CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 45080/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Crotone il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del Riesame di Brescia visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del terzo motivo e per la declaratoria d'inammissibilità nel resto; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Brescia rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip di Brescia che, in data 14/4/2021, aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari per il delitto di intestazione fittizia di quote societarie, aggravato ex art. 416bis.1 cod.pen. in quanto commesso al fine di agevolare l'operatività della cosca di 'ndrangheta Arena di [OSCURATO:PERSONA].2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 512 bis cod.pen. e la mancanza di motivazione rispetto alle devoluzioni difensive nonché la carenza di gravità indiziaria per difetto dell'elemento psicologico. Il ricorrente, dopo aver rammentato che la condotta interpositiva risulta penalmente neutra se non sostenuta dal dolo specifico, lamenta che l'ordinanza impugnata -pur avendo evidenziato che il Tarasi è stato intestatario al 50% delle quote della WinterTransport S.r.I solo per un mese e ventuno giorni (dal 27/11/2017 al 18/1/2018)- non ha valorizzato la circostanza quale prova logica di resistenza rispetto alla finalità elusiva sanzionata dall'art. 512bis cod.pen. Infatti, ove la finalità del fratello del prevenuto, [OSCURATO:PERSONA], fosse stata quella di celare la reale titolarità delle quote per eludere la possibile applicazione di misure di prevenzione non si spiegherebbe il motivo per cui a breve distanza dalla intestazione fittizia abbia formalmente riacquistato la totalità della partecipazione societaria. Il collegio cautelare non ha affrontato adeguatamente la questione della consapevolezza del ricorrente di rendersi intestatario delle quote al fine di consentire ai reali proprietari l'elusione di misure di prevenzione, e, in particolare, ha trascurato l'assenza di evidenze da cui desumere che il ricorrente fosse a conoscenza che dietro l'investimento del fratello ci fosse in veste di socio occulto [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge il difensore che, sebbene l'acquisizione societaria sia avvenuta allorché l'Arena era proposto per una misura di prevenzione, [OSCURATO:PERSONA], fratello ed unico interlocutore dell'indagato, non aveva alcuna necessità di ricorrere all'interposizione. Il Tribunale, al fine di sostanziare la finalità elusiva in capo a [OSCURATO:PERSONA], ha travisato il contenuto di una conversazione intercettata con [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il Tarasi asseriva di non potersi intestare più niente e che avrebbe intestato la società al fratello, sebbene dallo stesso decreto di fermo risulti che, all'epoca dei fatti, [OSCURATO:PERSONA] era incensurato e ignaro di indagini a suo carico, circostanza che l'aveva indotto a distanza di meno di due mesi dalla falsa intestazione delle quote societarie ad acquistarle per la totalità a suo nome. Successivamente, nell'ambito del proc. 9106/2015 DDA, veniva avanzata richiesta di misura cautelare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per traffico di stupefacenti ma la stessa veniva rigettata dal Gip ed egli era destinatario esclusivamente di una perquisizione, di cui raccontava alla Capogrossi nella cennata conversazione ritenuta dal Riesame di valenza indiziante. Il collegio cautelare ha omesso di considerare che, come segnalato dalla difesa, la perquisizione era stata eseguita in data 8/10/2019 e che la conversazione con la Capogrossi, avvenuta il 27/7/2020, nella parte valorizzata dall'ordinanza impugnata, era stata dal decreto di fermo riferita alle future mosse societarie; era ,or, preceduta da una significativa locuzione circa le cose che il [OSCURATO:PERSONA] si accingeva a fare ed è relativa ad un periodo in cui la WinterTransport era già chiusa. Affetta da illogicità, secondo il difensore, è l'affermazione dei giudici cautelari circa la perfetta conoscenza da parte dell'indagato della gestione della WT, dei rapporti tra soci occulti e della liquidazione delle relative quote sulla base di conversazioni risalenti al 2019, periodo ben successivo alla consumazione del delitto ascritto al ricorrente. Aggiunge la difesa che l'ordinanza impugnata non ha fornito risposta ai rilievi difensivi in punto di dolo, rendendo una motivazione espressiva di una sorta di automatismo probatorio fra la fittizia intestazione e la finalità elusiva; 2.2 la violazione dell'art. 416bis.1 per insussistenza del dolo di agevolazione dell'associazione e correlato vizio di motivazione. La difesa sostiene che l'ordinanza censurata in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante della finalità agevolatrice della cosca Arena ha operato un'evidente deviazione dai principi di diritto, secondo i quali l'integrazione della stessa richiede il dolo specifico di favorire l'associazione, fine che deve essere l'obiettivo diretto della condotta, ritenendo la ricorrenza della circostanza nel caso in cui il favorito sia un elemento del sodalizio mafioso. In detto contesto non ha tenuto conto dell'incensuratezza sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], come pure dell'assenza di elementi investigativi da cui desumere la consapevolezza del ricorrente dei presunti scopi perseguiti dal fratello; 2.3 la violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. La difesa lamenta che il Tribunale cautelare ha ritenuto la sussistenza di un pericolo di reiterazione criminosa fondato in via esclusiva sulla gravità del reato, facendo ricorso a mere clausole di stile e senza affrontare i profili della concretezza e attualità del rischio, nonostante la misura degli arresti donniciliari sia stata imposta a distanza di oltre tre anni e sei mesi dai fatti ascritti all'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato e merita accoglimento. Ed, infatti, appare gravemente lacunosa la motivazione resa dal collegio cautelare in relazione alla consapevolezza dell'odierno ricorrente, formale intestatario del 50% delle quote della Wintertransport s.r.I., della finalità di elusione di misure di prevenzione da parte dei soci occulti ed effettivi finanziatori dell'acquisto, [OSCURATO:PERSONA], Arena óli Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] e di agevolazione della commissione dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio da parte dei medesimi. L'ordinanza impugnata, dopo aver ricordato che nel giugno del 2017 [OSCURATO:PERSONA] era stato destinatario di una confisca di prevenzione, circostanza atta a provare la finalità elusiva della fittizia intestazione, riteneva che analoga finalità muoveva anche l'Astorino, in quanto raggiunto da ordinanza custodiale del Gip di Catanzaro nell'ambito del proc. c.d. Pandora e successivamente indagato dalla Dda di Catanzaro per traffico di stupefacenti, e il [OSCURATO:PERSONA] poiché soggetto a perquisizione nell'ambito del proc. 9106/2015 della DDA di Catanzaro sicché "proprio in conseguenza della conoscenza di indagini a suo carico decideva di evitare l'intestazione di qualunque bene" (pag.8), come espressamente riferito a [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione intercettata. Aggiungeva, inoltre, che le conversazioni captate segnalano un rapporto di stretta collaborazione tra i fratelli Tarasi e che l'indagato si era occupato per conto del congiunto del periodico pagamento delle somme dovute ad [OSCURATO:PERSONA] a titolo di liquidazione delle quote, con provvista messa a disposizione da [OSCURATO:PERSONA] mediante il ricorso ad un finanziamento. Da siffatte emergenze, ritenute espressive di un interessamento dell'indagato alle vicende gestionali della WT e ai rapporti tra i soci occulti, il Tribunale del riesame ha tratto il convincimento della "piena consapevolezza (del Tarasi) di tutti i contorni della vicenda e delle posizioni soggettive non solo del fratello Martino ma anche dei due soci, di guisa da ricavare la relativa consapevolezza circa l'esposizione di questi ultimi all'esecuzione di misure di prevenzione e la volontà di consentire loro di sottrarvisi" ( pag. 10). 2. La giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., reato a consumazione istantanea ed effetti permanenti, non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2 , n. 35826 del 12/07/2019, Rv. 277075). Si è, tuttavia, ulteriormente precisato che ai fini dell'integrazione della fattispecie è necessario che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità (Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Rv. 267705;Sez. 5, n. 18852 del 12/02/2013, Rv. 256242). Infatti, la struttura della fattispecie incriminatrice non esclude che uno dei concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro (Sez. 2, n. 28942 del 02/07/2009, Leccese, Rv. 244394), essendo ben possibile che il titolare apparente difetti della consapevolezza necessaria ad integrare l'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della finalità di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, per le più svariate ragioni (in motivazione, Sez. 2 n. 28942/2009, cit.) sicché è imprescindibile ai fini della sua punibilità che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione ed abbia agito con il dolo specifico di aggirarle. 3. La prova della condivisione da parte dell'indagato della finalità elusiva in tesi perseguita dai finanziatori dell'acquisto della [OSCURATO:SOCIETA]. poggia su assunti assiomatici e privi di pregnanza dimostrativa. L'ordinanza impugnata non dà conto della conoscenza da parte dell'indagato, all'epoca della realizzazione dell'attività d'interposizione, i cui effetti si sono protratti per meno di due mesi, della cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nell'affare, unico soggetto all'epoca attinto da una misura di prevenzione di carattere ablativo, ovvero di [OSCURATO:PERSONA], già indagato per 416 bis cod.pen. nel processo c.d. Pandora, conclusosi nei suoi confronti con esito assolutorio. Quanto al fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha documentato come egli fosse all'epoca dei fatti incensurato (tanto da intestarsi direttamente l'intero capitale sociale nel gennaio 2018) mentre la perquisizione evocata a sostegno del dolo elusivo, datata ottobre 2019, è stata oggetto di una lettura radicalmente difforme da parte dell'inquirenti, come risulta dal decreto di fermo. Né valgono a colmare le rilevate lacune motivazionali circa la concreta coscienza del prevenuto in ordine alla finalità elusiva di possibili misure di prevenzione alla base dell'operazione d'interposizione i richiami operati agli esiti delle intercettazioni telefoniche, che attestano, secondo la ricostruzione dei giudici cautelari, l'interessamento del ricorrente al saldo rateale del debito relativo alle quote societarie spettanti all'Arena ovvero la collaborazione prestata dall'indagato al fratello nello sbrigare in Calabria incombenti vari, anche riferibili ad attività illecite. Trattasi, infatti, di emergenze significativamente posteriori alla consumazione del delitto ex art. 512bis cod.pen., prive di sicura attitudine dimostrativa rispetto al thema probandi costituito dal dolo partecipativo del prevenuto a sostegno della condotta di interposizione fittizia. 4. Alla luce delle osservazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata in punto di gravità indiziaria in relazione al capo 1 della rubrica provvisoria, con assorbimento delle residue doglianze relative all'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. e al trattamento cautelare, e rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Co