CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35610/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13936-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elett.te donn.to in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], n. 78, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3017/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sez. st . di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente all'anno di imposta 2008; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Reggio di [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 2316/2016, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], sez. st. di Reggio di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 3017/7/2020, depositata il 12/11/2020, accolse parzialmente il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come, nella specie, sia risultato violato il diritto della contribuente al contraddittorio endoprocedimentale rispetto alle riprese I.V.A., con conseguente parziale illegittimità dell'atto impositivo rispetto a tale imposta, "ad analoga conclusione non [potendo] pervenirsi per quanto attiene il comparto delle imposte dirette, relativamente al quale nessuna obbligatorietà del contraddittorio preventivo è prevista" (cfr. sentenza impugnata, ult. p., terzultimo cpv. della motivazione); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2021 n. 13936 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -2- Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione degli artt. 12 c. 7 L. 212/00, 39 2° c D.P.R. n. 600/73, 2727 e ss. c.c., 109 1° e 5° cc TUIR" (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente escluso che la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sia subordinata, onde rilevare quale causa di illegittimità dell'avviso di accertamento, ad una cd. "prova di resistenza", consistente nella allegazione e dimostrazione di quella che sarebbe stata, in concreto, l'utilità del contraddittorio medesimo; che il motivo è manifestamente inammissibile; che il motivo non si confronta, infatti, con l'autonoma ratio decidendi su cui fonda, in parte qua, la decisione impugnata, idonea a reggere, da sola, la conclusione raggiunta dai giudici di appello (Cass., Sez. 3, 6.7.2020, n. 13880, Rv. 658309-01), laddove questi ultimi, dopo avere escluso - relativamente all'omesso contraddittorio afferente le riprese I.V.A. - la necessità, in linea astratta, di una prova di resistenza, hanno comunque ritenuto la stessa assolta, nella specie, dalla contribuente, avendo chiarito che "la esibizione delle liquidazioni periodiche, con le relative fatture degli acquisti, avrebbe condotto l'ufficio non solo a contestare una minore imposta ma, considerando che l'unico cliente era [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della quale sono state emesse le fatture per prestazioni di servizio, a confermare i ricavi registrati e non dichiarati", così concludendo per l'avvenuta dimostrazione del diverso risultato cui si sarebbe giunti ove il contraddittorio fosse stato svolto; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la Ric. 2021 n. 13936 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -3- /e_ "violazione dell'art. 36, 2° c n. 4 Dlgs. N. 546/1992", per non avere la C.T.R. chiarito - se non ricorrendo ad una motivazione apodittica ed apparente - le ragioni sottese al ritenuto assolvimento della cd. prova di resistenza da parte della contribuente; che il motivo è manifestamente infondato; che è sufficiente osservare che la C.T.R. - cfr. la motivazione trascritta supra - ha chiarito, in concreto e con precipuo riferimento al caso di specie, se e come il contribuente avrebbe potuto dimostrare l'erroneità delle contestazioni svolte a proprio carico dall'Ufficio; Ritenuto, in conclusione che il ricorso va rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. intimata e non avendo svolto attività difensiva; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella ca