CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 14461/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 2024/2023 depositata il 6 ottobre 2023 dellaCorte di appello di Firenze.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 1956/2024camera di consiglio 2.4.2026 1Numero registro generale 1956/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14461/2026Data pubblicazione 15/05/20261. ─ [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante, socioillimitatamente responsabile e garante di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di MasoniValter C., e [OSCURATO:PERSONA], anch’ella garante, hanno convenuto in giudizioBanca [OSCURATO:SOCIETA]. assumendo: che dal 1980 al 29settembre 2015 era intercorso con essa banca un rapporto di aperturadi credito con affidamento mediante scoperto sul conto corrente n.23211.21; che da data antecedente al 1992 e fino al 29 settembre 2015aveva avuto attuazione un rapporto di apertura di credito conaffidamento mediante scoperto sul conto corrente n. 50295, poi censitocol n. 635387. Gli attori hanno dedotto che ai suddetti rapporti eranostati applicati illegittimamente interessi anatocistici, interessi ultralegalinon pattuiti, interessi usurari e commissioni non dovute. Hannodomandato di accertare le nullità delle disposizioni contrattuali postealla base di tali addebiti, di accertare il nuovo saldo al 29 settembre2015 dei rapporti sopra indicati e di condannare la banca a restituirealla società attrice l'importo di euro 22.301,43 per il conto corrente n.23211.21 e di euro 97.026,06 per il conto corrente n. 635387, o lasomma di giustizia.In esito al giudizio di primo grado, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] di Siena, il Tribunale di Firenze ha accertato la nullità dellaclausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la nullitàdella pattuizione relativa al tasso ultralegale applicato dalla banca agliinteressi passivi e la nullità delle clausole relative alla commissione dimassimo scoperto e alla commissione di istruttoria veloce; harideterminato il saldo dei due conti alla data del 29 settembre 2015,data di chiusura dei conti correnti da parte della banca convenuta, ineuro 8.906,94 a credito della società attrice, per il conto corrente n.23211.21, e in euro 54.662,64, sempre a credito della società attrice,per il conto corrente n. 635387; ha condannato la banca al pagamentodei detti importiSez. I – RG 1956/2024camera di consiglio 2.4.2026 2Numero registro generale 1956/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14461/2026Data pubblicazione 15/05/20262. — La sentenza di primo grado è stata impugnata sia dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] che dalla banca.La Corte di appello di Firenze ha accolto il gravame dellacorrentista e respinto quello di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena. Harideterminato i saldi dei due rapporti in euro 41.828,35, a credito dellasocietà, per il conto corrente n. 23211.21, e in euro 75.198,22, pure acredito dell’originaria attrice, per il conto corrente n. 635387. Ha quindidisposto condanna per i nominati importi, maggiorati di interessi.3. — [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena ricorre per cassazione,facendo valere due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], cheha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c.. La Corte di appello avrebbeerroneamente ritenuto soddisfatto da parte di [OSCURATO:PERSONA] l’onereprobatorio di cui all’art. 2697 c.c., nonostante la stessa non avesseprodotto gli estratti conto relativi al periodo iniziale e finale dei rapporti.Si deduce che l’odierna controricorrente, in base a quanto esposto nellapronuncia impugnata, aveva prodotto gli estratti conto relativi airapporti di conto corrente soltanto a partire dal 31 marzo 2000. Inoltre,con riferimento al conto n. 23211.21, erano stati prodotti estratti contofino alla data del 30 giugno 2015, nonostante la chiusura del conto fosseavvenuta il successivo 29 settembre 2015; si osserva, in relazione atale rapporto: «[L]a carenza di documentazione contabile relativaall’ultimo trimestre del rapporto impedisce anche solo teoricamente dipoter quantificare l’importo del presunto indebito di cui [OSCURATO:PERSONA].n.c. chiede la ripetizione».2. — La Corte di merito ha in sintesi osservato, da un lato, cheerano stati prodotti gli estratti conto del conto corrente n. 23211.21 dal31 marzo 2000 al 30 giugno 2015 e quelli del conto corrente n. 50295dalla stessa data fino al 30 settembre 2015, mentre il consulente avevaSez. I – RG 1956/2024camera di consiglio 2.4.2026 3Numero registro generale 1956/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14461/2026Data pubblicazione 15/05/2026«precisato di avere ricostruito i conti scalari non prodotti dalla banca»;dall’altro, che risultava corretta la metodologia di calcolo adottata dalc.t.u., il quale aveva operato la ricostruzione dei due rapportimantenendo il saldo passivo iniziale risultante dai primi estratti contoprodotti (quelli che documentavano le movimentazioni del trimestreiniziato il 1 aprile 2000).Quest’ultima affermazione si sottrae a censura in quanto èconforme al principio per cui nel caso di domanda di ripetizione propostadal correntista, ove sia mancata la produzione degli estratti contorelativi al primo periodo del rapporto, e sempre che non si disponganodi altri elementi che forniscano indicazioni quanto alle movimentazionioccorse in tale arco di tempo, si devono elaborare i conteggi partendodal primo saldo debitore documentato (Cass. 2 maggio 2019, n.11543).Con riguardo al tema dell’assenza dell’estratto conto che avrebbedovuto documentare l’andamento del conto corrente n. 23211.21nell’ultimo trimestre (da luglio a settembre 2015), non coglie nel segnola censura incentrata sull’art. 2697 c.c.. Infatti, la violazione delprecetto di cui all'art. 2697 c.c. non è configurabile ove oggetto dicensura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle proveproposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio2018, n. 13395). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto chel’unica carenza riscontrata, nella documentazione degli estratti conto,fosse quella relativa al periodo iniziale e ha rilevato, come si è detto,che l’ausiliario aveva operato una ricostruzione dei «conti scalari».Quale che sia il puntuale significato di quest’ultima affermazione(astrattamente interpretabile anche nel senso dell’esistenza in atti diuna rielaborazione del conto operata dal c.t.u. per l’ultimo periodo delrapporto), è certo che la Corte di appello non ha affermato che la societàcorrentista era esonerata dal dare riscontro delle movimentazionioccorse, ma ha di contro reputato esauriente il corredo probatorioSez. I – RG 1956/2024camera di consiglio 2.4.2026 4Numero registro generale 1956/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14461/2026Data pubblicazione 15/05/2026acquisito al giudizio: e tanto porta ad escludere che la pronunciaimpugnata meriti cassazione avendo riguardo al vizio denunciato.D’altro canto — mette conto di aggiungere —, l’errore percettivo in cuifosse ipoteticamente incorso il Giudice distrettuale nel ritenereesistente la prova documentale dei movimenti relativi all’ultimotrimestre sarebbe deducibile con l’impugnazione per revocazione, anorma dell’art. 395, n. 4, c.p.c..Il primo motivo è dunque infondato.3. — Col secondo mezzo è prospettato il vizio di motivazione. Lacensura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto chela formulazione, in citazione, della domanda attrice, volta ad ottenerela condanna della banca al pagamento della somma di euro 22.301,43,per il conto corrente n. 23211.21, e di euro 97.026,06, per il contocorrente n. 635387, «o quella che risulterà di giustizia, quale risultantedai saldi attivi a favore del correntista», consentisse alla società dirichiedere giudizialmente i diversi importi indicati all’udienza diprecisazione delle conclusioni (euro 41.828,35, «o quella che risulteràdi giustizia», per il conto corrente n. 23211.21, ed euro 75.198,22, «oquella che risulterà di giustizia», per il conto corrente n. 635387). Conriguardo a tale modifica della domanda, reputata ammissibile dallaCorte di appello «in quanto fornisce un'ulteriore ipotesi di liquidazionedelle somme da ripetere, comunque sempre rimessa a giustizia», labanca oppone che l’attore aveva dettagliatamente quantificato lapropria pretesa indicandone con esattezza l’ammontare, avvalendosi diuna perizia di parte; la clausola «o la somma di giustizia», inseritanell’atto introduttivo del giudizio, rappresenterebbe, ad avviso di chiimpugna, «una pura formula di stile priva di qualsiasi rilevanza, che nonautorizzava il giudice ad eccedere i limiti della domanda formulata»: ditalché, secondo la ricorrente, la pronuncia della Corte di appelloviolerebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cuiall’art. 112 c.p.c..Sez. I – RG 1956/2024camera di consiglio 2.4.2026 5Numero registro generale 1956/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14461/2026Data pubblicazione 15/05/20264. — Il motivo va disatteso.L’espressione indicata non può considerarsi alla stregua di unaclausola di stile, dal momento che essa si spiega con l’originariaincertezza dell’importo che avrebbe potuto essere riconosciuto allacorrentista in esito al giudizio: incertezza determinata dall’oggetto delladomanda, consistente in un indebito da calcolarsi a seguitodell’accertamento della nullità di plurime disposizioni contrattuali e diuna laboriosa ricostruzione delle movimentazioni dei rapporti bancari,la quale tenesse conto della neutralizzazione delle pattuizioni di cuifosse stata accertata l’invalidità, e quindi l’inefficacia.Per la giurisprudenza costante di questa Corte, la formula«somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria» o altreanaloghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una partechiede la condanna al pagamento di una somma determinata, noncostituisce una clausola meramente di stile quando persiste unaragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente daliquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se,all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnicad'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamenterichiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnatecon l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta (Cass. 15 novembre2024, n. 29537; Cass. 21 giugno 2016, n. 12724; Cass. 16 marzo 2010,n. 6350; Cass. 8 febbraio 2006, n. 2641; Cass. 30 agosto 1984, n.4727). Questo principio, enunciato con riguardo ai giudizi risarcitori,può essere speso anche in fattispecie, quale quella in esame, in cui, purfacendosi questione di obbligazioni di valuta, abbia a delinearsi, in capoalla parte, analoga ragionevole incertezza sull'ammontare dell’importoche potrà essere accertato giudizialmente: in tali ipotesi, come neicomuni giudizi di danno, la formula risponderà allo scopo di consentireal giudice di provvedere alla determinazione del quantum senza esserevincolato all'ammontare della precisa somma indicata nelle rassegnateSez. I – RG 1956/2024camera di consiglio 2.4.2026 6Numero registro generale 1956/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14461/2026Data pubblicazione 15/05/2026conclusioni. Mette conto di osservare, del resto, come un’estensioneapplicativa della suddetta regola nel senso indicato sia stata già operatada questa S.C.: e ciò proprio con riguardo alla domanda di ripetizionedi indebito in materia bancaria (cfr. infatti Cass. 30 novembre 2022, n.35302).5. ― Il ricorso reca l’indicazione di un terzo motivo: ma non sitratta di una censura, dal momento che la deduzione si fonda su di undato (l’accoglimento dell’appello incidentale della banca) che non trovariscontro. Come è evidente, la ricorrente ha inteso semplicementeevidenziare che le spese del giudizio di merito andrebbero rideterminatenel caso in cui il ricorso per cassazione fosse accolto.6. — Per le ragioni sopra indicate il detto ricorso è invece respinto.7. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, dellal. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 2 aprile 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 1956/2024camera di consiglio 2.4.2026 7