CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7894/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio del secondo, in Roma, via dei Villini, n. 18 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] E SERGIO S.S., in persona dei legali rappresentanti, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione - controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Venezia n. 630 /20 2 1 , pubblicata in data16 marzo 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] F.lli Giovanni e Sergio S.S., esercente attività di allevamento di bovini da carne, conveniva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine di ottenere il risarcimento del danno. Esponeva, a sostegno della domanda, che: a) in data 5 febbraio 2003 aveva stipulatocon il Centro convenuto un contratto di assistenza che prevedeva la tenuta delle scritture contabili, l’elaborazione delle domande di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali, il controllo della regolarità formale della dichiarazione e della immissione dei relativi dati nel sis tema informatico SIAN, l’ interrogazione delle banche dati , l’invio delle dichiarazioni predisposte e l’assistenza negli adempimenti obbligatori previsti per gli imprenditori agricoli del settore zootecnico in materia di anagrafe bovina; b) nel 2005, mediante il [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta agiva tramite la Società di servizi [OSCURATO:PERSONA], aveva presenta to domande per l’ottenimento dei premi alla macellazione di cui al Regolamento CEE n. 1254/99, richiedendo anche il premio supplementare per l’etichettatura, previsto dall’art. 14 del Regolamento CEE 1254/99; c) le domande, compilate dal [OSCURATO:PERSONA], erano state inoltrate ad [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva richie sto al la società consortile BOV ([OSCURATO:PERSONA] dei Produttori per la sicurezza Alimentare e la Qualità delle [OSCURATO:PERSONA]), di cui la [OSCURATO:PERSONA] F.lli Giovanni e Sergio s.s. era socia, la conferma della corrispondenza degli animali indicati nelle domande presentate dal [OSCURATO:PERSONA] a quelli oggetto di controllo ed etichettatura; il Consorzio BOV aveva inviato i dati richiesti ad [OSCURATO:PERSONA] , compilando un modulo informatico, ma aveva indica to erroneamente il codice fiscale di [OSCURATO:PERSONA] in luogo della partita I.V.A. della società; d) con nota del 3 agosto 2005, [OSCURATO:PERSONA], rilevato l’errore, aveva comunicato l’anomalia al C entro Assistenza e l’accessibilità , ‹‹attraverso il servizio ftp››, all’elenco delle anomalie associate alle domande di cui lo stesso era mandatario, specificando che aveva provveduto a richiedere agli organismi deputati le informazioni necessarie alla validazione di quanto dichiarato in domanda e che tali informazioni sarebbero state considerate corrette ed esaustive se non sostituite o integrate da successive comunicazioni ad essa inviate; e) accedendo al sistema informatico, il C entro Assistenza aveva rilevato che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] , nell’esaminare le domande inoltrate per conto della [OSCURATO:PERSONA] F.lli, aveva segnalato una anomalia (“allevamento non riscontrato tra quelli appartenenti ad organizzazioni di cui al Reg. CEE 1760/2000”) e aveva sollecita to il [OSCURATO:PERSONA] a contattare il Consorzio BOV affinché provvedesse all’invio dei dati corretti ad [OSCURATO:PERSONA] e, entro il termine accordato, aveva inoltrato una nota ad [OSCURATO:PERSONA] con la quale rappresentava l’origine dell’anomalia; f) i dati non erano stati corretti ed il procedimento era stato chiuso con la corresponsione dei soli premi per l’abbattimento, con esclusione di quelli per l’etichettatura. Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno subito, pari all’importo del premio non erogato, rappresentando che aveva convenuto, in altro giudizio, il Consorzio BOV ed [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento della medesima somma, ma il Tribunale aveva rigettato la domanda (con sentenza n. 178/2011) , ritenendo che ‹‹l’obbligo di correggere il dato spettava al CAA››. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva nel giudizio, contestando la domanda, ed al contempo proponeva opposizione di terzo ex art 404 cod. proc. civ. avverso la sentenza pronunciata nell’altro giudizio introdotto dalla F.lli [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consorzio BOV e di [OSCURATO:PERSONA] ; chiede va, altresì, che venisse accertata l’assenza di responsabilità a suo carico per la mancata correzione dei dati. Dichiarata inammissibile l’opposizione di terzo, il Tribunale disponeva la separazione della domanda di accertamento negativo svolta dal [OSCURATO:PERSONA] e il relativo giudizio veniva riunito a quello promosso dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello stesso Centro. Istruiti i due giudizi, il Tribunale di Verona accoglieva la domanda di accertamento negativo svolta dal [OSCURATO:PERSONA], respingendo quella di risarcimento dei danni avanzata dalla F.lli [OSCURATO:PERSONA]. 2. Impugnata la sentenza di primo grado da quest’ultima società, la Corte d’appello di Venezia ha respinto la domanda di accertamento negativo dell’appellante ed accertato l’inadempimento contrattuale di CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannandolo, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento , in favore di [OSCURATO:PERSONA] F.lli Giovanni e Sergio s.s.,della somma di euro 77.198,44. In sintesi, i giudici di appello hanno rilevato che, ‹‹ in adempimento dell’obbligo di predisposizione delle domande di ammissione ai premi comunitari e di verifica della regolarità dei dati in esse inseriti, espressamente previsto dal contratto stipulato con l’appellante…, l’appellato CAA per andare esente da colpa avrebbe dovuto provare non soltanto di avere comunicato telefonicamente all’appellante ed al BOV quanto rilevato da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle irregolarità delle domande relative ai premi di etichettatura presentate dalla stessa, ma anche di avere posto in essere in tempo utile nell’interesse della propria mandante ogni necessaria attività per la correzione dell’errore riscontrato ai fini dell’ottenimento dei premi da parte di quest’ultima››; tale prova non emergeva dalle risultanze istruttorie, ‹‹anche in considerazione dell’accertata esclusione da parte dello stesso Tribunale di Verona, Sezione di Soave, con la sentenza n. 178/2011, passata in giudicato, della responsabilità del BOV e di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della stessa vertenza oggetto del presente giudizio››. Ritenendo, quindi, sussistente l’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale, a fronte della mancata contestazione del numero dei bovini per i quali era stata richiesta l’ammissione ai benefici comunitari e dell’importo del premio previsto per ciascun capo di bestiame per la campagna 2004, ha quantificato il danno subito dalla società appellata. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello. [OSCURATO:PERSONA] F.lli Giovanni e Sergio s.s. resiste con controricorso La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, rubricato ‹‹ V iolazione dell’art. 3 bis d.lg. 165/99 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Violazione dell’art. 29 DM 27 novembre 2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.- Violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ››, la ricorrente, premettendo di svolgere attività di supporto nella presentazione delle domande di ammissione ai benefici edi essere abilitata ad immettere i dati in suo possesso nel sistema informatico, censura la sentenza gravata, evidenziando che l’errore nella compilazione del modulo informaticoera esclusivamente imputabile alConsorzio BOV. Soggiunge che la responsabilità ritenuta dalla Corte d’appello non può farsi discendere dal fatto che, con la sentenza n. 178/2011, passata in giudicato, il Tribunale di Verona aveva espressamente escluso la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di sentenza emessa nell’ambito di autonomo giudizio, al quale era rimasta estranea e che non poteva, conseguentemente, spiegare effetti nei suoi confronti. 2. Con il secondo motivo,deducendo ‹‹Violazione degli art t. 3 bis d.lgs. 165/99 e 29 DM 27 novembre 2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –Violazione, falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. – Violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.››, la ricorrente rimarca che, non avendo intrattenuto un rapporto diretto con il [OSCURATO:PERSONA], che era estraneo al contratto di mandato, la Corte d’appello aveva errato nel ritenere che essa ricorrente pote sse rispondere dell’erronea comunicazione dei dati inviati direttamente dal Consorzio ad [OSCURATO:PERSONA]. Contesta, inoltre, alla Corte d’appello una non corretta lettura delle risultanze testimoniali, in quanto, pur non essendo obbligato, aveva tempestivamente avvertito dell’anomalia la società mandante e, in data 8 settembre 2005, con e-mail aveva pure sollecitato [OSCURATO:PERSONA] a rivedere le anomalie riscontrate; aggiunge che il doc. 26 richiamato nella sentenza impugnata non apportava alcun contributo alla decisione, poiché si trattava della mera reiterazione della segnalazione della “improprietà delle anomalie”, che aveva indirizzato ad [OSCURATO:PERSONA] il 28 novembre 2005. Addebita, inoltre, ai giudici del merito di avere omesso di considerare le plurime segnalazioni, inoltrate in data 8 e 9 settembre ed il 28 novembre 2005, ad [OSCURATO:PERSONA], proprio al fine di supplire all’inerzia del [OSCURATO:PERSONA], e ribadisce di avere posto in essere, in tempo utile, nell’interesse della mandante, ogni attività necessaria per la correzione dell’errore. 3. Con il terzo motivo, prospettando ‹‹falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.- Violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.››, la ricorrente, nel contestare l’importo liquidato a titolo di risarcimento dei danni, lamenta che il giudice d’appello avrebbe erroneamente affermato che i fatti sui quali si fonda va la domanda non sarebbero stati da essa contestati, sebbene, invece, nel costituirsi in appello, avesse contestato le allegazioni della società [OSCURATO:PERSONA], che si era limitata ad indicare il numero di bovini per il quale era mancato il premio, senza specificare, come richiesto dal par. 2 dell’art. 4 del Regolamento CE n. 1254/1999, il tipo di bovino, le fasce di età nelle quali collocare i bovini e le ragioni per le quali i 2068 capi potessero beneficiare del premio, considerato che questo spettava soltanto per un numero massimo di novanta capi per ciascuna fascia di età. 4. Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possono essere congiuntamente trattati e sono inammissibili, in quanto si risolvono in una non consentita richiesta di riesame del merito. Con riguardo all a violazion e di legge — che p uò presentarsi sia come violazione di legge in senso proprio, ossia erronea negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, sia in veste di falsa applicazione, e cioè di errore di sussunzione, che può ricorrere sia perché il giudice ha inquadrato la fattispecie concreta entro una norma non pertinente, sia perché ha tratto dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione — occorre rammentare che essa va tenuta distinta dalla denuncia dell'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell'ambito dell'interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi — violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., sez. U, n. 10313/2006; Cass., n. 7394/2010; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 195/ 2016 ; Cass., n. 24155 /17 ; Cass., n. 3340/19). Sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, è nel caso di specie del tutto evidente che la ricorrente ha pro spettato una lettura alternativa delle risultanze di causa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito. Infatti, sostenendo, a supporto della contestata violazione dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 165/99 e dell’art. 27 d.m. 27 novembre 2011, che l’erronea indicazione del codice fiscalenon era in alcun modo da essa ovviabile e che, in ogni caso, pur non essendo a ciò obbligata e pur non potendo provvedere direttamente alla correzione dei dati, aveva segnalato alla società mandante l’anomalia riscontrata da [OSCURATO:PERSONA] ed inviato a quest’ultima una nota con la quale rappresentava l’origine dell’anomalia, la ricorrente mira ad ottenere una ricostruzione della vicenda fattuale che contrasta con quella operata dalla Corte territoriale con motivazione non sindacabile in questa sede.Difatti, i giudici d’appello, partendo dalla considerazione che risultava documentalmente provato che nell’oggetto del mandato conferito dalla odierna controricorrente alla ricorrente fosse ricompresa non solo l’attività di elaborazione ed invio delle domande di ammissione ai benefici comunitari, ma anche l’attività di controllo della regolarità formale delle medesim e dichiarazion i e della immissione dei relativi dati nel sistema informaticoe che, per effetto della convenzione conclusa con [OSCURATO:PERSONA] , il C entro Assistenza si era impegnato ad accedere attraverso il sistema informativo ai dati riguardanti i propri mandanti, direttamente o tramite società di servizi, anche per la verifica dei dati inseriti nelle domande e per il trattamento delle anomalie riscontrate, ha ritenuto raggiunta la prova che la ricorrente potesse consultare lo stato delle domande presentate per conto della mandante e che fosse stata informata da [OSCURATO:PERSONA] del termine fissato per le richieste di riesame delle domande presentate, tanto che aveva ricevuto l’elenco delle anomalie riscontrate, sulle quali avrebbe potuto direttamente intervenire. In esito all’esame delle risultanze istruttorie, i giudici di appello hanno quindi accertato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva accesso telematico alla posizione dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] ed alla cartella ‹‹anomalie PAC carne››del servizio Ftp di [OSCURATO:PERSONA], non consultabile dal [OSCURATO:PERSONA], e da tanto hanno fatto discendere che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto verificare la correttezza dei dati inseriti nelle domande presentate, essendo responsabile della verifica della corrispondenza dei dati immessi a sistema con la documentazione fornita dagli utenti, in difetto di prova, non offerta dalla ricorrente, che fosse stata comunicata al Consorzio B ov la necessità di provvedere alla rettifica dei dati risultati errati entro il termine indicato da [OSCURATO:PERSONA] per la correzione delle domande. L’apprezzamento del corredo probatorio non è minimamente scalfito dalle censure rivolte dalla ricorrente con i mezzi in esame, con i quali si ripropongono doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito e da questa esaminate, considerato che non è neppure configurabile, nel caso de quo, il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che presuppone, come questa Corte ha chiarito, l’omesso esame di un «fatto», inteso come un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza in senso storico naturalistico, (Cass.n. 21152/2014) che sia decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006). La ricorrente non indica il ‹‹fatto›› pretermesso, ma piuttosto muove una critica al convincimento che il giudice si è formato, mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, cosicché la censura formulata non solo non è inquadrabile nel vizio exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma neppure integra violazione dei richiamati artt. 115 e 116 cod. proc. civ., perché solo apparentemente veicola un vizio di “violazione di norme di diritto”, traducendosi, invece, nella denuncia di un errore di fatto, non riconducibile nel paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. U,30/09/2020, n 20867). Con specifico riferimento, poi, alla censura afferente la pretesa violazione dell’art. 2909 cod. civ., è sufficiente rilevare che essa non ricorre perché la Corte d’appello non ha desunto la responsabilità dell’odierna ricorrente dalla ritenuta mancanza di responsabilità in capo al BOV ed ad [OSCURATO:PERSONA], pronunciata nell’ambito di altro giudizio, al quale CAA non ha preso parte e, pertanto, il riferimento contenuto nella sentenza qui gravata alla decisione n. 178/2011 resa dal Tribunale di Verona non costituisce elemento su cui la Corte d’appello ha fondato il decisum. 5. Il terzo motivo è inammissibile. Al fine di contrastare la quantificazione del danno che il giudice d’appello ha riconosciuto in favore della società [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente sostiene di non avere potuto contestare il merito della domanda di risarcimento del danno per non avere l’odierna controricorrente neppure allegato, come era suo onere, il tipo di bovino per il quale veniva richiesto il premio e la fascia di età nel quale i bovini dovevano essere collocati. La questione sollevata non risulta, da un esame del provvedimento impugnato e del motivo di ricorso, esser mai stata sottoposta al vaglio della Corte territoriale. Il che comporta l'inammissibilità di tale profilo di doglianza, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr., fra molte, Cass. n. 7048/2016; Cass., n. 8820/2007; Cass., n. 25546/2006 ; Cass., sez. 6 -5, 13/12/ 2019, n. 32804; Cass., sez. 1, 08/02/ 2021, n. 2935 ), che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (nel caso di specie l'accertamento dell'avvenuta indicazione nelle domande presentate della tipologia dei bovini, delle fasce di età, oltre che dei motivi per cui tutti capi (n. 2068) potessero beneficiare del premio, in realtà spettante soltanto per un numero massimo di novanta capi per ciascuna fascia di età). Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., sez. 6- 5, n. 32804 del 13/12/2019) . Tale onere non è stato assolto dalla parte ricorrente. 6. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento, in favore della controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimitàche liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della su