Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2025
ECLI:EU:T:2025:1091
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ1129_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 dicembre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑1129/23)
«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei microprocessori – Decisione che constata una violazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE – Restrizioni “allo scoperto” – Conseguenze dell’annullamento parziale di una precedente decisione – Natura della violazione – Importo dell’ammenda – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende – Proporzionalità – Carattere appropriato – Competenza anche di merito»
1.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE – Annullamento parziale – Decisione che ha acquisito carattere definitivo relativamente all’esistenza dell’infrazione – Adozione di una nuova decisione che modifica l’importo dell’ammenda – Obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare di nuovo la sua competenza – Assenza
(Artt. 102 e 266 TFUE)
(v. punti 20‑34)
2.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale
(Art. 296 TFUE)
(v. punti 41, 42)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione che modifica l’importo dell’ammenda adottata a seguito dell’annullamento parziale di una decisione iniziale – Decisione da cui appare il ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] e che consente id conoscere tanto il fondamento dell’ammenda quanto il metodo per il calcolo del suo importo – Motivazione sufficiente
(Art. 296, secondo comma, TFUE)
(v. punti 43‑48)
4.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE – Annullamento parziale – Decisione che ha acquisito carattere definitivo relativamente all’esistenza dell’infrazione – Adozione di una nuova decisione che modifica l’importo dell’ammenda – Obbligo di inviare una nuova comunicazione degli addebiti – Assenza – Obbligo di organizzare una nuova audizione – Assenza
(Artt. 102, 263 e 266 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1)
(v. punti 50‑53, 56‑60)
5.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate nel mercato interessato dall’infrazione nello Spazio economico europeo – Anno di riferimento – Ultimo anno completo interessato dall’infrazione – Uso di un altro periodo di riferimento – Ammissibilità – Presupposti – Onere della prova
(Art. 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C‑210/02, punto 13)
(v. punti 75, 85‑91)
6.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Rispetto del principio di proporzionalità
(Art. 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C‑210/02, punto 13)
(v. punti 76, 81‑83)
7.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Durata dell’infrazione – Decisione che modifica l’importo dell’ammenda adottata a seguito dell’annullamento parziale di una decisione iniziale – Presa in considerazione della durata ridotta dell’infrazione rispetto alla decisione iniziale
(Art. 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C‑210/02, punti 13 e 22)
(v. punti 76, 79)
8.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Durata eccessiva del procedimento amministrativo e giurisdizionale – Esclusione
(Art. 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C‑210/02, punto 29)
(v. punto 93)
9.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della [OSCURATO:PERSONA] – Osservanza di un termine ragionevole – Violazione – Conseguenze – Annullamento della decisione che constata un’infrazione a causa di un’eccessiva durata del procedimento – Presupposto – Lesione dei diritti della difesa delle imprese interessate
(Artt. 101 e 102 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1)
(v. punti 94, 95)
10.
Procedimento giurisdizionale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale – Termine ragionevole – Lite vertente sulla sussistenza di un’infrazione delle regole di concorrenza – Inosservanza del termine ragionevole – Conseguenze – Responsabilità extracontrattuale
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, 2° comma)
(v. punti 96, 119)
11.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta – Criteri di valutazione – Gravità e durata dell’infrazione
(Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 3, e 31)
(v. punti 102‑118)
Dispositivo
1)
L’articolo 1 della decisione C(2023) 5914 final della [OSCURATO:PERSONA], del 22 settembre 2023, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (AT.37.990 – [OSCURATO:PERSONA]) è riformato nel senso che l’importo dell’ammenda ivi indicato è fissato in EUR 237105540.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea si fa carico, oltre che delle proprie spese, della metà di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].