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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01815/2023

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e Sabrina, rappresentati e difes i per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31.

Ricorrenti contro Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Anagni.

Intimata avverso la sentenza n.7946/2017 della Corte di appello di Roma , depositata il 13.

12. 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20.

1. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa e ragioni della decisione R.G.

N. 9601/2018.Con sentenza n. 7946/2017 del 13.

12. 2017 , la Corte di appello di Roma confermò la decisione di primo grado che aveva respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dirette a far dichiarare la nullità, perché usurarie, delle clausole del contratto di mutuo stipulato dagli esponenti,in data 15.

9. 2009, con la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Anagni che prevedevano la misura degli interessi e l’illegittimità della segnalazione del loro nominativo effettuata dalla Banca al CRIF, con condanna della convenuta alla restituzione di quanto da loro corrisposto in eccedenza ed al risarcimento dei danni.

La Corte distrettuale , premesso che la usurarietà degli interessi doveva essere valutata al momento della conclusione del contratto e non al momento del loro pagamento, motivò la statuizione di rigetto sul rilievo che gli interessi corrispettivi erano stati pattuiti nella misura, sia pure variabile, del 3% e quelli moratori con una maggiorazione dell’1,5%, con l’effetto che, anche considerando le spese di istruttoria e quelle di stipula, non anche quelle per la polizza assicurativa, l’iscrizione dell’ipoteca e lo svolgimento della perizia, di cui gli appellanti non avevano fornito prova documentale, il tasso effettivo convenuto, pari a 4,7702%, risultava inferiore al tasso soglia all’epoca vigente, indicato dagli stessi attori nel 5,09%.

Precisò inoltre, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per avere la Banca segnalato, senza previo avviso, il loro nominativo al CRIF, che quest’ultimo, dopo aver provveduto “ ad attivare un procedimento di verifica urgente“, aveva sospeso, stante la mancata risposta della Banca, la visibilità della relativa informazione e che la parte non aveva specificamente allegato alcun tipo di pregiudizio conseguente.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 19.

3. 2018, ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Anagni non ha svolto attività difensiva.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 1 decreto legge 29.

12. 2000, n. 394, della leggen. 108 del 1996 e dell’art. 644 cod. p en ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, al fine di R.G.

N. 9601/2018.determinare il tasso degli interessi pattuiti, non ha tenuto conto delle spese della polizza assicurativa richiesta dalla Banca, di quelle di perizia ( pari ad euro 300,00 ) e di quelle notarili ( pari a euro 1.000,00 ) , sul presupposto , errato, che non fosse stata prodotta la relativa documentazione, che invece era stata depositata in primo grado con la seconda memoria istruttoria, né del corrispettivo convenuto, pari all’1%, per l’estinzione anticipata del mutuo.

Sostiene nello specifico il ricorso che la Corte distrettuale, per la determinazione del tasso di interesse usurario, avrebbe dovuto valutare anche tali oneri accessori, atteso che, ai sensi dell’art. 644, comma 4, c.p., a tal fine, deve tenersi conto “ delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito“.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Inammissibile è in particolare la censura secondo cui la Corte romana, cadendo in errore circa la effettiva produzione documentale, avrebbe ritenuto non dimostrate le spese relative al premio previsto dalla polizza assicurativa ed a quelle di perizia, specificando il ricorso l’ammontare solo del costo di quest’ultimo, che indica in euro 300,00, non anche del primo, che, essendo rimasto indeterminato, non è suscettibile di alcuna valutazione.

Né il ricorso precisa che il relativo computo avrebbe prodotto l’innalzamento della misura degli interessi oltre il tasso soglia.

La doglianza non appare pertanto decisiva.

In relazione alle spese di stipula del mutuo, si segnala invece che esse sono state considerate dal giudice a quo, che le ha indicate, sulla base della stessa perizia tecnica del 27.

5. 2015 depositata dagli attori, nell’importo di euro 129,11, quantificazione che, integrando un accertamento di fatto, compiuto per di più su indicazione della stessa parte interessata, non appare superabile dalla diversa indicazione del loro ammontare, nella somma di euro 1.000,00, prospettata dal ricorso.

La tesi difensiva secondo cui ai fini del vaglio della usurarietà degli interessi dovrebbe anche tenersi conto dell’importo dovuto dal mutuante in caso di anticipata estinzione del rapporto appare, invece , destituita di fondamento, atteso che detto importo non costitu isce una remunerazione, a favore della R.G.

N. 9601/2018.banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivoprevisto per lo scioglimento anticipato degli impegni a questaconnessi ( Cass. n. 23866 del 2022; Cass. n. 7352 del 2022 ).

Inammissibile, infine , è la censura, sollevata in memoria, circa la mancata considerazione, ai fini della decisione, della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, trattandosi di questione del tutto nuova, mai sollevata e dibattuta nei giudizi di merito, il cui esame e valutazione richiedonoaccertamenti di fatto certamente non esperibili in sede di giudizio di legittimità.

Il secondo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte di appello ammesso, senza congrua motivazione e disattendendo la relativa richiesta della parte, una consulenza tecnica per accertare il reale ammontare degli interessi convenuti, nonostante essa fosse necessaria in ragione della natura dell’accertamento richiesto, anche in vista del reperimento di tutta la documentazione bancaria utile atal fine.

La censura è infondata, tenuto conto che, ai fini dell’accertamento circa la natura usuraria degli interessi per le somme date a mutuo, la consulenza tecnica d’ufficio non può ritenersi un mezzo di prova necessario in tutti i casi in cui il giudice di merito ritenga di disporre dei dati sufficienti per operare la valutazione, situazione per l’appunto riscontrabile nel caso di specie, in cui la Corte di appello ha respinto la richiesta di consulenza tecnica contabile perché irrilevante, proprio sul presupposto di avere a disposizione elementi sufficienti per decidere.Al riguardo va in particolare rimarcato che la Corte di appello ha deciso sulla base delle risultanze della perizia di parte ed ha rigettato la domanda, da un lato, per quanto concerne le spese dell’assicurazione, per mancata osservanza da parte degli attori dell’onere di produrre in giudizio la relativa polizza e quindi di dimostrare l’ammontare dei premi, dall’altro, con riguardo alle ulteriori spese ed oneri, sulla base delle risultanze della stessa perizia tecnica prodotta.

R.G.

N. 9601/2018.Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 7, del Codice deontologico e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti, in combinato disposto con l’art. 117 decreto legislativo 30.

6. 2003, n. 196, censurando la sentenza impugnata per non avere dichiarato illegittima la segnalazione del mancato pagamento del mutuo al CIRF, senza prima darne avviso agli interessati, nonostante che i dati relativi, una volta oscurati, fossero stati di nuovo pubblicati, come risulta dalla documentazione versata dagli appellanti in sede di discussione orale della causa.

Il motivo è inammissibile, atteso che i codici deontologici emanati a mente dell’abrogato art. 117 decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia di protezione dei dati personali, non hanno natura di norme di diritto, la cui violazione sia denunziabile con il ricorso per cassazione aisensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., essendo promossi ed approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Merita aggiungere che l’obbligo di preventivo avviso è previsto solo per la segnalazione relative alle operazioni di credito al consumo e non per quelle di mutuo immobiliare ( Cass. n. 14382 del 2021 ) e che, inoltre, il motivo non investe l’affermazione della Corte d’appello, costituente una autonoma ratio decidendi, che ha rigettato la domanda degli attori di risarcimento dei danni anche in ragione del fatto che essi non avevano allegato alcun tipo di specifico pregiudizio conseguente alla segnalazione effettuata dalla Banca al CRIF.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo la Banca intimata svolto attività difensiva.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

R.G.

N. 9601/2018.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma,nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Sabrina, rappresentati e difes i per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31. Ricorrenti contro Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Anagni. Intimata avverso la sentenza n.7946/2017 della Corte di appello di Roma , depositata il 13. 12. 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20. 1. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione R.G. N. 9601/2018.Con sentenza n. 7946/2017 del 13. 12. 2017 , la Corte di appello di Roma confermò la decisione di primo grado che aveva respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dirette a far dichiarare la nullità, perché usurarie, delle clausole del contratto di mutuo stipulato dagli esponenti,in data 15. 9. 2009, con la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Anagni che prevedevano la misura degli interessi e l’illegittimità della segnalazione del loro nominativo effettuata dalla Banca al CRIF, con condanna della convenuta alla restituzione di quanto da loro corrisposto in eccedenza ed al risarcimento dei danni. La Corte distrettuale , premesso che la usurarietà degli interessi doveva essere valutata al momento della conclusione del contratto e non al momento del loro pagamento, motivò la statuizione di rigetto sul rilievo che gli interessi corrispettivi erano stati pattuiti nella misura, sia pure variabile, del 3% e quelli moratori con una maggiorazione dell’1,5%, con l’effetto che, anche considerando le spese di istruttoria e quelle di stipula, non anche quelle per la polizza assicurativa, l’iscrizione dell’ipoteca e lo svolgimento della perizia, di cui gli appellanti non avevano fornito prova documentale, il tasso effettivo convenuto, pari a 4,7702%, risultava inferiore al tasso soglia all’epoca vigente, indicato dagli stessi attori nel 5,09%. Precisò inoltre, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per avere la Banca segnalato, senza previo avviso, il loro nominativo al CRIF, che quest’ultimo, dopo aver provveduto “ ad attivare un procedimento di verifica urgente“, aveva sospeso, stante la mancata risposta della Banca, la visibilità della relativa informazione e che la parte non aveva specificamente allegato alcun tipo di pregiudizio conseguente. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 19. 3. 2018, ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Anagni non ha svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Parte ricorrente ha depositato memoria. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 1 decreto legge 29. 12. 2000, n. 394, della leggen. 108 del 1996 e dell’art. 644 cod. p en ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, al fine di R.G. N. 9601/2018.determinare il tasso degli interessi pattuiti, non ha tenuto conto delle spese della polizza assicurativa richiesta dalla Banca, di quelle di perizia ( pari ad euro 300,00 ) e di quelle notarili ( pari a euro 1.000,00 ) , sul presupposto , errato, che non fosse stata prodotta la relativa documentazione, che invece era stata depositata in primo grado con la seconda memoria istruttoria, né del corrispettivo convenuto, pari all’1%, per l’estinzione anticipata del mutuo. Sostiene nello specifico il ricorso che la Corte distrettuale, per la determinazione del tasso di interesse usurario, avrebbe dovuto valutare anche tali oneri accessori, atteso che, ai sensi dell’art. 644, comma 4, c.p., a tal fine, deve tenersi conto “ delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito“. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Inammissibile è in particolare la censura secondo cui la Corte romana, cadendo in errore circa la effettiva produzione documentale, avrebbe ritenuto non dimostrate le spese relative al premio previsto dalla polizza assicurativa ed a quelle di perizia, specificando il ricorso l’ammontare solo del costo di quest’ultimo, che indica in euro 300,00, non anche del primo, che, essendo rimasto indeterminato, non è suscettibile di alcuna valutazione. Né il ricorso precisa che il relativo computo avrebbe prodotto l’innalzamento della misura degli interessi oltre il tasso soglia. La doglianza non appare pertanto decisiva. In relazione alle spese di stipula del mutuo, si segnala invece che esse sono state considerate dal giudice a quo, che le ha indicate, sulla base della stessa perizia tecnica del 27. 5. 2015 depositata dagli attori, nell’importo di euro 129,11, quantificazione che, integrando un accertamento di fatto, compiuto per di più su indicazione della stessa parte interessata, non appare superabile dalla diversa indicazione del loro ammontare, nella somma di euro 1.000,00, prospettata dal ricorso. La tesi difensiva secondo cui ai fini del vaglio della usurarietà degli interessi dovrebbe anche tenersi conto dell’importo dovuto dal mutuante in caso di anticipata estinzione del rapporto appare, invece , destituita di fondamento, atteso che detto importo non costitu isce una remunerazione, a favore della R.G. N. 9601/2018.banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivoprevisto per lo scioglimento anticipato degli impegni a questaconnessi ( Cass. n. 23866 del 2022; Cass. n. 7352 del 2022 ). Inammissibile, infine , è la censura, sollevata in memoria, circa la mancata considerazione, ai fini della decisione, della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, trattandosi di questione del tutto nuova, mai sollevata e dibattuta nei giudizi di merito, il cui esame e valutazione richiedonoaccertamenti di fatto certamente non esperibili in sede di giudizio di legittimità. Il secondo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte di appello ammesso, senza congrua motivazione e disattendendo la relativa richiesta della parte, una consulenza tecnica per accertare il reale ammontare degli interessi convenuti, nonostante essa fosse necessaria in ragione della natura dell’accertamento richiesto, anche in vista del reperimento di tutta la documentazione bancaria utile atal fine. La censura è infondata, tenuto conto che, ai fini dell’accertamento circa la natura usuraria degli interessi per le somme date a mutuo, la consulenza tecnica d’ufficio non può ritenersi un mezzo di prova necessario in tutti i casi in cui il giudice di merito ritenga di disporre dei dati sufficienti per operare la valutazione, situazione per l’appunto riscontrabile nel caso di specie, in cui la Corte di appello ha respinto la richiesta di consulenza tecnica contabile perché irrilevante, proprio sul presupposto di avere a disposizione elementi sufficienti per decidere.Al riguardo va in particolare rimarcato che la Corte di appello ha deciso sulla base delle risultanze della perizia di parte ed ha rigettato la domanda, da un lato, per quanto concerne le spese dell’assicurazione, per mancata osservanza da parte degli attori dell’onere di produrre in giudizio la relativa polizza e quindi di dimostrare l’ammontare dei premi, dall’altro, con riguardo alle ulteriori spese ed oneri, sulla base delle risultanze della stessa perizia tecnica prodotta. R.G. N. 9601/2018.Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 7, del Codice deontologico e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti, in combinato disposto con l’art. 117 decreto legislativo 30. 6. 2003, n. 196, censurando la sentenza impugnata per non avere dichiarato illegittima la segnalazione del mancato pagamento del mutuo al CIRF, senza prima darne avviso agli interessati, nonostante che i dati relativi, una volta oscurati, fossero stati di nuovo pubblicati, come risulta dalla documentazione versata dagli appellanti in sede di discussione orale della causa. Il motivo è inammissibile, atteso che i codici deontologici emanati a mente dell’abrogato art. 117 decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia di protezione dei dati personali, non hanno natura di norme di diritto, la cui violazione sia denunziabile con il ricorso per cassazione aisensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., essendo promossi ed approvati dal Garante per la protezione dei dati personali. Merita aggiungere che l’obbligo di preventivo avviso è previsto solo per la segnalazione relative alle operazioni di credito al consumo e non per quelle di mutuo immobiliare ( Cass. n. 14382 del 2021 ) e che, inoltre, il motivo non investe l’affermazione della Corte d’appello, costituente una autonoma ratio decidendi, che ha rigettato la domanda degli attori di risarcimento dei danni anche in ragione del fatto che essi non avevano allegato alcun tipo di specifico pregiudizio conseguente alla segnalazione effettuata dalla Banca al CRIF. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo la Banca intimata svolto attività difensiva. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. R.G. N. 9601/2018.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,nella came
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