persona, facendone derivare la conseguenza chedetto strumento rientra senz’altro tra le armi improprie.Si tratta di motivazione non apparente, conforme a diritto e non manifestamenteillogica, perché – come risulta dagli atti e come non è neppure contestato dalla difesadell’imputato – il ricorrente con tale arnese ha esercitato violenza sulle cose (art. 625,secondo comma, cod. pen.) onde rimuovere i dispositivi antitaccheggio, sicché trattasisenz’altro di arma «da taglio» potenzialmente utilizzabile, alla bisogna, anche contro lapersona.1.2.

Manifestamente infondata è, poi, doglianza che lamenta il mancato assorbimentodella contestazione ex art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 su cui è intervenuta condannanell’aggravante della violenza sulle cose del furto aggravato contestata nel procedimentoprincipale definito per direttissima, di cui il presente è stralcio.Come insegna questa Corte – con principio al quale si intende dare continuità – lasussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.con riferimento al porto di un'arma, non determina l'assorbimento nel reato di furto di quelli diillecita detenzione della predetta arma o di porto ingiustificato di essa, previsto dall’art. 4,legge 18 aprile 1975, n. 110, atteso che la circostanza aggravante non postula l'illiceità delladetenzione o del porto dell'arma ed è finalizzata a tutelare un bene giuridico diverso,stigmatizzando la predisposizione di strumenti volti a rendere più agevole la sottrazione el'impossessamento dei beni mobili. (Sez. 5, n. 37212 del 28/04/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv.270917-01).2. è infondato il terzo motivo di impugnazione, con assorbimento dell’ultimo motivo(ulteriormente subordinato) relativo al trattamento sanzionatorio.2.1.

La sentenza impugnata, nel riportare le conclusioni delle parti, riporta le richiestedel difensore dell’imputato nei seguenti termini: “chiede l’assoluzione con la formula megliovista, in subordine chiede applicare l’art. 131-bis cod. pen., in ulteriore subordine chiede chesia riconosciuta l’ipotesi di lieve entità […]” (v. pag. 2 sent. imp.).2.2.

Il Tribunale ha ritenuto che i «precedenti penali emergenti dal certificato delcasellario giudiziale impediscono di applicare la speciale causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen., come richiesto dalla Difesa in sede di discussione».2.3.

Rileva questa Corte come dal certificato giudiziale in atti – cui questa Corte haaccesso in ragione del vizio sollevato in questa sede – risulta che il ricorrente è statoreiteratamente condannato per furto (cfr. iscrizioni sub 1, sub 2, sub 3, sub 13 e sub 15 delcasellario giudiziale) aggravato dalla violenza sulle cose ex art. 625, n. 2, cod. pen. (cfr.condanne sub 2, sub 3, sub 13 e sub 15 del casellario) e dalla recidiva specifica, reiterata einfraquinquennale) e ha riportato anche una condanna irrevocabile per porto d’armi ex art. 4legge n. 110 del 1975 e 707 cod. pen. (condanna sub 15 del casellario), sicché èineccepibile la decisione del Tribunale di fondare il rigetto della richiesta di applicazione dellarichiesta causa di non punibilità sulla base dei precedenti penali dell’imputato (cfr. Sez. 1, n.25757 del 20/05/2025, Pesce, non mass. sul punto, in motiv.; conf.

Sez. 3, n. 776 del04/04/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271863-01, secondo cui «la causa di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essereapplicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato, anche se nongravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole - ovveroplurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratiopuniendi - anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolaretenuità»).4.

L’ultimo motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimitàe, comunque, manifestamente infondate.Anzitutto, in tema di determinazione della misura della pena, la graduazione dellesanzioni rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. attraverso l’enunciazione, anche sintetica,dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n.32132 del 12/06/2025, Marfella e altri, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017,Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196-01; Sez.2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754-01), con la conseguenza che èinammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della suacongruità, ove la relativa determinazione – come avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 1sent. imp.) – non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta dasufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.238851; con riferimento alle pene accessorie fallimentari, cfr. Sez. 5, n. 7034 del24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01).In secondo luogo, va ribadito che non è necessaria una specifica e dettagliatamotivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della mediaedittale, ex multis, Sez. 2, n. 28852 del 08/65/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464-01) essendosufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti glielementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 3, n. 27670 del 2/7/2025, Vinaccia,non mass. sul punto; Sez. 3, n. 24722 del 12/6/2025, Palmieri e altro, non mass.; Sez. 4, n.46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01; Sez. 2, n. 28852 del 8/5/2013,Rv. 256464-01), come pure l’accenno all’equità quale criterio di sintesi adeguato esufficiente (Sez. 4, n. 37867 del 18/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264726-01; Sez. 2, n. 28852 del8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464-01; Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluio, Rv.201495-01) e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suocomplesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata allaquantificazione della pena stessa (Sez. 1, n. 32132 del 12/06/2025, Marfella e altri, nonmass. sul punto; Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949-01).Nella specie, il Tribunale, dopo aver applicato l’attenuante della lieve entità (art. 4,comma 3, secondo periodo, legge n. 110 del 1975), ha applicato la sola pena dell’ammendanella misura base di euro 800 (pag. 1 sent. imp.), a fronte di una cornice edittale da 1.000 a10.000 euro, con successiva riduzione per il rito e con irrogazione della pena finale di euro533 di ammenda, disponendo la rateizzazione in n. 13 rate, con conseguente esclusionedella necessità di una motivazione analitica sul punto (cfr. ad es.

Sez. 3, n. 24596 del15/4/2025, Majan e altro, non mass.; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276288-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464-01; Sez. 1, n.24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti e altri, Rv. 255825-01; Sez. 6, n. 35346 del 12/6/2008,Bonarrigo e altri, Rv. 241189-01; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, dep. 2000, Baragiani,Rv. 217333-01).5.

In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UNALE di SAVONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe depositata il 10 febbraio 2025 il Tribunale di Savona, inesito a rito abbreviato, ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all’art. 4legge n. 110 del 1975 (perché senza giustificato motivo, portava fuori dalla propriaabitazione o dalle appartenenze di essa strumenti atti ad offendere e segnatamente un paiodi tronchesi con punta acuminata) e, ritenuta l’ipotesi della lieve entità ai sensi dell’art. 4,comma 3, parte II, legge n. 110 del 1975, concesse le attenuanti generiche, lo hacondannato alla pena di 800 euro di ammenda; operata la riduzione per il rito, ha irrogato lapena finale di euro 533 di ammenda disponendone, a richiesta, la rateizzazione in tredicirate da euro 41 ciascuna.2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione – convertita in ricorso percassazione (v. postea § 3) – innanzi alla Corte d’appello di Genova il difensore di fiduciadell’imputato, affidato a quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, l’appellante ha eccepito il difetto ovvero la carenza e l’illogicitàdella motivazione. Il Tribunale non ha minimamente affrontato il tema della reale tipologiadello strumento (tronchesi) e della sua reale offensività, del suo uso concreto da partedell’imputato e del contesto in cui è avvenuto il porto; si tratta di motivazione apparenteinidonea a sostenere la pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio.2.2. Con il secondo motivo si deduce l’insussistenza degli elementi costitutivi dellafattispecie di reato in contestazione. È emerso con chiarezza che l’imputato ha portato consé il tronchesino in questione al solo fine di rompere l’antitaccheggio applicato agli indumentisottratti alla Decatlon e poterli sottrarre sicché il Tribunale non avrebbe dovuto procedereallo stralcio per questo reato ma, semmai, assorbire il porto di questo strumento nel reato difurto aggravato dalla violenza sulle cose per il quale ha proceduto separatamente nell’ambitodel giudizio per direttissima.Si eccepisce che le tronchesi in questione, non rientrano nell’elenco contemplatodall’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, e non può essere considerato arma da punta oda taglio, tanto più che non vi è agli atti alcuna descrizione neppure sommaria circa la realefattezza dello strumento.2.3. Con il terzo motivo, in subordine, l’appellante ha invocato il riconoscimento dellacausa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., stante laminima offensività del porto delle tronchesi, quale strumento volto ad offendere.La difesa ha osservato che i pur risalenti precedenti dell’appellante (l’ultimo risale adoltre sette anni fa) richiamati dal Tribunale non potevano dirsi ostativi al riconoscimento dellarichiesta causa di esclusione della punibilità, essendo pacifico che il giudizio sulla abitualitàvada attualizzato al momento della decisione, con la conseguenza che non possono essereutilizzati ai fini del giudizio di inclinazione alla commissione di reati precedenti penali risalentie seguiti da un lungo lasso di tempo in cui il soggetto, non violando la legge penale, abbiadato corretta prova di buona condotta.2.4. Con il quarto motivo, in ulteriore subordine, l’appellante ha richiesto la riduzionedella pena pecuniaria dell’ammenda nello stretto minimo edittale, previo riconoscimentodelle attenuanti generiche e riduzione del rito, e l’applicazione della massima rateizzazione.Si lamenta l’eccessività della pena base di 1.200 di ammenda e l’applicatarateizzazione per sole 13 rate mensili: l’imputato ha riparato integralmente il danno, ha avutouna condotta processuale esemplare ed ha in atto un percorso di recupero rispetto apregresse vicende, sicché merita la pena minima e la massima rateizzazione.In conclusione, la Difesa appellante ha richiesto l’assoluzione dell’imputato perché ilfatto non sussiste o comunque con l’ampia formula assolutoria meglio ritenuta; in subordine,ha chiesto il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; inulteriore subordine, ha chiesto la rideterminazione della pena pecuniaria nello stretto minimoedittale, previo riconoscimento delle generiche e della riduzione del rito, con applicazionedella massima rateizzazione.3. La Corte d’appello di Genova, con l’ordinanza in epigrafe resa il 1° aprile 2026, hadichiarato l’inammissibilità dell’appello e, previa riqualificazione dell’impugnazione comericorso di cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.4. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta dell’8maggio 2026, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo e secondo motivo di ricorso – valutabili congiuntamente in quanto deduconocensure relativa alla qualificazione giuridica del fatto tra loro connesse se non sovrapponibili– sono complessivamente infondati.1.1. Deve osservarsi che l’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, sanziona lacondotta consistente nel porto, senza giustificato motivo, di «strumenti da punta o da taglioalla sola condizione che avvenga «senza giustificato motivo».1.1.1. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente spiegato che, in tema di reaticoncernenti le armi, per arma in senso proprio deve intendersi quella la cui destinazionenaturale è l'offesa alla persona (rientrano in tale categoria, secondo l'art. 30 T.U.L.P.S. el'art. 45 comma primo, del relativo regolamento, sia le armi da sparo che quelle cd. bianche);sono, invece, armi improprie quelle che, pur avendo una specifica diversa destinazione,possono tuttavia servire all’offesa personale, secondo le indicazioni date dall’art. 4 legge n.110 del 1975.Si possono definire improprie, allora, le armi che, per loro natura, non sono destinateall’offesa della persona, pur potendo, tuttavia, nuocere, se utilizzate in maniera pericolosa(cacciaviti, martelli, asce, trapani, catene, tubi di ferro) e, perciò, qualsiasi strumento che, purnon avendo come naturale destinazione l'offesa, può essere utilizzato anche con quel fine(cfr. Sez. 1, n. 22998 del 24/01/2024, Ciarletti, non mass., in motiv. §): si tratta di oggetti cuisi riferisce l’ultima parte della citata disposizione non indicati in dettaglio ma per i qualioccorre che appaiano «chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, perl’offesa alla persona» (Sez. 1, n. 32872 del 16/09/2025, Maftei, non mass.; Sez. 2, n. 15908del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101-01; in motivazione anche Sez. 1, n. 10279 del29/11/2011, dep. 2012, Croce, Rv. 252253-01, in cui è stato ritenuto sussistente il reato nelcaso di porto di un coltello a serramanico, con lama di cm. 6, pur se non erano emersielementi circa la loro destinazione all’offesa alla persona).1.1.2. L’impugnata sentenza spiega – succintamente ma correttamente, senzaincorrere in errori qualificatori – le ragioni per le quali il paio di tronchesi in questione(utilizzate dall’imputato, arrestato in flagranza di reato nel procedimento principale per furtoaggravato definito con giudizio per direttissima, per rimuovere le placche antitaccheggiodegli oggetti sottratti furtivamente esposti sugli scaffali dell’esercizio commerciale), descrittonel capo di imputazione «con punta acuminata», deve ritenersi «strumento da punta o dataglio atto ad offendere» poiché dotato di una lama appuntita e tagliente e, in quanto tale,idonea ad arrecare offesa (anche) alla persona, facendone derivare la conseguenza chedetto strumento rientra senz’altro tra le armi improprie.Si tratta di motivazione non apparente, conforme a diritto e non manifestamenteillogica, perché – come risulta dagli atti e come non è neppure contestato dalla difesadell’imputato – il ricorrente con tale arnese ha esercitato violenza sulle cose (art. 625,secondo comma, cod. pen.) onde rimuovere i dispositivi antitaccheggio, sicché trattasisenz’altro di arma «da taglio» potenzialmente utilizzabile, alla bisogna, anche contro lapersona.1.2. Manifestamente infondata è, poi, doglianza che lamenta il mancato assorbimentodella contestazione ex art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 su cui è intervenuta condannanell’aggravante della violenza sulle cose del furto aggravato contestata nel procedimentoprincipale definito per direttissima, di cui il presente è stralcio.Come insegna questa Corte – con principio al quale si intende dare continuità – lasussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.con riferimento al porto di un'arma, non determina l'assorbimento nel reato di furto di quelli diillecita detenzione della predetta arma o di porto ingiustificato di essa, previsto dall’art. 4,legge 18 aprile 1975, n. 110, atteso che la circostanza aggravante non postula l'illiceità delladetenzione o del porto dell'arma ed è finalizzata a tutelare un bene giuridico diverso,stigmatizzando la predisposizione di strumenti volti a rendere più agevole la sottrazione el'impossessamento dei beni mobili. (Sez. 5, n. 37212 del 28/04/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv.270917-01).2. è infondato il terzo motivo di impugnazione, con assorbimento dell’ultimo motivo(ulteriormente subordinato) relativo al trattamento sanzionatorio.2.1. La sentenza impugnata, nel riportare le conclusioni delle parti, riporta le richiestedel difensore dell’imputato nei seguenti termini: “chiede l’assoluzione con la formula megliovista, in subordine chiede applicare l’art. 131-bis cod. pen., in ulteriore subordine chiede chesia riconosciuta l’ipotesi di lieve entità […]” (v. pag. 2 sent. imp.).2.2. Il Tribunale ha ritenuto che i «precedenti penali emergenti dal certificato delcasellario giudiziale impediscono di applicare la speciale causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen., come richiesto dalla Difesa in sede di discussione».2.3. Rileva questa Corte come dal certificato giudiziale in atti – cui questa Corte haaccesso in ragione del vizio sollevato in questa sede – risulta che il ricorrente è statoreiteratamente condannato per furto (cfr. iscrizioni sub 1, sub 2, sub 3, sub 13 e sub 15 delcasellario giudiziale) aggravato dalla violenza sulle cose ex art. 625, n. 2, cod. pen. (cfr.condanne sub 2, sub 3, sub 13 e sub 15 del casellario) e dalla recidiva specifica, reiterata einfraquinquennale) e ha riportato anche una condanna irrevocabile per porto d’armi ex art. 4legge n. 110 del 1975 e 707 cod. pen. (condanna sub 15 del casellario), sicché èineccepibile la decisione del Tribunale di fondare il rigetto della richiesta di applicazione dellarichiesta causa di non punibilità sulla base dei precedenti penali dell’imputato (cfr. Sez. 1, n.25757 del 20/05/2025, Pesce, non mass. sul punto, in motiv.; conf. Sez. 3, n. 776 del04/04/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271863-01, secondo cui «la causa di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essereapplicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato, anche se nongravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole - ovveroplurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratiopuniendi - anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolaretenuità»).4. L’ultimo motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimitàe, comunque, manifestamente infondate.Anzitutto, in tema di determinazione della misura della pena, la graduazione dellesanzioni rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. attraverso l’enunciazione, anche sintetica,dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n.32132 del 12/06/2025, Marfella e altri, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017,Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196-01; Sez.2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754-01), con la conseguenza che èinammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della suacongruità, ove la relativa determinazione – come avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 1sent. imp.) – non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta dasufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.238851; con riferimento alle pene accessorie fallimentari, cfr. Sez. 5, n. 7034 del24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01).In secondo luogo, va ribadito che non è necessaria una specifica e dettagliatamotivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della mediaedittale, ex multis, Sez. 2, n. 28852 del 08/65/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464-01) essendosufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti glielementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 3, n. 27670 del 2/7/2025, Vinaccia,non mass. sul punto; Sez. 3, n. 24722 del 12/6/2025, Palmieri e altro, non mass.; Sez. 4, n.46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01; Sez. 2, n. 28852 del 8/5/2013,Rv. 256464-01), come pure l’accenno all’equità quale criterio di sintesi adeguato esufficiente (Sez. 4, n. 37867 del 18/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264726-01; Sez. 2, n. 28852 del8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464-01; Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluio, Rv.201495-01) e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suocomplesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata allaquantificazione della pena stessa (Sez. 1, n. 32132 del 12/06/2025, Marfella e altri, nonmass. sul punto; Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949-01).Nella specie, il Tribunale, dopo aver applicato l’attenuante della lieve entità (art. 4,comma 3, secondo periodo, legge n. 110 del 1975), ha applicato la sola pena dell’ammendanella misura base di euro 800 (pag. 1 sent. imp.), a fronte di una cornice edittale da 1.000 a10.000 euro, con successiva riduzione per il rito e con irrogazione della pena finale di euro533 di ammenda, disponendo la rateizzazione in n. 13 rate, con conseguente esclusionedella necessità di una motivazione analitica sul punto (cfr. ad es. Sez. 3, n. 24596 del15/4/2025, Majan e altro, non mass.; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276288-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464-01; Sez. 1, n.24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti e altri, Rv. 255825-01; Sez. 6, n. 35346 del 12/6/2008,Bonarrigo e altri, Rv. 241189-01; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, dep. 2000, Baragiani,Rv. 217333-01).5. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20359/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris