CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47597/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 del GIP TRIBUNALE di C NO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Il G.u.p. del Tribunale di Cassino con la pronuncia di cui in epigrafe, con riferimento a omicidio stradale, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, richiesta dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., oltre che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni (considerata la riduzione massima per il rito), ex art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cd. «cod. strada»). Avverso la sentenza l'imputato, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deducono la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, in merito alla determinazione della durata della sanzione amministrativa, e comunque l'insufficienza della detta motivazione nonché la sproporzione di essa rispetto all'entità della sanzione penale. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Il ricorrente richiama esplicitamente i principi di legittimità governanti la materia come sintetizzati da Sez.4, n. 37628 del 30/09/2021, [OSCURATO:PERSONA] (dallo stesso citata) per cui allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez. 4, Sentenza n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395; Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, Sentenza n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). Ne discende, specularmente, per la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], che quando la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale, e anzi supera la media della forbice edittale, il giudice è tenuto a assolvere l'onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la duratÉganzione amministrativa accessoria Fle qual Tanto più che essa è sottratta alla pattuizione delle parti ed è il giudice a determinarla autonomamente e discrezionalmente. Sempre mutuando l'iter logico-giuridico della sentenza innanzi richiamata, il ricorrente ricorda che occorre tenere conto del fatto che, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (ex plurimis: Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661). Da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente, laddove la stessa superi la media edittale all'uopo prevista, deve bensì fornirne - come detto - adeguata motivazione (principio ricavabile a contrario anche da Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), ma nel fornire motivazione delle proprie statuizioni sul punto deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982).3.1. Premesso quanto innanzi, il ricorrente, ripercorsi i principi di legittimità in materia, nell'articolazione concreta della doglianza non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza che, differentemente da quanto paventato, ha reso motivazione sul pugg della commisurazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria. Il giudice di merito ha difatti chiarito che, in forza dell'intervento di Corte cost. n. 88 del 2019 in merito all'art. 222 cod. strada, la fattispecie concreta vede l'applicazione alternativa della sanzione della revoca della patente di guida o della sanzione della sospensione della stessa, applicando di conseguenza la seconda e più mite sanzione (ritenuta quindi adeguata ex art. 218 cod. strada). La durata della sospensione è stata in concreto argomentata sostanzialmente ex art. 218 cod. strada con particolare riferimento alla gravità della violazione commessa, per la quale rileva il riferimento alla descrizione della condotta (come da imputazione), stante anche il richiamo, nell'apparato motivazionale precedente, ai verbali di sequestro e agli accertamenti dello stato dei luoghi oltre che ali( consulenze tecniche agli atti, e all'entità del danno apportato, in considerazione del decesso della donna trasportata in altro veicolo antagonista (per i riferimenti alle circostanze del fatto e/o alla gravità della condotta, si veda Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832). 3.2. È invece inconferente la censura ove si prospetta l'illogicità per sproporzione tra durata della sanzione accessoria e pena applicata, in quanto, come innanzi chiarito, la durata della prima deve essere determinata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n. 4740 del 2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 4, n. 55130 del 2017, Fiorini, cit.). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca