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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22267/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed in subordine l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 9 novembre 2018 del Tribunale di Monza che aveva affermato la penale respolsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giustizia con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, nonché alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942 la cui durata era stata fissata in anni dieci.

La Corte territoriale ha ridotto la durata delle pene accessorie e nel resto ha confermato la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] di contesta di avere, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. ed in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 23 settembre 2008, distratto, a vantaggio della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., l'azienda della [OSCURATO:SOCIETA]. costituita da marchio, avviamento, rapporti contrattuali, stigliature, arredi ed attrezzature.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a sei motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità ed in particolare in ordine alla inefficacia del contratto di affitto di ramo di azienda.

In data 19 marzo 2008 era stato sottoscritto un contratto di affitto di ramo di azienda tra le due società sopra indicate ma la sua efficacia era stata sospensivamente condizionata alla omologazione del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA].; l'omologazione non era intervenuta e il contratto non era mai divenuto efficace, cosicché esso non aveva mai avuto esecuzione e non poteva aver determinato alcuna distrazione del ramo di azienda della società fallita che doveva costituire oggetto del contratto stesso.

In relazione a tale circostanza, dedotta con apposito motivo di appello, la Corte territoriale, lamenta il ricorrente, non si è affatto pronunciata.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, nonché l'apparenza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione.

La Corte di appello aveva fondato la decisione sulla stima del valore dell'azienda, definito come «inoppujnabile», sebbene esso non fosse stato accertato mediante una perizia.

Peratro, il valore della azienda era irrilevante, atteso che il contratto di affitto non aveva avuto esecuzione.

Inoltre, era stato considerato il valore dell'intera azienda, mentre il contratto di affitto aveva ad oggetto solo una parte della azienda della [OSCURATO:SOCIETA]., essendo state escluse proprio le parti dalle quali derivava la maggior quota di fatturato della fallita.

Il giudizio in ordine alla congruità del canone fissato con il contratto di affitto di ramo di azienda era quindi viziato ed illogico. 2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente torna a lamentare la violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, nonché l'apparenza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione.

La Corte di appello ha fondato la sua decisione anche sulla scomparsa di ogni cespite di valore della società all'atto del fallimento.

Non è, tuttavia, dimostrato, sostiene il ricorrente, che egli, amministratore di una società diversa da quella fallita, abbia concorso a privare quest'ultima dei suoi beni.

Nel capo di imputazione si afferma che la distrazione del patrimonio sarebbe avvenuta attraverso il suddetto contratto di affitto che mai aveva avuto esecuzione.

E', quindi, irrilevante l'elenco di beni che non sono stati rinvenuti in sede di inventario e comunque le affermazioni dei giudici del merito sono prive di alcun riscontro probatorio.

Non era, in particolare, dimostrato che fosse stato distratto il marchio, considerato anche che le due società avevano intrattenuto rapporti commerciali già prima della conclusione del contratto di affitto di ramo di azienda.

Neppure vi era prova che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse subentrata nei rapporti con i clienti della [OSCURATO:SOCIETA]. ed in ogni caso la esistenza di rapporti commerciali della [OSCURATO:SOCIETA]. con alcuni clienti storici della [OSCURATO:SOCIETA]. non significava che fosse stato distratto l'avviamento della fallita.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente continua a dolersi della violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, nonché dell'apparenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

La Corte di appello ha fondato la sua decisione anche sulle vicende attinenti alla vita della società fallita, che, sostiene il ricorrente, è stata ricostruita in modo erroneo ed inesatto.

Fino al febbraio 2007, quando la svizzera Laratissi s.a. aveva ceduto le azioli della fallita alla [OSCURATO:SOCIETA]., l'imputato era stato del tutto estraneo alle compagini delle società appena indicate, della fallita e della [OSCURATO:SOCIETA]. e comunque mai l'imputato aveva detenuto partecipazioni della NIX s.r.I..

Né poteva ritenersi che egli fosse l'ideatore delle varie operazioni societarie che avevano interessato la fallita, perché egli non aveva alcun rapporto con la Laratissi s.a. o con la [OSCURATO:SOCIETA].., tanto che la stessa Corte di appello aveva indicato in [OSCURATO:PERSONA] l'ideatore della operazione.

In realtà, prima che il Battaglia divenisse amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. questa era denominata [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., era costituita dai medesimi soci della [OSCURATO:SOCIETA]. ed aveva anche il medesimo amministratore [OSCURATO:PERSONA].

Vi era una commistione tra le due società, che occupavano i medesimi locali e avevano i medesimi responsabili commerciali ed utilizzavano le stesse attrezzature, tanto che si era venuta a creare una confusione tra i beni appartenenti ad una società e quelli appartenenti all'altra.Con il mutamento della compagine sociale della [OSCURATO:SOCIETA] e la nomina del Battaglia quale suo amministratore, le due società erano divenute autonome non solo formalmente.

La società aveva cambiato la sua denominazione e la sua sede, anche se aveva continuato, per ragioni logistiche, ad occupare gli uffici siti in [OSCURATO:PERSONA] per il tempo strettamente necessario a definire i rapporti contabili, verificare il magazzino e organizzare il trasferimento alla sede di [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva trasferito i beni e le attrezzature ereditate da [OSCURATO:SOCIETA]. che erano rimasti presso la sede originaria.

Sulla base di quanto sopra descritto non può ritenersi che il Battaglia fosse l'ideatore delle operazioni societarie attraverso le quali era stata commessa la bancarotta patrimoniale.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente continua a lamentare la violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, nonché l'apparenza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione.

La Corte di appello, pur ammettendo che il contratto di affitto di ramo di azienda non era mai divenuto esecutivo per il mancato avveramento della condizione sospensiva, ha sostenuto che in realtà esso aveva avuto concreta esecuzione con una motivazione meramente apparente.

Il mancato reperimento di alcuni beni da parte della curatela fallimentare non era imputabile alla loro omessa restituzione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., atteso che il contratto non aveva mai avuto esecuzione; il mancato rinvenimento di detti beni trovava causa in ragioni sconosciute.

Anche il riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., era incongruo perché tali dichiarazioni erano rimaste non riscontrate.

Né poteva avere rilievo il mancato pagamento dei canoni di locazione, stante l'inefficacia del contratto in conseguenza del mancato avveramento della condizione sospensiva.

2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nonché l'apparenza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione.

Al momento della stipula del contratto di affitto di azienda l'imputato rivestiva solo la qualifica di amministratore della TI- Distribuzione s.r.I..

Tutte le operazioni di «spezzettarnento» della [OSCURATO:SOCIETA]. in più società erano avvenute senza il suo intervento.

Inoltre, il Battaglia, in occasione della stipula del contratto di affitto di ramo di azienda, aveva dimostrato accortezza e diligenza subordinando l'efficacia del contratto all'avveramento della condizione sospensiva dell'omologazione del /7 concordato e tale condotta dimostrava l'assenza della volontà di concorrere alla distrazione dei beni della fallita e quindi del dolo specifico del delitto contestato.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte di appello ha riconosciuto che il contratto di affitto di ramo di azienda non è divenuto efficace, in quanto non si è avverata la condizione sospensiva dell'omologazione del concordato preventivo.

Tuttavia, tale circostanza, sulla base della ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, è irrilevante perché, nonostante la inefficacia del contratto, la [OSCURATO:SOCIETA] è stata immessa nel possesso di beni che componevano l'azienda della fallita e che non sono stati più recuperati dalla curatela fallimentare.

La Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, indicando le ragioni dell'irrilevanza del mancato avveramento della condizione sospensiva ed in genere della inefficacia del contratto di affitto.

4. Poiché il ricorso non è inammissibile o manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve essere rilevata la estinzione del reato per prescrizione, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dal comma 2 della citata disposizione.

5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 17/03/2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed in subordine l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 9 novembre 2018 del Tribunale di Monza che aveva affermato la penale respolsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giustizia con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, nonché alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942 la cui durata era stata fissata in anni dieci. La Corte territoriale ha ridotto la durata delle pene accessorie e nel resto ha confermato la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] di contesta di avere, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. ed in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 23 settembre 2008, distratto, a vantaggio della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., l'azienda della [OSCURATO:SOCIETA]. costituita da marchio, avviamento, rapporti contrattuali, stigliature, arredi ed attrezzature. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a sei motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità ed in particolare in ordine alla inefficacia del contratto di affitto di ramo di azienda. In data 19 marzo 2008 era stato sottoscritto un contratto di affitto di ramo di azienda tra le due società sopra indicate ma la sua efficacia era stata sospensivamente condizionata alla omologazione del concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA].; l'omologazione non era intervenuta e il contratto non era mai divenuto efficace, cosicché esso non aveva mai avuto esecuzione e non poteva aver determinato alcuna distrazione del ramo di azienda della società fallita che doveva costituire oggetto del contratto stesso. In relazione a tale circostanza, dedotta con apposito motivo di appello, la Corte territoriale, lamenta il ricorrente, non si è affatto pronunciata. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, nonché l'apparenza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione. La Corte di appello aveva fondato la decisione sulla stima del valore dell'azienda, definito come «inoppujnabile», sebbene esso non fosse stato accertato mediante una perizia. Peratro, il valore della azienda era irrilevante, atteso che il contratto di affitto non aveva avuto esecuzione. Inoltre, era stato considerato il valore dell'intera azienda, mentre il contratto di affitto aveva ad oggetto solo una parte della azienda della [OSCURATO:SOCIETA]., essendo state escluse proprio le parti dalle quali derivava la maggior quota di fatturato della fallita. Il giudizio in ordine alla congruità del canone fissato con il contratto di affitto di ramo di azienda era quindi viziato ed illogico. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente torna a lamentare la violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, nonché l'apparenza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione. La Corte di appello ha fondato la sua decisione anche sulla scomparsa di ogni cespite di valore della società all'atto del fallimento. Non è, tuttavia, dimostrato, sostiene il ricorrente, che egli, amministratore di una società diversa da quella fallita, abbia concorso a privare quest'ultima dei suoi beni. Nel capo di imputazione si afferma che la distrazione del patrimonio sarebbe avvenuta attraverso il suddetto contratto di affitto che mai aveva avuto esecuzione. E', quindi, irrilevante l'elenco di beni che non sono stati rinvenuti in sede di inventario e comunque le affermazioni dei giudici del merito sono prive di alcun riscontro probatorio. Non era, in particolare, dimostrato che fosse stato distratto il marchio, considerato anche che le due società avevano intrattenuto rapporti commerciali già prima della conclusione del contratto di affitto di ramo di azienda. Neppure vi era prova che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse subentrata nei rapporti con i clienti della [OSCURATO:SOCIETA]. ed in ogni caso la esistenza di rapporti commerciali della [OSCURATO:SOCIETA]. con alcuni clienti storici della [OSCURATO:SOCIETA]. non significava che fosse stato distratto l'avviamento della fallita. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente continua a dolersi della violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, nonché dell'apparenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La Corte di appello ha fondato la sua decisione anche sulle vicende attinenti alla vita della società fallita, che, sostiene il ricorrente, è stata ricostruita in modo erroneo ed inesatto. Fino al febbraio 2007, quando la svizzera Laratissi s.a. aveva ceduto le azioli della fallita alla [OSCURATO:SOCIETA]., l'imputato era stato del tutto estraneo alle compagini delle società appena indicate, della fallita e della [OSCURATO:SOCIETA]. e comunque mai l'imputato aveva detenuto partecipazioni della NIX s.r.I.. Né poteva ritenersi che egli fosse l'ideatore delle varie operazioni societarie che avevano interessato la fallita, perché egli non aveva alcun rapporto con la Laratissi s.a. o con la [OSCURATO:SOCIETA].., tanto che la stessa Corte di appello aveva indicato in [OSCURATO:PERSONA] l'ideatore della operazione. In realtà, prima che il Battaglia divenisse amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. questa era denominata [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., era costituita dai medesimi soci della [OSCURATO:SOCIETA]. ed aveva anche il medesimo amministratore [OSCURATO:PERSONA]. Vi era una commistione tra le due società, che occupavano i medesimi locali e avevano i medesimi responsabili commerciali ed utilizzavano le stesse attrezzature, tanto che si era venuta a creare una confusione tra i beni appartenenti ad una società e quelli appartenenti all'altra.Con il mutamento della compagine sociale della [OSCURATO:SOCIETA] e la nomina del Battaglia quale suo amministratore, le due società erano divenute autonome non solo formalmente. La società aveva cambiato la sua denominazione e la sua sede, anche se aveva continuato, per ragioni logistiche, ad occupare gli uffici siti in [OSCURATO:PERSONA] per il tempo strettamente necessario a definire i rapporti contabili, verificare il magazzino e organizzare il trasferimento alla sede di [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva trasferito i beni e le attrezzature ereditate da [OSCURATO:SOCIETA]. che erano rimasti presso la sede originaria. Sulla base di quanto sopra descritto non può ritenersi che il Battaglia fosse l'ideatore delle operazioni societarie attraverso le quali era stata commessa la bancarotta patrimoniale. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente continua a lamentare la violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, nonché l'apparenza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione. La Corte di appello, pur ammettendo che il contratto di affitto di ramo di azienda non era mai divenuto esecutivo per il mancato avveramento della condizione sospensiva, ha sostenuto che in realtà esso aveva avuto concreta esecuzione con una motivazione meramente apparente. Il mancato reperimento di alcuni beni da parte della curatela fallimentare non era imputabile alla loro omessa restituzione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., atteso che il contratto non aveva mai avuto esecuzione; il mancato rinvenimento di detti beni trovava causa in ragioni sconosciute. Anche il riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., era incongruo perché tali dichiarazioni erano rimaste non riscontrate. Né poteva avere rilievo il mancato pagamento dei canoni di locazione, stante l'inefficacia del contratto in conseguenza del mancato avveramento della condizione sospensiva. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nonché l'apparenza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione. Al momento della stipula del contratto di affitto di azienda l'imputato rivestiva solo la qualifica di amministratore della TI- Distribuzione s.r.I.. Tutte le operazioni di «spezzettarnento» della [OSCURATO:SOCIETA]. in più società erano avvenute senza il suo intervento. Inoltre, il Battaglia, in occasione della stipula del contratto di affitto di ramo di azienda, aveva dimostrato accortezza e diligenza subordinando l'efficacia del contratto all'avveramento della condizione sospensiva dell'omologazione del /7 concordato e tale condotta dimostrava l'assenza della volontà di concorrere alla distrazione dei beni della fallita e quindi del dolo specifico del delitto contestato. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha riconosciuto che il contratto di affitto di ramo di azienda non è divenuto efficace, in quanto non si è avverata la condizione sospensiva dell'omologazione del concordato preventivo. Tuttavia, tale circostanza, sulla base della ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, è irrilevante perché, nonostante la inefficacia del contratto, la [OSCURATO:SOCIETA] è stata immessa nel possesso di beni che componevano l'azienda della fallita e che non sono stati più recuperati dalla curatela fallimentare. La Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, indicando le ragioni dell'irrilevanza del mancato avveramento della condizione sospensiva ed in genere della inefficacia del contratto di affitto. 4. Poiché il ricorso non è inammissibile o manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve essere rilevata la estinzione del reato per prescrizione, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dal comma 2 della citata disposizione. 5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 17/03/2022. [OSCURATO:PERSONA]
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