CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36309/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sono riproduttivi di identiche. censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, non solo il dato ponderale dello stupefacente comunque non indifferente, ma anche la particolare modalità di occultamento dello stupefacente, la disponibilità di un luogo per lo stoccaggio e la predisposizione in dosi, la documentazione contabile che attestava la consistenza dell'illecito commercio, oltre al possesso di tre ricetrasmittenti, in tal modo dando conto dei plurimi elementi che avevano complessivamente fatto escludere la occasionalità della condotta contestata in concorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/