CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05739/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, per un duplice ordine di ragioni: essendo solo formalmente volto a censurare vizi della motivazione posta a base della sentenza impugnata, ma invero teso a contestare l’insufficienza del materiale probatorio valorizzato dai giudici di merito e a prospettare un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, esso oltre che meramente reiterativo di rilievi già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta anche avulso dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte; che, infatti, deve evidenziarsi come ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa che possono essere legittimamente poste anche da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato è precluso innanzi alla Suprema Corte, in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 - 01); ritenuto che la prima censura esposta con il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto all’aggravante di cui all’art. 629, secondo comma, cod. pen. (in riferimento al n. 3-bis dell’art. 628, terzo comma, cod. pen.), risulta manifestamente infondata e priva di specificità: premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso, le attenuanti in parola risultano essere già state concesse dal giudice di primo grado, deve sottolinearsi che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, nel caso di specie, deve ravvisarsi come i giudici di appello abbiano congruamente esaminato e disatteso la richiesta, poi reiterata dinanzi a questa Corte, in ordine ad un più favorevole esito del bilanciamento tra le opposte circostanze, evidenziando l’assenza di elementi positivamente apprezzabili per concludere nel senso di una prevalenza delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. rispetto alla suddetta aggravante (si veda pag. 9 della impugnata sentenza); ritenuto che il medesimo motivo di ricorso, nella parte in cui si contesta l’assenza di motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato e non consentito in questa sede: tale censura non risulta essere stata previamente proposta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagg. 7 e 8), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto e non può essere così dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte, con conseguente non ammissibile interruzione della catena devolutiva (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di, Rv. 274346 – 01); osservato che anchel’ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione in relazione all’eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato, in quanto secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr