Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1970
ECLI:EU:C:1970:17
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61969C0042
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]' 11 MARZO 1970 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
La causa odierna verte sull'applicazione del già più volte trattato regime speciale del regolamento 29 febbraio 1968, n. 259, in forza del quale alla [OSCURATO:PERSONA] unica è stata data facoltà di ridurre l'organico e di razionalizzare i servizi.
Anche il ricorrente nella presente causa ha potuto fruire di tale disposizione: il 14 marzo 1968, a norma dell'articolo 4, n. 3, del regolamento n. 259/68 egli aveva chiesto di abbandonare definitivamente il servizio e la [OSCURATO:PERSONA], con decisione 21 maggio 1968, aveva accolto la richiesta. Con una successiva decisione del 20 giugno 1968, la [OSCURATO:PERSONA] aveva stabilito che il provvedimento avesse effetto dal 1
o
ottobre 1968. L'interessato ne veniva informato, con lettera del direttore generale del personale e dell'amministrazione in data 21 giugno 1968, in questi termini : «La sopraindicata decisione della [OSCURATO:PERSONA] … avrà effetto dal 1
o
ottobre 1968».
La data è quella che ha originato la presente controversia.
Il corso normale della carriera del ricorrente, che aveva raggiunto il grado di capo-divisione (A/3), avrebbe implicato col 1
o
ottobre 1968, lo scatto automatico previsto dall'articolo 44 dello statuto del personale, sempre beninteso che a questa data egli fosse stato ancora in servizio. Il punto è fondamentale per il calcolo della liquidazione a norma dell'articolo 6 del regolamento n. 259/68, in relazione all'articolo 12 dell'allegato VIII dello statuto, liquidazione che viene determinata
in base all'ultimo stipendio mensile.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il rapporto di lavoro del ricorrente è terminato il 30 settembre 1968 e quindi lo stipendio corrisposto al 30 settembre è quello determinante. La direzione generale del personale e dell'amministrazione, in una lettera del 25 giugno 1969, illustrava all'interessato il sistema applicato per il calcolo di cui all'articolo 12 dell'allegato VIII allo statuto. Il ricorrente invece sostiene che il rapporto di lavoro è terminato la sera del 1
o
ottobre 1968 e quindi il calcolo si deve effettuate con riferimento allo stipendio base corrisposto in detto giorno. Il 23 settembre 1969 egli adiva la Corte chiedendole di annullare la comunicazione della direzione generale del personale e dell'amministrazione in data 1
o
luglio 1969.
1.
Esaminando la domanda, dobbiamo anzitutto porci il problema della sua ricevibilità, anche se la [OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato eccezioni in merito. Il problema della ricevibilità è connesso alla
natura
dell'atto stesso: in cause precedenti è stato già sottolineato che, nelle controversie in materia di lavoro, sono impugnabili solo i provvedimenti emanati dall'autorità che ha il potere di nomina. Detta autorità, per i dipendenti di categoria A e per la risoluzione di questioni del genere di quella oggi sul tappeto, non è il direttore generale del personale e dell'amministrazione, autore dell'atto impugnato in questa sede. Ciò si desume dalla decisione generale adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 6 luglio 1967, a norma dell'articolo 2 dello statuto, onde definire l'autorità che ha il potere di nomina e per delimitarne le competenze. A rigore, se ne potrebbe concludere che la domanda d'annullamento del computo contenuto nella lettera del direttore generale del personale e dell'amministrazione in data 25 giugno 1969 va dichiarata irricevibile.
Non mi pare tuttavia possibile liquidare la questione a questo modo, soprassedendo ad ogni altro esame. In sostanza non si deve dimenticare che si tratta di pretese pecuniarie le quali sorgono ope legis, a determinate condizioni, con la cessazione del rapporto di lavoro. Per farle valere non è necessario un ricorso gerarchico nel senso che al ricorso giurisdizionale si possa giungere solo dopo una pronuncia definitiva dell'au-rità che ha il potere di nomina.
Si deve quindi ritenere che la domanda può essere presa in considerazione anche se l'autorità che ha il potere di nomina si è astenuta dal pronunciarsi, e tutt'al più si tratta di intendere la domanda di annullamento come una domanda di condanna o di declaratoria.
2.
La valutazione giuridica che seguirà questa breve premessa verterà esclusivamente sulla determinazione del momento in cui è terminato il rapporto di lavoro. Si deve stabilire se le relative spettanze vadano calcolate in base allo stipendio del 30 settembre o del 1
o
ottobre.
Dagli atti processuali vi è noto che il ricorrente corrobora la propria tesi invocando il principio fondamentale secondo cui «dies ad quem computatur in termino». Poiché la decisione della [OSCURATO:PERSONA] circa la cessazione del rapporto di lavoro menziona la data del 1
o
ottobre, l'applicazione del principio summenzionato farebbe concludere che il 1
o
ottobre il rapporto di lavoro non era ancora risolto.
Infatti, però, non è difficile ammettere che l'argomento è infondato come sostiene la [OSCURATO:PERSONA]. Il principio invocato dal ricorrente non ha validità generale, ma vale al massimo in materia di
termini
, vale a dire per il calcolo dei giorni, a decorrere da una data precisa, entro i quali un determinato negozio dev'essere posto in essere. Nel nostro caso questo calcolo è inutile, giacché si tratta di stabilire il giorno nel quale la decisione spiega i suoi effetti. Non deve nemmeno indurre in errore l'accenno contenuto nella lettera 22 maggio 1968 del presidente della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il ricorrente avrebbe dovuto svolgere determinate mansioni
fino
al termine del suo rapporto di lavoro. In relaltà, l'espressione non determina la scadenza del contratto nel senso testé ricordato, ma esprime semplicemente quale sarebbe stata l'occupazione del ricorrente finché la decisione che doveva porre termine al rapporto di lavoro non avesse esercitato i suoi effetti.
Se ci poniamo il problema del come si debba determinare il momento iniziale dell'efficacia della decisione 20 giugno 1968, non ritengo vi possano essere dubbi. L'espressione «avrà effetto dal 1
o
ottobre 1968», contenuta nella lettera della direzione generale personale ed amministrazione del 21 giugno 1968, può logicamente avere solo il significato di far decorrere l'effetto summenzionato
dalle ore 0,01
del giorno summenzionato o, in altre parole, dal
compimento
del giorno precedente. Questo in fondo è anche l'uso generale: sarebbe invece strano por fine ad un contratto di lavoro la sera del primo giorno di un determinato mese.
L'assunto del ricorrente non può venire accolto nemmeno se si ammette che la [OSCURATO:PERSONA] volesse concedere al ricorrente, che lasciava il servizio, determinati vantaggi. Con ciò il ricorrente intende riferirsi all'articolo 8, n. 3, dell'allegato VII allo statuto, che recita : «Il funzionario che nel corso dell'anno civile cessi dal servizio… ha diritto, se il periodo di attività al servizio delle istituzioni… è, nel corso dell'anno, inferiore a nove mesi, soltanto a una parte del pagamento di cui al precedente paragrafo 1» (cioè il rimborso forfettario delle spese di viaggio dalla sede di lavoro al luogo d'origine). A questo proposito, il ricorrente dichiara che la [OSCURATO:PERSONA] gli ha rimborsato
interamente
le spettanze per le spese di viaggio relative all'anno 1968.
E evidente che in ciò non vi è anomalia nemmeno dal punto di vista della [OSCURATO:PERSONA], cioè supponendo che il rapporto di lavoro fosse terminato il 30 settembre 1968, in quanto i nove mesi di cui all'articolo 8, dell'allegato VII si compivano proprio il 30 settembre 1968.
Non era invece necessario, volendo applicare incondizionatamente la norma summenzionata, rifarsi alla tesi del ricorrente secondo cui il rapporto di lavoro si estingueva solo la sera del 1
o
ottobre 1968.
È poi fuori luogo la riflessione del ricorrente secondo cui l'originaria determinazione della sua anzianità avrebbe implicato l'aumento di scatto già al 1
o
agosto 1968.
Ciò è vero, tuttavia non si deve dimenticare che, in seguito a reclamo di altri dipendenti ed a causa di vizi di forma riscontrati nel procedimento di nomina, è seguita una nuova decisione della [OSCURATO:PERSONA] (26 febbraio 1965) che ha modificato l'anzianità del ricorrente. Tale decisione, che sanciva che lo scatto biennale intervenisse il 1
o
ottobre, non è mai stata impugnata dal ricorrente e rimane quindi l'unicoprovvedimento di cui si debba ora tener conto. Sarebbe erroneo ricorrere a considerazioni di equità, come suggerisce il ricorrente, e risalire alla prima determinazione di anzianità onde attribuire all'interessato un vantaggio supplementare al momento della liquidazione.
Pure infondato è l'argomento del ricorrente secondo cui egli ha ancora prestato servizio il 1
o
ottobre 1968. La sua presenza in ufficio e la firma di documenti ufficiali può anche essere incontestabile, pur se la [OSCURATO:PERSONA] avanza dubbi in proposito. È irrilevante che di fatto egli abbia svolto le sue mansioni il 1
o
ottobre, giacché quello che conta è lo stabilire se vi sia stato un ordine gerarchico che gl 'imponesse di comportarsi in questo modo. Il ricorrente non ha potuto dimostrarlo e lo conferma il fatto che il giorno del 1
o
ottobre 1968 non gli è stato remunerato dall'amministrazione.
3.
In conclusione si può affermare che :
La lettera del direttore generale del personale e dell'amministrazione del 21 giugno 1968 va interpretata nel senso che il ricorrente non era più al servizio della [OSCURATO:PERSONA] il 1
o
ottobre 1968. Le sue spettanze pecuniarie a norma dell'articolo 12 dell'allegato VIII dello statuto (e l'indennità a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 259/68) vanno quindi calcolate in base allo stipendio percepito nel settembre 1968, come ha ritenuto di fare la [OSCURATO:PERSONA] che sostiene l'esattezza di questo modo di procedere. Il ricorso va respinto e, di conseguenza, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente.
(
1
) Traduzione dal tedesco.