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CassazionedecretoSezione UDecisione del 3 settembre 2026

Cassazione n. 24968/2026

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e difesa dagli AvvocatiVincenzo Roppo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Andrea eRomano Vaccarella;- ricorrente -controREGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Gianelli e [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -e nei confronti diCOMUNE [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] n. 178del 2024, pubblicata in data 11 novembre 2024;rilevato che, con atto depositato il 24 luglio 2026, la ricorrente haespressamente rinunciato al ricorso, chiedendo l’integrale compensazionedelle spese di lite;considerato che la parte controricorrente ha sottoscritto l’atto di rinunciaper adesione;rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.;Numero registro generale 343/2025Numero sezionale 98/2026Numero di raccolta generale 24968/2026Data pubblicazione 03/09/2026considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensidell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa integralmente tra leparti le spese del medesimo giudizio.Roma, 3 settembre 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dagli AvvocatiVincenzo Roppo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Andrea eRomano Vaccarella;- ricorrente -controREGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Gianelli e [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -e nei confronti diCOMUNE [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] n. 178del 2024, pubblicata in data 11 novembre 2024;rilevato che, con atto depositato il 24 luglio 2026, la ricorrente haespressamente rinunciato al ricorso, chiedendo l’integrale compensazionedelle spese di lite;considerato che la parte controricorrente ha sottoscritto l’atto di rinunciaper adesione;rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.;Numero registro generale 343/2025Numero sezionale 98/2026Numero di raccolta generale 24968/2026Data pubblicazione 03/09/2026considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensidell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa integralmente tra leparti le spese del medesimo giudizio.Roma, 3 settembre 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
Decreto Cassazione n. 24968/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris