CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20226/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita'. udito il difensor, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza oggetto di ricorso :straordinario, n. 13227 — 2021, la sezione Prima penale di questa Corte, in data 25 novembre 2020, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato dal Tribunale di Velletri il 21 ottobre 2013, con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Roma del 11 giugno 2018, per la partecipazione, in posizione non apicale, all'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo :I. dell'imputazione, alla pena di anni dieci di reclusione. 2.Avverso il provvedimento propone ricorso straordinario per errore di fatto il condannato, deducendo che il delitto associativo era prescritto alla data della sentenza di questa Corte affetta, pertanto, da errore di fatto, tenuto conto che si tratta di reato permanente, con contestazione cd. aperta ma che, per questo delitto, in sede di merito (e di legittimità : cfr. pag. 3 del ricorso) sarebbe stata riconosciuta l'interruzione della permanenza al 3 febbraio 1998, data nella quale Taverniti era stato tratto in arresto per il reato di favoreggiamento, con conseguente spirare della prescrizione alla data del 3 agosto 2D20. 2.1.Si denuncia, quindi, un ulteriore errore in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità applicando una pena che, ratione temporis, tenuto conto del trattamento sanzionatorio in vigore al momento di cessazione della permanenza del reato associativo, sarebbe sproporzionata. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, L. Giordano, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. memoria con la quale ha concluso nel senso della declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1.La difesa, a mezzo p.e.c. del 7 gennaio 2021 ha fatto pervenire replica alla memoria del Procuratore generale, allegando l'originario ricorso per cassazione sul quale ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza oggetto di ricorso straordinario, assumendo che era stata posta la questione della cessazione della permanenza del reato associativo, da considerarsi intervenuta alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA]. (pagg. 41 e 42 del ricorso depositato il 21 gennaio 2019) questione sulla quale la Corte di legittimità non si sarebbe espressa. Anche sulla questione della illegalità della pena ratione temporis, non sarebbe stata fornita alcuna risposta dalla Corte nella sentenza oggetto del ricorso straordinario. 3.2.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, accordata, all'esito della quale le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta insussistenza delle condizioni che legittimano l'impugnazione straordinaria contemplata dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 1.1.Si rileva, infatti, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il nuovo testo dell'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede due istituti distinti: uno, il ricorso per la correzione di errore materiale, costituisce un mezzo di rettifica del testo grafico; l'altro (il ricorso per correzione di errori di fatto) costituisce una vera e propria impugnazione, dovendosi qualificare come errore di fatto che legittima il ricorso avverso sentenze di legittimità, soltanto quello avente ad oggetto l'erronea supposizione dell'esistenza (o dell'inesistenza) di un fatto decisivo ai fini del decidere (Sez. U, n. 115103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221282). Come affermato, infine, da questa Corte, nella sua espressione più autorevole, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dal rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. citato, che non è finalizzato a riesaminare valutazioni (cfr. Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; conf. n. 3367 del 2017, Rv. 268953; n. 47316 del 2017 Rv. 271145; Sez. 5, n. 7489 del 28/11/2013, Rv. 259531). In particolare, è stato chiarito che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere — anche se risoltisi in travisamento del fatto — soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. cit., ripresa da Sez. U, n. 18651 del 2015, Rv. cit.). 2.0rbene il preteso errore denunciato non è riconducibile a nessuna delle categorie previste dall'art. 625-bis cod. proc. pen., apparendo evidente, piuttosto che, attraverso il ricorso, il condannato sollecita una valutazione delle risultanze processuali, deducendo un erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, che si traduce nella prospettazione di un preteso errore non di fatto, bensì di giudizio in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, estraneo alle finalità dell'istituto. 3.In via preliminare, occorre rilevare che la motivazione della sentenza che si chiede di emendare attraverso il proposto ricorso straordinario, afferma che la contestazione del reato associativo nella specie ritenuto, non cesserebbe con l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ma, come risulta da altri provvedimenti giurisdizionali prodotti, è cd. aperta, tenuto conto che sono state accertate condotte successive al 2008 (cfr. pag. 46). Si evidenzia, anche che le prospettazioni dei difensori dirette a far considerare cessata l'attività del sodalizio prima della sentenza di primo grado,, non sono state reputate, all'uopo, decisive. 3.1.In ogni caso, con specifico riferimento alla posizicne del ricorrente, quanto alla data di cessazione della permanenza del reato associativo, il ricorso non specifica in quale punto, il provvedimento di merito effettivamente affermerebbe che la partecipazione di Taverniti si è interrotta al 3 febbraio 1998, data del suo arresto per il favoreggiamento di [OSCURATO:PERSONA]; né viene indicato o prodotto provvedimento del giudice dell'esecuzione con accertamento in tal senso. Il ricorso, peraltro, appare sollecitare questa Corte in sede di ricorso straordinario, alla rivisitazione del dies ad quem della partecipazione associativa, operazione del tutto inibita implicando l'analisi di emergenze processuali, non consentita. 3.2. Deve, poi, rilevarsi che l'impugnazione straordinaria è, altresì, carente del requisito della specificità. Generica si presenta, nella specie, la pc:stulazione della maturazione della (supposta) prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di legittimità oggetto di ricorso straordinario. La prescrizione non consegue indefettibilmente e automaticamente al decorso del tempo dalla data di commissione del reato. Si tratta, invece, di evento giuridico e non di un mero fatto naturale, il cui accertamento non è frutto della mera constatazione del computo del termine relativo (Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 Sez. 1, n. 3774 del 3/10/2013, dep. 2014, Melita, non mass.). Plurime questioni, di diritto e di fatto, costituiscono l'oggetto del giudizio sul punto della prescrizione: titolo del reato, epoca della commissione e cessazione della permanenza, regime applicabile, atti interruttivi, limiti correlativi, circostanze del reato, fatti naturali, atti o eventi processuali influenti, effetti correlati, determinazione dei periodi di maturazione e di quelli di sospensione, tutti elementi rispetto ai quali i riferimenti del ricorrente straordinario — circoscritti all'indicazione della data dì arresto del condannato, indicata come coincidente con la cessazione della permanenza del reato associativo e della supposta scadenza — non danno conto. 3.3.Tale specificità, peraltro, appare ancora più decisiva in un caso come quello in esame, in cui il procedimento di primo grado risulta essersi protratto per circa sette anni ed in cui, pur tenendo c:onto della data di cessazione della permanenza del 3 febbraio 1998 — ma a ciò ostano le ulteriori considerazione che seguono al § 3.4. — secondo la prospettazione difensiva, si deve comunque rilevare che Taverniti ha riportato condanna per il delitto associativo, trattandosi di associazione di stampo mafioso di natura armata (cfr. pag. 45 della sentenza della sezione Prima penale e 87 e sgg. della sentenza di secondo grado) partecipazione qualificata, come rilevato dallo stesso ricorrente nei motivi di ricorso per cassazione allegati alla memoria fatta pervenire a questo Collegio (cfr. pag. 40 del ricorso per cassazione). In relazione a detto reato, peraltro, pur all'epoca indicata nel ricorso, la pena edittale massima era compresa tra i quattro e i dieci anni di reclusione, per il mero partecipe e, ai sensi dell'art. 416- bis, secondo comma, cod. pen. tra i cinque e quindici anni, con termine di prescrizione ordinario pari ad anni quindici, secondo la formulazione del previgente art. 157 cod. pen., oltre l'interruzione ed eventuali cause di sospensione del corso della prescrizione (senza considerare quella meno favorevole, successiva, che prevede il raddoppio dei termini ai sensi dell'art. 157 sesto comma cod. pen.) ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen. Conclusivamente il ricorso straordinario è all'evidenza, aspecifico. Infatti gli elementi dedotti dalla parte non sono concludenti, in carenza dell'esposizione del concreto iter del processo, nel senso postulato dell'intervenuta scadenza del termine prescrizionale già prima della sentenza impugnata. Sul punto, infine, è appena il caso di osservare che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, contenuta nel ricorso proposto su cui ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza oggetto di ricorso straordinario, il a'ies ad quem, che oggi il ricorrente fissa alla data del 3 febbraio 1998, era stato fatto coincidere con l'anno 2007, data a partire dalla quale vi sarebbe stata, come accertato secondo lo stesso ricorrente, con sentenze irrevocabili, la creazione di un nuovo sodalizio (cfr. pag. 41 del ricorso per cassazione originario). 3.4. Infine, va osservato che l'esame della sentenza impugnata e di quella di secondo grado, evidenziano che Taverniti viene considerato intraneo al sodalizio di cui al capo 1, non soltanto per l'appoggio fornito al latitante, ma anche mediante altre condotte, consistite nella detenzione di armi per il clan. A ciò si aggiunga che la struttura operativa, secondo la sentenza di questa Corte, si protrae senz'altro oltre il 1998, data dell'arresto di Taverniti per favoreggiamento; anzi, secondo acquisizioni attraverso provvedimenti giudiziari successivi, come espone la sentenza oggetto di ricorso straordinario, fino al 2008. Infine, deve essere rilevato che è principio affermato da questa Corte di legittimità con il quale il ricorrente non si confronta, quello secondo il quale la cessazione della permanenza del reato associativo contestato in forma cd. aperta, non si verifica, in modo automatico, a seguito del sopravvenuto stato detentivo del partecipe (tra le altre, Sez. 2, n. 2709 del 13/07/2018, dep. 2019, Rv. 274893). 4. Da ultimo, con riferimento all'entità della pena e alla sua sproporzione, il ricorrente sembra dolersi più che di un errore percettivo, inerente il diverso regime sanzionatorio applicabile ratione temporis, che per la verità non indica, di una valutazione di incongruità, tenendo conto del regime sanzionatorio (peraltro da quattro a dieci anni in caso di cui al primo comma e da cinque a quindici anni di reclusione, per la fattispecie di cui al comma secondo dell'art. 416-bis cod. pen., anche tenendo conto della formulazione della norma all'epoca dell'arresto di Taverniti, per essere l'associazione armata), ovviamente non suscettibile di riesame in sede di ricorso straordinario. 5. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp