CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08555/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePerla Lori, che ha concluso chiedendodichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l’[OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione ed euro 1.477,00 di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui ai capi 11), 21), 22), 24) e 25) della rubrica, segnatamente: per il delitto di furto in abitazione, pluriaggravato e in concorso, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] il 7 settembre 2018 [capo 11)]; per il delitto di tentato furto in abitazione, pluriaggravato e in concorso commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], in Riccione il 14 novembre 2018 [capo 21)]; per il delitto di furto in abitazione, pluriaggravato e in concorso, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], in Valmontone il 21 novembre 2018 [capo 22)]; per il delitto di furto in abitazione, pluriaggravato e in concorso, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], in Civitella di Romagna il 29 novembre 2018 [capo 24)] e per il delitto di furto in abitazione, pluriaggravato e in concorso, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], in Firenze il 29 novembre 2018 [capo 24)]. La Corte territoriale ha fondato l’affermazione di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], a seconda dei capi, sulle dichiarazioni rese e sui riconoscimenti fotografici effettuati in fase di indagini preliminari dalle persone offese, acquisiti ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. per sopravvenuto decesso delle stesse; sui risultati dell’attività di intercettazione telefonica; sui dati di localizzazione delle utenze telefoniche (“positioning”) ritenute nella disponibilità dell’imputata. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] dal suo difensore consta di otto motivi, quivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Il primo motivo deduce, sotto l’egida della violazione degli artt. 111 Cost., 392 e 512 cod. proc. pen., l’omessa motivazione della sentenza impugnata sull’eccezione di nullità della revoca, disposta dal Tribunale, della ricognizione personale dell’imputata da parte delle persone offese, in precedenza ammessa, e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dalle stesse rilasciate nel corso delle indagini preliminari, acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. Segnatamente, si denuncia l’illegittimità dell’uso processuale di tali dichiarazioni, delle quali, essendo prevedibile l’irripetibilità al dibattimento -attesa l’età dei dichiaranti -, si sarebbe dovuta disporre l’assunzione, come richiesto dalla difesa; nondimeno, il preminente valore probatorio loro assegnato non sarebbe stato controbilanciato da adeguate garanzie compensative, come imposto dalla giurisprudenza di legittimità sulla scia della giurisprudenza convenzionale. -Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione apparente o illogica, da violazione dei criteri di cui agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta disponibilità continuativa delle utenze telefoniche delle quali si era valorizzata processualmente la geolocalizzazione, al fine di verificare la presenza dell’imputata nelle vicinanze delle abitazioni fatte oggetto delle azioni predatorie addebitatele; disponibilità continuativa ritenuta sulla base delle sole dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di avere riconosciuto il timbro di voce della [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione intercettata il 6 novembre 2018. Quanto poi alla geolocalizzazione degli apparati cellulari in uso all’imputata, è dedotto che dei dati riferiti al loro traffico sarebbe stata effettuata una valutazione non conforme alle indicazioni interpretative impartite dalla giurisprudenza di legittimità, sulla scia della sentenza della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2 marzo 2021 e della legge n. 178 del 2021. -Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 624 cod. pen. e il vizio di illogicità motivazionale, da violazione dei criteri di cui agli artt. 192 e 546 cod. proc., in riferimento alla prova della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per il furto in abitazione di cui al capo 11), essendone stata fondata l’affermazione sul riconoscimento fotografico della stessa, ancorché effettuato tardivamente dalla persona offesa, non verificato in contraddittorio -essendo divenuto irripetibile per l’intervenuto decesso di costei -e, comunque, privo di riscontri autonomi, posto che i tabulati telefonici acquisiti avrebbero dato atto solo della presenza, in luogo compatibile con l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. -Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 624 cod. pen. e il vizio di contradditorietà motivazionale, da violazione dei criteri di cui agli artt. 192 e 546 cod. proc., in riferimento alla prova della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per il tentato furto in abitazione di cui al capo 21), sui rilievi che il riconoscimento fotografico effettato dalla persona offesa dopo quattro mesi dal commesso delitto fosse assolutamente inattendibile e che vi fossero oggettive incongruenze tra l’orario del commesso reato (verificatosi alle 17:30) e l’aggancio della cella telefonica, nel cui raggio era compresa l’abitazione bersaglio del tentato furto, da parte dell’apparato telefonico radiomobile dell’imputata. -Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 624 cod. pen. e il vizio di contradditorietà motivazionale, da violazione dei criteri di cui agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., in riferimento alla prova della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per il furto in abitazione di cui al capo 22), essendosene fondata l’affermazione sulle dichiarazioni della vittima, acquisite al dibattimento exart. 512 cod. proc. pen., ancorché le stesse fossero in contrato con i dati desunti dalla geolocalizzazione dell’imputata, individuata al momento della consumazione del furto ad una distanza di circa tre chilometri in linea d’aria dal luogo in cui era ubicata l’abitazione della vittima del furto. -Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 624 cod. pen. e il vizio di contradditorietà motivazionale, da violazione dei criteri di cui agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., in riferimento alla prova della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per il furtoin abitazione di cui al capo 24), la cui affermazione avrebbe avuto luogo sulla base di un riconoscimento fotografico della persona offesa, non ripetuto in contraddittorio delle parti e non riscontrato, e sulla base della localizzazione dell’utenza telefonica dell’imputata, tuttavia ritenuta nella sua esclusiva e continuativa disponibilità sulla base delle sole dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che, nonostante avesse ascoltato una sola telefonata della [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto di riconoscerne la timbrica vocale. -Il settimo motivo denuncia la violazione dell’art. 624 cod. pen. e il vizio di contradditorietà motivazionale, da violazione dei criteri di cui agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., in riferimento alla prova della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per il furto in abitazione di cui al capo 25), affermata sulla base di un mero giudizio di compatibilità della localizzazione dell’imputata con l’abitazione della vittima del furto e nonostante che questo delitto fosse stato commesso, in Firenze, lo stesso giorno incui era stato commesso il furto di cui al capo 24) in Civitella di Romagna. -L’ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e l’omessa o apparente motivazione in ordine alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti generiche. 3. La trattazione del ricorso ha avuto luogo oralmente, avendone avanzato tempestiva richiesta il difensore della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Quanto al rilievo di omessa risposta al motivo di gravame, con il quale si era eccepita la nullità dell’ordinanza adottata dal Tribunale di revoca della disposta ricognizione personale dell’imputata, odierna ricorrente, da parte delle persone offese dei furti che le sono stati addebitati, lo stesso risulta inammissibile per due ordini di ragioni: - il primo, perché nella sentenza impugnata il motivo indicato è stato espressamente esaminato e lo si è ritenuto generico, per essere stato articolato senza tener conto che avverso le ordinanze di acquisizione dei verbali delle dichiarazioni con le quali le persone offese avevano effettuato il riconoscimento dell’imputata nella fase delle indagini preliminari non erano state formulate tempestivamente eccezioni in ordine all’acquisibilità degli atti (cfr. pag. 9, penultimo capoverso); -il secondo, perché la revoca dell'ordinanza ammissiva di prove, quand’anche resa in difetto di motivazione sulla loro superfluità, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D M, Rv. 271732 –01; conf. Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 -01), come accaduto nel caso di specie. 1.2. Del pari manifestamente infondati sono i rilievi formulati in tema di utilizzabilità e valutazione, ai fini della prova della responsabilità dell’imputata ricorrente, delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dalle persone offese dei reati e non ripetute in dibattimento per morte di queste ultime ovvero per le loro sopravvenute condizioni di deficitpsicofisico. 1.2.1. Va, al riguardo, rammentato che, pronunciandosi in tema di letture dibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen., questa Corte ha affermato: -che l'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto deve essere accertata dal giudice secondo il criterio della "prognosi postuma", mediante l'ideale riproduzione della valutazione effettuata dalla parte interessata all'acquisizione delle dichiarazioni, verificandone la correttezza secondo canoni di ragionevolezza, tenuto conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili, a prescindere dagli accadimenti in concreto intervenuti (Sez. 5, n. 11248 del 13/03/2025, P., Rv.287755 – 01; Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021, dep. 2022, Shishlov, Rv. 282492 – 01; Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 - 02); - che l'avanzata età anagrafica del dichiarante non rende prevedibile l'impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni rese in precedenza quale presupposto del loro ingresso nel fascicolo del dibattimento e della loro utilizzazione in giudizio ex art. 512 cod. proc. pen., salvo che, al momento dell'escussione, fosse seriamente pronosticabile, in base a specifiche informazioni relative a patologie ingravescenti, che il dichiarante non sarebbe stato in grado di ripeterle in dibattimento (Sez. 5, n. 31728 del 20/06/2023, L., Rv. 285768 –01; Sez. 4, n. 24688 del 03/03/2016, Arpe, Rv. 267228 – 01;Sez. 6, n. 11905 del 13/12/2013, dep. 2014, R.c., Rv. 261827 -01); -che è legittima la lettura in dibattimento, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persona non più in grado di ripeterle, perché affetta da un'infermità sopravvenuta – imprevedibile al momento dell'assunzione delle dichiarazioni e da accertare rigorosamente – tale da impedirle, in modo assoluto e non rimediabile con soluzioni alternative, la partecipazione all'udienza in modo vigile e attivo (Sez. 5, n. 5709 del 04/12/2024, dep. 2025, D., Rv. 287530 -01). Ne viene che, poiché l’inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese è stata fatta valere dalla ricorrente in maniera assolutamente generica, ossia, senza indicare quali fossero gli specifici e inopinabili elementi, diversi dalla mera età avanzata delle persone dichiaranti, atti a far ragionevolmente prevedere che queste ultime non sarebbe state in grado di ripetere in dibattimento le loro dichiarazioni, anche in ordine al riconoscimento della [OSCURATO:PERSONA], la relativa eccezione è priva di pregio. 1.2.2. Quanto al profilo della valutazione delle dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., va evidenziato come questa Corte abbia più volte affermato che le stesse possono costituire, conformemente all'interpretazione -avente natura di "diritto consolidato" - espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella compatibilità delladichiarazione con i dati di contesto (Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348 –01; Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148 -01). Al stregua di tale parametro interpretativo, la doglianza al riguardo articolata è generica e manifestamente infondata, risultando dal complesso della motivazione rassegnata a sostegno della sentenza impugnata, come l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di furto e di tentato furto in abitazione di cui ai capi 11), 21), 22), 24) e 25) della rubrica, sia stata fondata su elementi, di natura fattuale e logica, non arbitrariamente ritenuti capaci di corroborare le dichiarazioni predibattimentali di alcune delle vittime, che avevano riconosciuto nell’imputata una delle autrici del furto consumato in loro danno, non ripetute in dibattimento: elementi indicati dalla Corte territoriale nella serialità delle condotte di reato, tutte commesse da più persone, operanti in sinergia, in danno di persone anziane, della cui ridotta capacità di reazione queste ultime approfittavano, nel contenuto delle conversazioni intercettate, intercorse tra la [OSCURATO:PERSONA] e le sue complici nell’atto di commettere i reati, e nella geolocalizzazione dell’utenza sulla quale avevano avuto luogo quelle conversazioni. 2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. 2.1. La censura con la quale si deduce che l’imputata era stata ritenuta abituale utilizzatrice dell’utenza telefonica, presa in considerazione per individuarne il posizionamento e gli spostamenti tramite l’aggancio della stessa alle c.d. ‘celle telefoniche’, sulla base delle sole dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che ne avrebbe riconosciuto il timbro della voce, riproduce la stessa genericità del corrispondente motivo di appello. Quel motivo, infatti, era stato articolato senza alcun confronto con la sentenza di primo grado, in cui si era spiegato che [OSCURATO:PERSONA] era la costante utilizzatrice dell’utenza 351268166 perché era stato verificato, tramite più servizi di osservazionee pedinamento, che era proprio lei a valersene: infatti, la persona che se ne era servita in tutte le conversazioni intercettate aveva lo stesso timbro di voce di quella che l’aveva utilizzata nella conversazione del 9 novembre 2018 (RIT 699 del 2018 progressivo 695) e che era stata riconosciuta con certezza tramite servizi di “OCP” prima in [OSCURATO:PERSONA] e poi in Loreto (cfr. pag. 28, secondo capoverso, della sentenza di primo grado e pag. 12 della sentenza impugnata). 2.2. La censura che eccepisce l’illegittima utilizzazione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, acquisiti ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, è articolata senza tener conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli "altri elementi di prova" che devono corroborare i cd. "dati esteriori" delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma (Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, D'Ignoti, Rv. 285469 -01). Prove che, nel caso di specie, sono state legittimamente ravvisate nella serialità delle condotte di reato ascritte all’imputata e nel contenuto delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intrattenute dalla [OSCURATO:PERSONA] sull’utenza cui si riferivanoi dati di traffico. 3. Il terzo motivo di ricorso non è consentito in questa sede. Per rendere ammissibile la censura proposta, ossia, che il riconoscimento fotografico di [OSCURATO:PERSONA], quale autrice del furto di cui al capo 11), effettuato in fase di indagini preliminari dalla parte offesa, [OSCURATO:PERSONA] -divenuto irripetibile per morte di questi -fosse in contrasto con i dati del traffico telefonico dell’utenza in uso alla stessa -che ne avrebbero escluso la presenza in [OSCURATO:PERSONA] il 7 settembre 2018 -, sarebbe stato necessario allegare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, i detti dati di traffico, così da dimostrarne, in maniera specifica ed inopinabile, senza, cioè, bisogno di approfondimento alcuno, il loro travisamento da parte dei giudici di merito di entrambi i gradi. Poiché a tale onere non si è adempiuto il motivo in disamina sfugge alle possibilità di sindacato del giudice di legittimità. 4. Generici e non consentiti in questa sede sono le censure di cui al quarto, al quinto, al sesto e al settimo motivo di ricorso, che si appuntano sull’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui ai capi 21), 22), 24) e 25). 4.1. I giudici di merito, nelle loro conformi decisioni, hanno affermato che la prova della riconducibilità dei fatti integranti i suddetti reati a [OSCURATO:PERSONA] poggiava su un elemento comune: ossia, che costei era stata intercettata al momento della loro commissione. Infatti, nel corso delle azioni delittuose vi erano conversazioni telefoniche in atto in cui l’interloquente [OSCURATO:PERSONA] era stata riconosciuta per il timbro vocale dal [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, integralmente e recettiziamente richiamato quanto già argomentato al punto 2.1. della presente motivazione in diritto per disattendere il rilievo circa l’inaffidabilità del detto riconoscimento vocale da parte del citato Ufficiale di [OSCURATO:PERSONA], va ribadito che, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze, - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 -02). Poiché l’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] in una delle interloquenti delle conversazioni intercettate è stata giustificata sulla base di robusti elementi di prova (i servizi di “OPC”), con i quali i rilievi censori non si sono affatto confrontati -essendosi limitati a contestare il convincimento maturato da entrambi i giudici di merito sulla base di generici elementi di fatto neppure debitamente documentati in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione -, tutte le deduzioni al riguardo articolate sfuggono alla possibilità di sindacato di questa Corte. 4.2. Aspecifiche sono le doglianze che attingono il profilo della compatibilità della geolocalizzazione dell’utenza telefonica in uso all’imputata, nel tempo di commissione dei furti, con i luoghi di ubicazione delle abitazioni delle vittime. Nella sentenza impugnata, infatti, si legge che l’Ufficiale di [OSCURATO:PERSONA], nella deposizione resa all’udienza del 22 marzo 2023, aveva evidenziato, per ciascun dei capi 21), 22), 23) e 24), come le risultanze del “positioning” dell’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] restituissero un dato di collocazione di costei sul territorio «con alto grado di precisione (e non di mera compatibilità di celle da tabulati) per effetto del fatto che, contemporaneamente alla commissione dei furti, le utenze dell’appellante (ossia di [OSCURATO:PERSONA]) e dell’altra coimputata interagivano con chiamate» (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). Alla stregua di tali già decisive argomentazioni e della considerazione della serialità dell’agire dell’imputata, la quale, in un ristretto arco temporale (dal 14 al 29 novembre 2018) e in una porzione geografica delimitata, compresa tra il Lazio, la Romagna e la Toscana, aveva messo a segno più furti in danno di persone anziane, approfittando della loro ridotta capacità di reazione, tutte le residue censure articolate con i motivi in disamina non possono essere scrutinate in questa sede, perché unicamente volte a suggerire una diversa ricostruzione dei fatti. 5. Inammissibile è l’ottavo motivo di ricorso. Congrua e non intaccata dalle generiche deduzioni di ricorso è la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno della determinazione della pena, fissata nel minimo edittale, con modesti aumenti a titolo di continuazione, e della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ragionevolmente negate alla ricorrente in considerazione della serialità e della professionalità dimostrata nella commissione dei reati. 6. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somm