CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28509/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania, con la quale è stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere, disposta in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R.309/1990, con altra meno afflittiva. 2.1. La ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata, non avendo il giudice del riesame opportunamente valutato gli elementi favorevoli indicati a supporto della richiesta di sostituzione della misura cautelare intramuraria con altra meno afflittiva. Al riguardo, la ricorrente lamenta la carenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'affievolirsi delle esigenze cautelari. Sotto il profilo dei gravi indizi, evidenzia di non avere contatti diretti né con gli appartenenti all'associazione nè con soggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti, se non per il tramite del fidanzato e dei suoi familiari. Inoltre, ribadisce la erroneità della contestazione della recidiva a suo carico, posto che il precedente a cui il giudice fa riferimento concerne una condanna per fatti contestati anche ad altri coimputati nell'ambito dell'odierno procedimento, per i quali - con riferimento alla ricorrente - è stato disposto di procedersi separatamente. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, evidenzia il decorso del tempo dalla esecuzione della misura cautelare che, lungi dall'essere muto e silente, è al contrario significativo dell'affievolirsi delle esigenze cautelari, in quanto accompagnato da un contegno rispettoso delle prescrizioni imposte. Inoltre, non sussiste il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie in quanto, a seguito della conclusione delle indagini preliminari, nessun altro elemento a carico della ricorrente è emerso e non risulta il compimento di ulteriori reati, eccetto quelli indicati negli originari capi di incolpazione. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La ricorrente, con memoria difensiva, ha ulteriormente articolato ed illustrato i motivi di ricorso contenuti nell'atto di gravame, affermandone la fondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui alli art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorchè l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Sez. U, 22/03/2000, Audino). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che la gravità indiziaria è stata adeguatamente valutata e confermata dal tribunale in sede di riesame e che la difesa nulla ha dedotto quale elemento nuovo per modificare il quadro indiziario. Inoltre, con riferimento alla deduzione difensiva relativa alla erronea contestazione della recidiva, il giudice a quo ha evidenziato che era stata già esclusa dal giudice di riesame. Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza è quindi enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze procedimentali, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv.203767). Costituisce d'altronde ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (ex plurimis, Cass. Sez. fer., n.36227 del 03/09/2004, Rinaldi; Sez. 5, n.32688 del 05/07/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/04/2004, Antonelli). Ne deriva che dedurre vizio di motivazione significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez. U, 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), come ha fatto il ricorrente, nei caso in esame. 1.2. Con riferimento alte esigenze cautelari, si osserva che, nell'ottica delineata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il giudice deve valutare attentamente la fattispecie concreta sottoposta al suo esame, onde stabilire se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse da quella intramurale, comunque in grado di assicurare l' allontanamento dell'indiziato dal contesto delinquenziale. In questa prospettiva, assume rilievo ogni risultanza idonea ad indurre a ritenere impossibile che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo alla compagine associativa per conto della quale egli ha operato, con la conseguenza che, ove ciò non risulti, persiste la presunzione di pericolosità (Sez. 6, n. 46060 del 14/11/2008, Rv. 242041; Sez. 3, n. 305 del 12/12/2006, dep. 2007, Rv. 235367; Sez. 5, n. 48430 del 19/11/2004, Rv. 231281). Ogni valutazione, al riguardo, è riservata al giudice di merito e le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da adeguata motivazione (Cass. 02/08/1996, Colucci; Cass. 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass.26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030). Naturalmente, l'obbligo di motivazione diviene più intenso ove la difesa rappresenti elementi idonei, nella sua ottica, a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure di minore afflittività (Sez. U, n. 16 del 5/10/1994, Demitry, Rv. 199387; Sez. 1, 14/07/1998, Modeo). Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato la valenza neutra del trascorrere del tempo dall'esecuzione della misura, peraltro abbastanza esiguo e, comunque, da solo insufficiente ad attenuare le esigenze cautelari, evidenziando che elementi di rilievo non possono trarsi dal rispetto delle prescrizioni in sede cautelare, che costituiscono adempimento di un dovere. Al contrario, la modalità di realizzazione dei fatti, il consistente quantitativo di stupefacente oggetto di traffico illecito, la protrazione dell'attività illecita nel tempo, nonostante i numerosi arresti eseguiti nei confronti di sodali e di corrieri dello stupefacente, il contesto relazionale in cui la Romito è inserita, costituiscono elementi che denotano il pericolo serio, concreto ed attuale che la ricorrente possa reiterare la commissione di reati. Il giudice a quo, inoltre, ha richiamato i contenuti di alcune intercettazioni, ove la donna si vantava della propria capacità criminale e della propria scaltrezza, inferendo da ciò l'assenza di concrete indicazioni che consentano di ritenere che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse da quella intramurale, l'unica in grado di assicurare l' allontanamento dell'imputata dal contesto delinquenziale. L' apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n.306 del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione delle attuali ed effettive potenzialità criminogene della ricorrente (Cass.28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 9/06/1995, Biancato, Rv. 202259). 3. L'estraneità delle doglianze formulate dalla ricorrente al novero delle censure deducibili nel giudizio di cassazione comporta, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. A norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., copia del presente provvedimento va trasmessa a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1- bis, disp. att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. p