CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04437/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, decidendo in sede di rinvio per effetto dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 31 ottobre 2019 n. 1571, in relazione al trattamento sanzionatorio applicato ai ricorrenti ed 9f) altri coimputati (per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019 e della conseguente illegalità della pena inflitta, quanto alle condotte di detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.p.r. 309/90), ha parzialmente riformato la condanna alle pene di giustizia pronunciata Tribunale di Trento in data 29 settembre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA] (CUI. 04AQ6CB) per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in riferimento agli artt. 132, 133 e 81 cod. pen., avuto riguardo all'errata valutazione della misura dell'aumento di pena a titolo di continuazione per il reato ex art. 73, comma 1, d.p.r. 309/90, operata omettendo di considerare le circostanze attenuanti della collaborazione e quelle ex art. 62 bis cod. pen. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in riferimento all'art. 81 comma 2, cod. pen., quanto all'omessa indicazione dei criteri adottati per la commisurazione dell'aumento applicato. 3. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo violazione della legge penale, in riferimento agli artt. 132, 133 e 81 cod. pen., e difetto di motivazione, mancando del tutto nel testo della decisione l'indicazione dei criteri adottati per determinare l'aumento di pena applicato ex art. 81 comma 2, cod. pen. 4. La Corte ha proceduto all'esame dei ricorsi con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha diminuito in misura più che consistente l'aumento di pena (che riguardava il reato satellite ex art. 73, comma 1, d.p.r. 309/90) a titolo di continuazione, sicché la censura che denuncia l'omessa considerazione di ipotizzati elementi favorevoli (alcuni di essi non rilevanti, perché relativi all'imputazione per il delitto di partecipazione al sodalizio e, comunque, considerati, altri - come le attenuati generiche - non più deducibili, perché già oggetto di analogo motivo di ricorso in sede di legittimità giudicato inammissibile) è priva di qualsivoglia fondamento. 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato: la sentenza impugnata ha richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., nel fissare la pena base per il delitto ex art. 74 d.p.r. 309/90 nel minimo edittale (anni 10 di reclusione) e apportando un aumento ex art. 81 cod. pen. del tutto contenuto (mesi sei di reclusione), rispettando lo standard motivazionale richiesto dall'insegnamento di legittimità sul punto (secondo il quale ove il giudice ritenga di applicare una pena che, pur discostandosi dai minimi edittali, non superi la misura media di quella edittale è adeguatamente motivata la relativa decisione che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni sintetiche («pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento»), come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). 2. All' inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3. E' fondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA]'. Nel testo della sentenza impugnata manca graficamente la motivazione della Corte territoriale relativa alla determinazione della pena che è poi stata inflitta all'imputato secondo il tenore del dispositivo, verosimilmente per l'errata individuazione del ricorrente (indicato al n. 12 dell'epigrafe della sentenza impugnata) tra coloro che avevano concordato la misura della pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. (essendo compreso tra costoro altro imputato, con il medesimo nominativo, ma con diverso alias e con differenti dati di identificazione, indicato con il n. 11 dell'epigrafe della sentenza impugnata); tale difetto si risolve in motivo di nullità della sentenza (Sez. 6, n. 31392 del 07/10/2020, Ziyat, Rv. 279888 - 0; Sez. 6, n. 27919 del 11/06/2008, Gamel, Rv. 240662 - 01) che ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Trento. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il 10 agosto 1994, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trento. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021