CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 luglio 2007
Cassazione n. 35340/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso n. 21955/21 propost o da -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri , Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legalirappresentanti pro tempore , domiciliati ex legepresso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 22 gennaio 2021 n. 486 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2014 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma le amministrazioni indicate in epigrafe, esponendo: -) di essersi iscritto nel 1992, dopo il conseguimento della laurea in medicina, ad una scuola di specializzazione; -) di avere percepito durante la frequenza della scuola di specializzazione la borsa di studioprevista dal d. lgs. 257/91; Oggetto: danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria.-) che l’importo della suddetta borsa di studio non poteva ritenersi quella “adeguata remunerazione” dovuti agli specializzandi in medicina in base al diritto comunitario, rimasto sul punto inattuato da parte del legislatore italiano. Concluse pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute: a) al pagamento della differenza tra l’importo dalla borsa di studio da lui percepita, e la maggiore remunerazione accordata a quanti si iscrissero alle scuole di specializzazione a partire dal 2007, per effetto del d.P.C.M. 6.7.2007, ovvero -in subordine - al pagamento della differenza tra l’importo dalla borsa di studio da lui percepita, e la maggiore remunerazione prevista dal C.C.N.L. dell’area “dirigenza medica” per il quadriennio 1998-2001; b) in subordine, al pagamento delle somme dovute a titolo di indicizzazione annuale ed adeguamento triennale della borsa di studio, così come stabilito dall’art. 6 d. lgs. 257/91 ed al risarcimento del danno per “perdita di chance professionale”; c) in ogni caso, alla “ricostruzione della posizione previdenziale”, compromessa dal mancato versamento dei contributiprevidenziali durante la frequenza della scuola di specializzazione. 2. Con sentenza 24.5.2018 n. 10533 il Tribunale di Roma: a)dichiarò il difetto di legittimazione dei tre ministeri convenuti rispetto alla domanda di risarcimento del danno da inattuazione del diritto comunitario; b) rigettò nel merito la domanda di risarcimento del danno nei confronti della Presidenza del Consiglio; c) rigettò la domanda di condanna al pagamento dell’adeguamento triennale e dell’indicizzazione annuale della borsa di studio per tre diverse rationes decidendi: sia perché prescritta, sia perché infondata, sia perché rispetto ad essa era legittimata passiva l’università ove l’attore conseguì il diploma di specializzazione, e nonle amministrazioni statali convenute. La sentenza fu appellata dal soccombente.3. Con sentenza 22.1.2022 n. 486 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che: -) la normativa comunitaria lasciava liberi gli Stati membri di stabilire quale dovesse esserela remunerazione “adeguata” da corrispondere ai medici specializzandi; -) la misura stabilita dal d. lgs. 257/91 non poteva ritenersi “inadeguata”; -) l’adeguamento triennale e l’indicizzazione annuale della borsa di studio non eranodovuti, in quanto “bloccati” dall’art. 32, comma 12, della l. 449/97. La Corte d’appello accolse invece il gravame in punto di regolazione delle spese, compensandole nella misura della metà. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] felice con ricorso fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente l’impugnazione va dichiarata inammissibil e nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca, de l Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La legittimazione dei suddetti dicasteri infatti è stata esclusa dal Tribunale con statuizione non impugnata in appello, né in questa sede. 2. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo il ricorrente sostiene che la borsa di studio da lui percepita durante la frequenza della scuola di specializzazione non poteva ritenersi una “remunerazione adeguata”; che pertanto la misura di essa costituiva una violazione del diritto comunitario; che in ogni caso, quand’anche l’importo della borsa di studio fosse stato adeguato al momento in cui fu stabilito dalla legge, divenne inadeguato a causa del decorso del tempo e del mancato aggiornamento. 2.1Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c..Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.”(così, con ampia motivazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 –01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanz e n n . 8204 , 8205, 8207 e 8208 del 24.3. 2021 ; Sez. L, Ordinanz e n n. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L -, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 –01). 2.2. Parimenti pacifici sono, nella giurisprudenza di questa Corte, i seguenti princìpi: a) il rapporto dei frequentanti le scuole di specializzazione primadel 2007 non è equiparabile al rapporto di lavoro subordinato (Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 13.10.2023, pronunciata su identica fattispecie, identico motivo ed identici difensori del presente ricorso; Sez. lav. 19.11.2008, n. 27481; Sez. lav. 22.9.2009, n. 20403; Sez. lav. (ord.) 27.7.2017, n. 18670; Sez. lav. (ord.) 1.4.2021, n. 9103); b) il diritto comunitario non ha imposto agli Stati membri alcun vincolo circa la misura della remunerazione dovuta agli specializzandi in medicina (Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 12.10.2023). 2.3. Tali princìpi sono stati affermati da questa Corte, tra l’altro, all’esito di ricorsi proposti dal medesim o difensor e dell’ odiern o ricorrent e , prospettanti le medesime questioni oggi in esame e formulati negli stessi esatti termini del ricorso che qui si giudica (ex multis, da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 28565 del 13.10.2023; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 13.10. 2023 ; Sez. 1, Ordinanza n. 28539 del 13.10.2023; Sez. 1, Ordinanza n. 28496 del 12.10.2023; Sez. 1, Ordinanza n. 28466 del 12.10.2023; Sez. 1, Ordinanza n. 28441 del 12.10.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 23655 del 2.8.2023, alle cui motivazioni si può qui rinviare ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.). Tanto si rileva sin d’ora per i fini di cui all’art. 96, comma terzo, c.p.c., di cui si dirà più oltre. 3. Il secondo motivo di ricorsoed il ricorso incidentale. Col secondo motivo è censura ta la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il diritto dell’odiernoricorrente alla corresponsione dell’indicizzazione annuale e dell’adeguamento triennale della borsa di studio percepita durante la scuola di specializzazione. 3.1. Le amministrazioni resistenti hanno proposto su questo punto ricorso incidentale, deducendo la violazione del giudicato interno. Hanno esposto una tesi così riassumibile: a) il giudice di primo grado rigettò la domanda di condanna degli enti convenuti al pagamento della indicizzazione annuale e dell’adeguamento trimestrale per plurime ragioni: non solo perché infondata, ma, prima ancora, perché prescritta e comunque perchéi suddettio emolumenti erano dovuti dall’università, non dallo Stato o dai ministeri convenuti; b) queste statuizioni non furono impugnate, in quanto l’appello investì il merito della pretesa;c) la Corte d’appello ha rigettato la pretesa nel merito, nulla osservando né sul difetto di legittimazione delle amministrazioni statali, né sulla intervenuta prescrizione. 3.2. Va esaminato per primo il ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 276, secondo comma, c.p.c.. Esso è fondato. Una volta rilevata dal giudice di primo grado l’insussistenza della legitimatio ad causamdella Presidenza del Consiglio e dei tre ministeri convenuti, ed in assenza di impugnazione su questo punto da parte dell’odierno ricorrente, sulla questione si era formato il giudicato interno. Pertanto la Corte d’appello, rigettando nel merito la domanda di adeguamento triennale e di indicizzazione annuale della borsa di studio, ha effettivamente violato l’art. 2909 c.c. L’accoglimento del motivo, tuttavia, giustifica solo una correzione della motivazione, atteso che il dispositivo è conforme a diritto. 3.3. Il secondo motivo del ricorso principale va di conseguenza dichiarato inammissibile, per l’avvenuta formazione del giudicato interno sul difetto di legittimazione delle amministrazioni qui controricorrenti. 3.4. In ogni caso il motivo sarebbe stato manifestamente infondato nel merito, se del merito si fosse potuto discorrere. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti: a) gli iscritti a scuole di specializzazione anteriormente all’anno 2007 non vantano alcun diritto all’adeguamento della borsa di studio in base al tasso d’inflazione programmato (ex permultis, Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 12.10.2023, pronunciata su identico motivo proposto dal medesimo difensoredell’odierno ricorrent e); b) gli iscritti a scuole di specializzazione anteriormente all’anno 2007 non vantano alcun diritto all’adeguamento triennale della borsa di studio (ex permultis, Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 12.10.2023, pronunciata su identico motivo proposto dal medesimo difensore dell’odiernoricorrente). 11. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 11.1. Sussistono altresì i presupposti per la condanna del ricorrenteai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.. Il ricorrenteprincipale, infatti , proponendo il presente ricorso nel 2021, ha sostenuto tesi e princìpi: a) da tempo ritenuti erronei da questa Corte con orientamento consolidato; b) riproponendo postulati, formulati dal medesimodifensore, negli stessi identici termini in cui sono stati già esaminati e rigettati decine di volte. Tale condotta integra gli estremi di un abuso del processo, che legittima la condanna ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso principale ; accoglie il ricorso incidentale e dispone la correzione della motivazione della sentenza impugnata nei sensi indicati in motivazione; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 2.100, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridella somma di euro 1.000 ex art. 96, comma terzo, c.p.c., oltre interessi dalla data della presente ordinanza; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto