Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1215/2020
ECLI:EU:C:2020:672
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
3 settembre 2020 (
*
)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Competenza giurisdizionale in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore – Articolo 18, paragrafo 2 – Azione promossa contro il consumatore dal professionista – Nozione di “domicilio del consumatore” – Momento rilevante per determinare il domicilio del consumatore – Trasferimento del domicilio del consumatore dopo la conclusione del contratto e prima della proposizione del ricorso»
Nella causa C‑98/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Obvodní soud pro Prahu 8 (Tribunale del distretto di Praga 8, Repubblica ceca), con decisione del 27 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio 2020, nel procedimento
mBank S.A.
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da M. Safjan, presidente di sezione, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici,
avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la mBank S.A., banca con sede in Polonia che svolge attività online nella Repubblica ceca attraverso una succursale, e PA, in merito a un credito derivante dalle rate non pagate di un contratto di credito al consumo.
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
3
I considerando 15 e 34 del regolamento n. 1215/2012 enunciano quanto segue:
«(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. (...)
(...)
(34) È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),] e il presente regolamento, e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione [di detta] convenzione (...) e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».
4
Il capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolato «Competenza», contiene dieci sezioni. La sezione 1, a sua volta intitolata «Disposizioni generali», comprende l’articolo 4 di tale regolamento, il quale, al suo paragrafo 1, così dispone:
«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».
5
La sezione 2 di tale capo II, intitolata «Competenze speciali», contiene l’articolo 7 di detto regolamento, che prevede quanto segue:
«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
– nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
– nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);
(...)».
6
La sezione 4 del capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolata «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», contiene gli articoli da 17 a 19 del medesimo.
7
Ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento:
«1. (...) la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:
a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o
c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.
2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio in quest’ultimo Stato membro».
8
L’articolo 18, paragrafo 2, del citato regolamento così dispone:
«L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore».
9
L’articolo 26 del regolamento, contenuto nella sezione 7 di tale capo II, intitolata «Proroga di competenza», così recita:
«1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza giurisdizionale risulta da altre disposizioni del presente regolamento, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un’altra autorità giurisdizionale esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 24.
2. Nelle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5, se il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore è il convenuto, l’autorità giurisdizionale, prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, si assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l’incompetenza dell’autorità giurisdizionale e delle conseguenze della comparizione o della mancata comparizione».
10
Il capo V di tale regolamento, intitolato «Disposizioni generali», contiene, in particolare, l’articolo 62 del medesimo regolamento, il quale, al paragrafo 1, prevede quanto segue:
«Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l’autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale».
Diritto ceco
11
Dall’articolo 11, paragrafo 1, del zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád (legge n. 99/1963, che istituisce il codice di procedura civile), risulta che le circostanze esistenti al momento in cui viene adita l’autorità giurisdizionale rimangono rilevanti, per determinare la competenza ratione materiae e territoriale di quest’ultima, fino alla conclusione del procedimento. Per quanto riguarda la competenza territoriale, dall’articolo 85 del medesimo codice risulta che, salvo disposizione contraria di legge, il giudice ordinario di una persona fisica è il tribunale circoscrizionale del luogo del suo domicilio.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
12
Il 21 luglio 2014 le parti nel procedimento principale hanno concluso per via elettronica un contratto di credito al consumo in forza del quale è stato concesso a PA, persona fisica avente la qualità di consumatore, un credito di 50 000 corone ceche (CZK) (circa EUR 1 820).
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Secondo il giudice del rinvio, PA è stata più volte in ritardo nel pagamento e non ha versato le rate mensili relative al suddetto contratto, nonostante vari solleciti in tal senso e un tentativo precontenzioso di composizione amichevole avviato dall’istituto bancario.
14
Il 7 marzo 2018 la mBank ha presentato dinanzi al giudice del rinvio un ricorso volto ad ottenere la condanna di PA al pagamento del capitale, degli interessi sul capitale, nonché della capitalizzazione degli interessi.
15
Per giustificare la competenza dell’Obvodní soud pro Prahu 8 (Tribunale del distretto di Praga 8, Repubblica ceca), la mBank si è basata sul fatto che PA doveva essere considerata domiciliata a Praga (Repubblica ceca), come risultava dall’indirizzo apposto dall’interessata nella richiesta di concessione del credito e nel contratto stesso.
16
Il giudice del rinvio rileva tuttavia che, alla data di presentazione del ricorso, il domicilio di PA era situato nel territorio della Repubblica slovacca e non in quello della Repubblica ceca. Infatti, oltre al fatto che tutti i tentativi fatti per notificare all’interessata gli atti giudiziari in tale ultimo Stato membro non siano andati a buon fine, essa, informata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, ha sostenuto, con elementi di prova a supporto, che alla data della presentazione del ricorso il suo domicilio fisso era situato in Slovacchia e, di conseguenza, ha eccepito l’incompetenza dell’autorità giurisdizionale ceca adita.
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Sebbene il giudice del rinvio indichi che, a suo parere, la nozione di «domicilio del consumatore», ai sensi del regolamento n. 1215/2012, deve essere intesa nel senso che essa fa riferimento al domicilio del consumatore alla data della presentazione del ricorso, esso chiede tuttavia alla Corte se sia effettivamente questo il caso o se tale nozione faccia riferimento al domicilio del consumatore alla data in cui è sorto il rapporto contrattuale, vale a dire, in un caso come quello di cui al procedimento principale, alla data di conclusione del contratto di credito in questione.
18
Il medesimo giudice aggiunge che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale non verte né su una vendita a rate di beni mobili materiali né su un prestito collegato al finanziamento di beni mobili materiali, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 1215/2012 e che, a suo avviso, in forza di detto articolo 17, paragrafo 1, lettera c), potrebbe trattarsi di un contratto concluso da un consumatore solo se il contratto è stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore.
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In tale contesto, l’Obvodní soud pro Prahu 8 (Tribunale del distretto di Praga 8) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se per nozione di “domicilio del consumatore” ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento [n. 1215/2012], si intende il domicilio del consumatore alla data di proposizione del ricorso oppure alla data in cui sorge l’obbligazione tra il consumatore e la sua controparte (quindi, ad esempio, alla data di conclusione del contratto), ossia se si tratti di contratto di consumo ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento anche nel caso in cui il consumatore, alla data della proposizione del ricorso, sia già domiciliato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui la sua controparte esercita un’attività professionale o commerciale.
2) Se un consumatore domiciliato in un altro Stato membro possa essere convenuto, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento [n. 1215/2012], davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (fatti salvi gli articoli 18, paragrafo 2, e 26, paragrafo 2, di tale regolamento) poiché la controparte del consumatore non esercita alcuna attività professionale o commerciale nello Stato in cui si trova il domicilio del consumatore alla data di proposizione del ricorso».
Sulle questioni pregiudiziali
20
Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta ad una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
21
La citata disposizione deve essere applicata nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale.
22
In limine occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è stato investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenza del 28 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑684/18, EU:C:2020:403, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
23
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «domicilio del consumatore» di cui a tale disposizione designa il domicilio del consumatore alla data della conclusione del contratto in questione o il suo domicilio alla data di proposizione del ricorso giurisdizionale.
24
Dalla decisione di rinvio risulta che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale è stato concluso da una persona fisica avente la qualità di consumatore e nessun altro elemento del fascicolo a disposizione della Corte lascia intendere che PA abbia concluso tale contratto per un uso collegato ad un’attività professionale, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.
25
Ne consegue che, conformemente a tale ultima disposizione, il contratto di cui trattasi nel procedimento principale può rientrare nella categoria dei «contratti conclusi da un consumatore», ai sensi di detta disposizione.
26
Per quanto riguarda le norme speciali sulla competenza in materia di contratti conclusi da un consumatore, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’azione sia promossa contro il consumatore dal professionista, l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 enuncia una regola di competenza esclusiva, in forza della quale l’azione può essere proposta solo dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.
27
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che PA, che aveva il proprio domicilio nel territorio della Repubblica ceca al momento della conclusione del contratto di credito di cui trattasi nel procedimento principale, ha da allora cambiato domicilio, senza notificare tale cambiamento né alla sua controparte contrattuale né alle autorità ceche.
28
Tuttavia, come esposto al punto 16 della presente ordinanza, il giudice del rinvio, applicando la legge del foro conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, è giunto alla conclusione che l’ultimo domicilio conosciuto di PA era situato in Slovacchia.
29
A tale riguardo, occorre constatare, in primo luogo, che la formulazione dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in particolare nelle sue versioni in lingua ceca, tedesca, inglese, polacca, rumena e finlandese, è limpida in quanto menziona lo «Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore». Pertanto, un’interpretazione letterale di tale disposizione porta alla conclusione che un ricorso promosso da un professionista contro un consumatore può essere proposto solo dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il consumatore è domiciliato alla data di proposizione di tale ricorso.
30
In secondo luogo, come attesta la relazione del sig. P. Jenard sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968 (GU 1979, C 59, pag. 1), il fatto di privilegiare il domicilio reale alla data di proposizione del ricorso rispetto all’indirizzo indicato nel contratto costituiva già la soluzione prevista all’epoca della conclusione di tale convenzione. Infatti, a pagina 33 di tale relazione, il sig. P. Jenard ha affermato che «[n]ell’ipotesi di azione proposta dal venditore o dal mutuante, è piuttosto difficile determinare la competenza quando l’acquirente o il mutuatario si sono stabiliti all’estero dopo la stipulazione del contratto» e ha specificato che «[a]ffinché tali persone siano efficacemente tutelate è necessario che esse possano essere citate unicamente dinanzi ai tribunali dello Stato in cui hanno stabilito il loro nuovo domicilio».
31
In terzo luogo, un’interpretazione diversa potrebbe creare incertezza giuridica in merito all’organo giurisdizionale competente nei casi in cui il consumatore abbia cambiato domicilio una o più volte nel corso della durata del rapporto giuridico interessato. Una siffatta moltiplicazione degli organi giurisdizionali che possono essere aditi sarebbe infatti in contrasto con l’obiettivo del regolamento n. 1215/2012, enunciato al considerando 15 di quest’ultimo, secondo il quale è opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità.
32
In tale ottica, occorre rilevare che, al punto 47 della sentenza del 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745), che riguardava il regolamento n. 44/2001, ma che è applicabile al regolamento n. 1215/2012, la Corte ha dichiarato che «in una situazione (...) in cui un consumatore parte in un contratto di credito (...) rinuncia al proprio domicilio prima della proposizione di un’azione nei suoi confronti per violazione dei suoi obblighi contrattuali, i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova l’ultimo domicilio noto del consumatore sono competenti». Pertanto, qualora si succedano più domicili, solo l’ultimo domicilio noto del consumatore alla data di proposizione dell’azione di cui trattasi è decisivo ai fini della determinazione della competenza internazionale di un organo giurisdizionale di uno Stato membro.
33
Ne consegue che gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non sono competenti a conoscere di una controversia vertente su un contratto concluso da un consumatore conformemente alle condizioni previste all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’ultimo domicilio noto del consumatore non sia situato nel territorio di tale Stato membro.
34
Si deve inoltre rilevare che tale soluzione è corroborata, in primo luogo, dall’impianto sistematico delle norme contenute nella sezione 4 del capo II del regolamento n. 1215/2015, relativa alla competenza in materia di «contratti conclusi da consumatori», le quali devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, dal momento che costituiscono una deroga sia alla regola generale di competenza sancita dall’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, che attribuisce la competenza alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia alla regola speciale di competenza in materia di contratti, enunciata all’articolo 7, punto 1, di detto regolamento, secondo la quale il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio (v., per analogia, per quanto riguarda il regolamento n. 44/2001, sentenza del 6 settembre 2012, Mühlleitner, C‑190/11, EU:C:2012:542, punti 26 e 27 nonché giurisprudenza ivi citata).
35
In secondo luogo, come indicato nella relazione del sig. P. Jenard di cui al punto 30 della presente ordinanza, una siffatta soluzione è conforme alla finalità specifica della sezione 4 del capo II del regolamento n. 1215/2012, relativa alla «[c]ompetenza in materia di contratti conclusi da consumatori», che stabilisce regole speciali di competenza a favore dei consumatori in quanto parti contrattuali ritenute economicamente più deboli e giuridicamente meno esperte della loro controparte professionale (v., per analogia, sentenza del 23 dicembre 2015, Hobohm, C‑297/14, EU:C:2015:844, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
36
Occorre quindi rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che la nozione di «domicilio del consumatore», di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, deve essere interpretata nel senso che essa designa il domicilio del consumatore alla data di proposizione del ricorso giurisdizionale.
Sulle spese
37
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
La nozione di «domicilio del consumatore», di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretata nel senso che essa designa il domicilio del consumatore alla data di proposizione del ricorso giurisdizionale.
Firme
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Lingua processuale: il ceco.