CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29042/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza per la sola rideterminazione della pena limitatamente alla recidiva infraquinquennale e la dichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vasto in data 18/7/2019, che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. in relazione all'art. 640 cod. pen., per manifesta illogicità della motivazione. Sostiene la difesa che, nel caso di specie, essendo in entrambi i casi intervenuta la consegna dell'assegno contraffatto quando il contratto di compravendita era già concluso, non sarebbe configurabile il reato di truffa, quanto piuttosto un mero inadempimento contrattuale. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. in relazione all'art. 641 cod. pen., per manifesta illogicità della motivazione. Osserva che al più potrebbe configurarsi il reato di cui all'art.641 cod. pen., posto che è di troppa evidenza che colui che paga un bene con un assegno falso ha in animo di dissimulare il proprio stato di insolvenza, così arrecando un danno economico alla controparte. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen., per manifesta illogicità della motivazione. Contesta la mancata disapplicazione della recidiva infraquinquennale richiesta con i motivi di appello, evidenziando che il precedente penale rispetto al quale è stata ritenuta la recidiva come contestata è costituito da un decreto penale di condanna, esecutivo in data 2/10/2012, mentre i reati per cui si procede sono stati commessi il primo in data 20/11/2017, il secondo il 5/12/2017, quindi oltre il quinquennio. 2.3 Con il quarto motivo deduce dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133, 81 e 62-bis cod. pen., per manifesta illogicità della motivazione. Osserva che con l'appello la difesa aveva censurato il trattamento sanzionatorio, ritenuto troppo afflittivo, sia perché è stato effettuato un eccessivo aumento di pena per la continuazione, sia perché non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Ebbene, la Corte territoriale ha respinto detti rilievi, in considerazione della spiccata connotazione fraudolenta dell'imputato, anche in considerazione delle condanne riportate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, per cui va accolto nei limiti che seguono. 1.1 I primi due motivi sono manifestamente infondati, sol che si consideri che la consegna degli assegni circolari è avvenuta contestualmente alla formazione dell'accordo ed ha, dunque, indotto le venditrici a compiere l'atto di disposizione patrimoniale, consistente nel trasferimento della proprietà delle autovetture di cui ai capi di imputazione. Del resto, non può dubitarsi che la consegna di un assegno circolare (che è equiparabile a denaro contante) contraffatto, quale pagamento del prezzo di acquisto di un bene, costituisca artifizio idoneo a configurare una condotta truffaldina, atteso che - a differenza di un assegno di conto corrente - ingenera senza alcun dubbio in capo a chi lo riceve un affidamento pressoché totale circa la sua copertura. A ciò deve aggiungersi che nella compravendita della autovettura di cui al capo B) il Colanieri aveva addirittura pagato la somma di ottocento euro per formalizzare il passaggio di proprietà del veicolo, con ciò ulteriormente inducendo la persona offesa a fare affidamento sulla buona riuscita della transazione. Del resto, alle rimostranze delle persone offese che non avevano potuto monetizzare i titoli, il Colaneri prima aveva fornito rassicurazioni in ordine alla corresponsione di somme di denaro equivalenti agli importi degli assegni e poi si era reso irreperibile, non rispondendo più alle telefonate. Si è, dunque, all'evidenza al di fuori dell'ipotesi di insolvenza fraudolenta invocata dalla difesa, tenuto conto dell'induzione in errore delle venditrici in ordine alla effettiva corresponsione del prezzo concordato, a seguito del quale hanno posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale. Sotto altro profilo entrambi i motivi risultano aspecifici, in quanto reiterano pedissequamente i motivi di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 1.2 Coglie, invece, nel segno il terzo motivo, atteso che effettivamente i due reati per cui si procede non sono stati commessi nel quinquennio rispetto alla precedente condanna per delitto. Ed invero, le due truffe oggetto di scrutinio sono state poste in essere in data 20/11/2017 e 5/12/2017 (non nel 2014, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale), mentre il precedente penale preso in considerazione risale al 2/10/2012. Dunque, è configurabile la recidiva semplice di cui al comma primo dell'art. 99 cod. pen., che comporta un aumento di pena inferiore a quello previsto per la recidiva infraquinquennale di cui al secondo comma dell'art. 99 cod. pen. Orbene, il giudice di primo grado - confermato sul punto dalla Corte di appello - ha operato un aumento di pena per la recidiva pari a mesi uno giorni quindici di reclusione ed euro duecento di multa valutando la più grave ipotesi di recidiva infraquinquennale, che, rispetto a quella semplice, è certamente indicativa di una maggiore pericolosità dell'imputato. La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata sul punto con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio in relazione alla eventuale maggiore pericolosità del ricorrente, verificando se la stessa possa essere desunta dal reato per cui è intervenuta condanna. 1.3 Inammissibile è l'ultimo motivo perché del tutto generico, atteso che si limita ad affermare la afflittività del trattamento sanzionatorio, senza tuttavia avanzare critiche specifiche. Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha respinto la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - evidenziando la spiccata connotazione fraudolenta della condotta dell'imputato, la brevissima distanza tra i due fatti ascrittigli e la presenza sul certificato penale di un altro precedente per truffa, commesso il 3/2/2017 e definito con sentenza irrevocabile in data 25/6/2018 - ed ha confermato l'aumento di pena per la continuazione effettuato dal primo giudice, giustificandolo con la dinamica dei fatti, del brevissimo lasso temporale intercorso tra di essi e con le risultanze del certificato penale, circostanze queste ritenute indicative di una certa abitualità delle condotte truffaldine. Trattasi di motivazione congrua ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, per cui non è censurabile in questa sede. Ancora una volta, dunque, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, condannandosi alla inammissibilità. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'aff