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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04897/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 4 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa il 5 dicembre 2022 dal Tribunale di Bari, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 305, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005, avendo esercitato attività di intermediazione assicurativa, senza essere iscritta nel registro di cui all'art. 109 del d.lgs. n. 209 del 2005; fatto commesso in Bari il 12 luglio 2017.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato e disatteso con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata (pag. 3) e non scandito da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la Corte territoriale affermato che l'attività di intermediazione assicurativa si configura anche soltanto in caso di presentazione di prodotti assicurativi, indipendentemente dal fatto che l'intermediario abbia anche l'incarico di concludere il contratto di assicurazione, sottolineando altresì la circostanza che, essendo stati rinvenuti, nella disponibilità dell'imputata, plurimi certificati assicurativi corredati della firma del contraente, unitamente a denaro costituente il verosimile corrispettivo pagato dal contraente, ciò faceva ragionevolmente presumere che quei contratti si fossero conclusi.

Considerato che la decisione si pone in sintonia con il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 9409 del 09/02/2021, Tropea, Rv. 281380; nello stesso senso Sez. 3, n. 7540 del 24/01/2024, Salvoni, non mass.), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 305, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è sufficiente che l'agente, in difetto di iscrizione nell'apposito registro dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati "brokers", svolga anche una sola delle condotte di intermediazione previste dalla norma, come nel caso in esame.

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, avendo i giudici di secondo grado negato in modo non irragionevole il beneficio della pena sospesa, affermando che la commissione in un arco di tempo relativamente circoscritto della stessa condotta illecita induceva a formulare una prognosi negativa in ordine a futuri reati, in tal modo confermando il giudizio prognostico negativo già espresso dal giudice di primo grado ed impugnato con generico motivo di appello; si tratta di valutazione che la Corte territoriale, investita di pieni poteri cognitivi e decisori, ha correttamente assunto ed adeguatamente motivato, senza incorrere nel vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, avendo spiegato come i comportamenti tenuti dalla ricorrente erano ostativi ad un giudizio prognostico favorevole sulle condotte future; tanto in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per la concessione del beneficio della sospensione condizionale non richiede l'esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ben potendosi questi limitare ad indicare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 5, n. 17953 del 7/2/2020, Filipache, Rv. 279206; Sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272087; Sez. 3, n. 35852 del 11/5/2016, Camisotti, Rv. 267639; Sez. 2, n. 37670 del 18/6/2015, Cortopassi, Rv. 264802).

Considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, sotto il profilo della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato e disatteso con corretti argomenti nella sentenza impugnata, avendo al riguardo la Corte di appello in maniera pertinente rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva, la mancanza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti, non ritenendo conducente in tal senso la condizione di vedova dell'imputata.

Ritenuto che l'affermazione della Corte territoriale si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogamente Cass., Sez.

VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 4 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa il 5 dicembre 2022 dal Tribunale di Bari, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 305, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005, avendo esercitato attività di intermediazione assicurativa, senza essere iscritta nel registro di cui all'art. 109 del d.lgs. n. 209 del 2005; fatto commesso in Bari il 12 luglio 2017. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato e disatteso con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata (pag. 3) e non scandito da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la Corte territoriale affermato che l'attività di intermediazione assicurativa si configura anche soltanto in caso di presentazione di prodotti assicurativi, indipendentemente dal fatto che l'intermediario abbia anche l'incarico di concludere il contratto di assicurazione, sottolineando altresì la circostanza che, essendo stati rinvenuti, nella disponibilità dell'imputata, plurimi certificati assicurativi corredati della firma del contraente, unitamente a denaro costituente il verosimile corrispettivo pagato dal contraente, ciò faceva ragionevolmente presumere che quei contratti si fossero conclusi. Considerato che la decisione si pone in sintonia con il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 9409 del 09/02/2021, Tropea, Rv. 281380; nello stesso senso Sez. 3, n. 7540 del 24/01/2024, Salvoni, non mass.), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 305, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è sufficiente che l'agente, in difetto di iscrizione nell'apposito registro dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati "brokers", svolga anche una sola delle condotte di intermediazione previste dalla norma, come nel caso in esame. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, avendo i giudici di secondo grado negato in modo non irragionevole il beneficio della pena sospesa, affermando che la commissione in un arco di tempo relativamente circoscritto della stessa condotta illecita induceva a formulare una prognosi negativa in ordine a futuri reati, in tal modo confermando il giudizio prognostico negativo già espresso dal giudice di primo grado ed impugnato con generico motivo di appello; si tratta di valutazione che la Corte territoriale, investita di pieni poteri cognitivi e decisori, ha correttamente assunto ed adeguatamente motivato, senza incorrere nel vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, avendo spiegato come i comportamenti tenuti dalla ricorrente erano ostativi ad un giudizio prognostico favorevole sulle condotte future; tanto in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per la concessione del beneficio della sospensione condizionale non richiede l'esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ben potendosi questi limitare ad indicare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 5, n. 17953 del 7/2/2020, Filipache, Rv. 279206; Sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272087; Sez. 3, n. 35852 del 11/5/2016, Camisotti, Rv. 267639; Sez. 2, n. 37670 del 18/6/2015, Cortopassi, Rv. 264802). Considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, sotto il profilo della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato e disatteso con corretti argomenti nella sentenza impugnata, avendo al riguardo la Corte di appello in maniera pertinente rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva, la mancanza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti, non ritenendo conducente in tal senso la condizione di vedova dell'imputata. Ritenuto che l'affermazione della Corte territoriale si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogamente Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della