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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 13567/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla responsabilità penale e, in particolare, alla identificazione dell'imputato; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata con cui obiettivamente non si confronta, avendo la Corte di appello spiegato perché l'imputato fu riconosciuto; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla responsabilità penale e, in particolare, alla identificazione dell'imputato; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata con cui obiettivamente non si confronta, avendo la Corte di appello spiegato perché l'imputato fu riconosciuto; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 13567/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris