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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 48189/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 18/06/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 20/12/2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in ordine alla responsabilità del ricorrente in quanto ritenuta sulla sola base delle deposizioni del solo teste Scaramaglia, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto, quindi, che il predetto motivo di ricorso proposto tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità dell'odierno ricorrente, suffragata da un compendio probatorio assistito da indubbia valenza logica e da riscontri estrinseci avvaloranti l'attendibilità della p.o.); osservato, pure, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd.

"doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo iI caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25/10/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 18/06/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 20/12/2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in ordine alla responsabilità del ricorrente in quanto ritenuta sulla sola base delle deposizioni del solo teste Scaramaglia, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto, quindi, che il predetto motivo di ricorso proposto tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità dell'odierno ricorrente, suffragata da un compendio probatorio assistito da indubbia valenza logica e da riscontri estrinseci avvaloranti l'attendibilità della p.o.); osservato, pure, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd. "doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo iI caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/10/20
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